Alla mercè della Corte… che conta. E’ danno erariale? Ma è necessario capire, innanzi tutto, se c’è stato un danno effettivo.
È un danno per l’ente pagare interessi al tasso del 3,26% del MPS, piuttosto che il 6,72% della Cassa Depositi e Prestiti (Stato) e considerarlo più vantaggioso? È un danno l’iscrizione ipotecaria pari al doppio dell’importo mutuato? Non è questa la normale garanzia per queste tipologia di contratti?
di Paolo Polito
ex Consigliere Comunale di Eboli
per (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese
EBOLI – Desta preoccupazione, nell’animo dei destinatari dei provvedimenti, l’azione di responsabilità intrapresa dalla Procura della Corte dei Conti nei confronti di amministratori locali e dirigenti comunali per presunto dolo contrattuale (con il relativo sequestro conservativo di beni) e nei confronti di funzionari comunali e professionisti per presunta colpa grave; ipotesi di reato dalle quali deriverebbe un danno alle casse del Comune di Eboli.
E desta sgomento, la circostanza che una scelta politica, prima che amministrativa, possa esporre al rischio della privazione del patrimonio personale di un esponente politico o di un impiegato comunale anziché di un libero professionista.
Andiamo per gradi.
Gli amministratori eburini del 2008 decisero la costituzione, avvenuta, poi, nel 2010, di una società, interamente partecipata dall’Ente, che avesse lo scopo di valorizzare ed alienare parte del patrimonio immobiliare, quindi, disponibile, di proprietà comunale.
Il Comune vendette alcuni immobili alla società Eboli Patrimonio Srl, che li concesse in garanzia, con iscrizione di un’ipoteca iniziale per € 8.400.000) alla banca MPS per ottenere un’anticipazione di € 4.200.000, al tasso variabile del 3,26 %. Oggi questo tasso è di poco superiore al 2 %. Altri immobili furono conferiti nel patrimonio della società partecipata e parte di questi furono utilizzati quale ulteriore garanzia del prestito, con estensione dell’ipoteca.
Con il ricavato dell’anticipazione, la società veicolo pagò al Comune parte del prezzo di acquisto degli immobili. Il Comune, condannato, intanto, al pagamento di € 5.900.000 per il c.d. esproprio De Martino in area pip, fece fronte a quel debito con € 4.000.000 rivenienti dalla Eboli Patrimonio Srl e con € 1.900.000 ottenuti dall’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, lo Stato, al tasso fisso del 6,72 % (ben oltre il doppio di quello praticato dal MPS).
La Eboli Patrimonio Srl ha generato perdite, a tutto il 2014, per € 1.010.000, di cui € 660.000 coperte in sede di bilancio dal Comune (socio unico). Tra le voci che hanno concorso alla produzione di quelle perdite, al 31.12.2014, risultano:
- € 480.000 per interessi passivi su anticipazione MPS;
- € 420.000 per Ici/Imu dovuta al Comune.
Detto ciò, premesso che rientra nei poteri della Corte dei Conti l’attività giurisdizionale di accertamento e verifica dei danni causati a enti pubblici, con conseguente condanna dei responsabili al risarcimento, è necessario capire, innanzi tutto, se c’è stato un danno effettivo.
Costituisce, forse, un danno per l’ente il pagamento di interessi al tasso (non di certo usurario) del 3,26%? E piuttosto, il tasso (6,72%) applicato dalla Cassa depositi e prestiti, quindi lo Stato, può essere considerato più vantaggioso?
Costituisce, forse, un danno l’iscrizione ipotecaria pari al doppio dell’importo mutuato? Non è, per caso, questa la normale garanzia richiesta per queste tipologia di contratti?
O costituisce un danno il ripiano delle perdite (un atto dovuto) di una società partecipata? Perdite, tra l’altro, riconducibili per la quasi totalità a quegli interessi e all’Ici/Imu pagata allo stesso Comune.
In poche parole: il denaro incassato con il mutuo è stato utilizzato per il pagamento di debiti fuori bilancio, quindi obbligazioni accertate a carico dell’ente e per le quali la magistratura contabile non ha mai sollevato eccezioni di alcun tipo, pur avendo controllato tutti gli atti prodotti.
In pratica, un debito ha sostituito un altro debito. In definitiva, l’onere per gli interessi passivi ha sostituito altri oneri finanziari (di certo più elevati) che lo stesso ente avrebbe dovuto pagare alla cassa DD.PP. ovvero ha sostituito oneri di altra natura, quali spese di risarcimento ai creditori insoddisfatti (per esempio, a seguito di decreti ingiuntivi e pignoramenti). I beni patrimoniali, in ogni caso, sono rimasti e rimangono nella disponibilità della Eboli Patrimonio Srl, quindi del Comune; a meno che qualcuno non pensi che una banca abbia interesse a vendere, con procedura esecutiva, quegli immobili … Magari avvenisse ciò!
Non potendo e non volendo esercitare il patrocinio di alcuno dei destinatari dei provvedimenti della Corte dei Conti. Né tampoco intende riabilitare quella classe politica e la sua attività nella materia che qui ci occupa.
Non avendo condiviso, nel 2008, la scelta dell’amministrazione di avviare la pratica della cartolarizzazione. Qualcuno ricorderà il consiglio comunale su Daedala Spa … le cose fatte ad arte. Come, pure, potrà ricordare il drammatico consiglio comunale del 16 maggio 2012, nel corso del quale, sempre chi scrive lanciò le più pesanti invettive contro l’amministrazione, rea di aver elaborato gli indirizzi di politica urbanistica per l’housing sociale in località Fontanelle. Con quegli indirizzi, poi approvati dal Consiglio comunale, si annullava – di fatto – ogni possibilità di valorizzazione dei terreni “area Hispalis” ricompresi fra i beni della Eboli Patrimonio Srl.
Per la cronaca, vale la pena rileggere l’articolo pubblicato sul blog Politicademente (https://www.massimo.delmese.net/43824/il-consiglio-comunale-approva-lhousing-sociale-fontanelle/).
Ed è pure interessante ricordare le note trasmesse, pochi giorni dopo, dall’amministratore unico della Eboli Patrimonio al Comune di Eboli; note che non risparmiarono accuse di analoga gravità.
Quelle scelte di finanza creativa, che hanno animato il dibattito politico, furono il frutto dell’esercizio di un’azione politica legittima. Furono, quelle, scelte discutibili e non condivise da tanti, ma pur sempre legittime. E proprio qui sta la questione. Può una legittima scelta, in materia urbanistica o di natura patrimoniale, effettuata nell’ambito della discrezionalità politica, trasformare un’operazione finanziaria in un danno erariale? E’ possibile ipotizzare che abbia arrecato un danno l’assessore che (per delega) ha approvato un bilancio della società in questione? I Revisori e i funzionari comunali hanno violato qualche disposizione di legge? L’assessore alle finanze ha, forse, una responsabilità oggettiva?
Se la risposta a queste domande fosse affermativa, la responsabilità morale ricadrebbe sull’organo di indirizzo (il Consiglio comunale) che ha approvato la costituzione della società, l’housing sociale e la copertura delle perdite di bilancio. Ma così non è. Prima di individuare il colpevole, occorre trovare il danno.
Il rischio maggiore, però, è che la Politica rinunci ad operare scelte discrezionali, che i liberi professionisti si allontanino sempre più dalle attività espletate per gli enti pubblici e che gli impiegati comunali (nel caso di specie, assolutamente integerrimi) evitino, il più possibile, di adoperarsi nell’esercizio delle proprie funzioni.
Un esito così nefasto, per come ipotizzabile a causa dei reati ascritti dalla Procura della magistratura contabile, potrebbe costituire un deterrente per i giovani ed entusiasti consiglieri comunali o per gli intraprendenti assessori di oggi (e, si spera, di domani), sino ad inibirne l’azione politica. Azione che risulterebbe, di fatto, impedita dal timore che un danno erariale possa emergere da una qualunque scelta amministrativa. La Politica non può essere compressa nei margini, stretti, di procedure contabili. La sua azione deve essere libera, non può subire l’imposizione di ganasce contabili che conducono alla rimozione forzata delle libere scelte. Ne va dell’autonomia. Ne va della libertà. Ne va della democrazia. E in questo, come in tanti altri casi, il lume dei benpensanti e dei conoscitori dei meccanismi di partecipazione, dovrebbe, da una parte, illuminare il cammino degli uomini che si dedicano alla Politica, dall’altra, abbagliare la strada dei cortigiani di un giustizialismo ignorante e insolente.
Eboli, 23 dicembre 2015 (Aggiornato alle ore 11.00. Per un errore non si e pubblicato il resto dell’Articolo di Polito)
Paolo, scusami, ma puoi ricordarci i fini statutari e normativi della società di cartolarizzazione? Il mutuo ottenuto come doveva essere impegnato per legge? Credo che tutto il misfatto sia in questa risposta. Grazie