valenza giuridica
Esercizio abusivo della professione: Disegno di Legge del Sen. Cardiello sull’inasprimento della pena
ROMA - Modifica all'articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l'abusivo esercizio della professione Onorevoli Senatori. - L'abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall'articolo 348 del codice penale. Tale norma punisce chiunque eserciti una professione con valenza giuridica - medico, ingegnere, avvocato, notaio ed altri - senza esserne stato abilitato a norma di legge.