Battipaglia: Nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU per attestazioni ISEE

Dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore le nuove regole in materia di attestazione ISEE.

E’ stata approvata la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), modello MINI, che andrà in vigore dal 01 gennaio 2015. L’Ufficio di competenza fornirà ulteriori informazioni agli inizi dell’anno 2015.

Modello DSU
Modello DSU

da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese

BATTIPAGLIA – A decorrere  dal 1° gennaio 2015, entra in vigore il decreto 7 novembre 2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.267 del 17.11.2014, rinvenibile anche sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia all’indirizzo: http://www.comune.battipaglia.sa.it.

Con l’approvazione del Decreto si introducono una serie di novità in materia di attestazione ISEE e l’obbligo dell’utilizzo di una apposita modulistica, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2015, per cui, dopo quella data, non sarà più possibile utilizzare i vecchi moduli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (in sigla D.S.U.).

Pertanto, si invitano i cittadini interessati a servirsi esclusivamente della nuova modulistica D.S.U., a partire dal 1° gennaio 2015.

Si consiglia di presentare la documentazione necessaria in tempo utile, atteso che, per ottenere l’attestazione ISEE definitiva,  occorrono almeno 10 giorni  dalla data di acquisizione della DSU al Protocollo Generale dell’Ente.

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Dirigente Dott.ssa Anna Pannullo e al personale dell’Ufficio ISEE sito in viale O. Barassi, Stadio, 2° piano, nel seguente orario di apertura al pubblico:

  • martedì  dalle ore 9,00 alle ore 12,00
  • giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

……………………..  …  ………………………

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 novembre 2014

Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 87).

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per l'inclusione e le politiche sociali 
         del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

                           di concerto con 
               IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 

  Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  5
dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente  la  revisione  delle
modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del  2013,  che  prevede
che con provvedimento del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e  il  Garante
per la protezione dei dati personali, e' approvato  il  modello  tipo
della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni  per
la compilazione; 
  Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede: 
    al comma 4, che sulla base di  specifico  mandato  conferito  dal
dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante
l'ISEE, il contenuto della  DSU,  nonche'  gli  elementi  informativi
necessari al calcolo acquisiti dagli archivi  amministrativi  possono
essere resi disponibili al dichiarante, con  modalita'  definite  dal
provvedimento di cui  all'art.  10,  comma  3,  per  il  tramite  dei
soggetti incaricati della ricezione della DSU; 
    al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10,
comma 3, sono definite,  ai  fini  della  eventuale  rideterminazione
dell'ISEE,  le  modalita'  di  acquisizione  dei  dati  in  caso   di
difformita' delle componenti reddituali  e  patrimoniali  documentate
dal dichiarante rispetto alle informazioni in  possesso  del  sistema
informativo, nonche' i tempi  per  la  comunicazione  al  dichiarante
dell'attestazione definitiva; 
  Acquisita   la   proposta   del   modello   tipo   della   DSU    e
dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la
compilazione, da parte  dell'Istituto  nazionale  per  la  previdenza
sociale in data 14 ottobre 2014; 
  Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate  in  data
23 ottobre 2014; 
  Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare
riferimento  all'informativa  agli  interessati,  alle   informazioni
conferite facoltativamente attraverso la DSU  e  alle  modalita'  per
rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per  il  calcolo
dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici
del Garante per la protezione dei  dati  personali  nel  corso  della
preventiva  interlocuzione  avviata  ai  fini  del   rispetto   della
disciplina in materia; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 6 novembre 2014; 
                              Decreta: 
                               Art. 1 
                            Approvazione 
  1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre  2013,  n.  159,  e'  approvato  il
modello   tipo   della   dichiarazione   sostitutiva   unica   (DSU),
dell'attestazione,  nonche'  delle   relative   istruzioni   per   la
compilazione,  di  cui  all'allegato  «A»   che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. La DSU e'  redatta  conformemente  a
quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.

Art. 2

Modalita’ di rilascio dell’attestazione

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’attestazione
riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi
informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi, sono resi disponibili dall’INPS al dichiarante
mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi
territoriali competenti, con modalita’ idonee a garantire
l’identificazione dell’interessato. Nelle stesse modalita’ gli altri
componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel
periodo di validita’ della DSU, la sola attestazione riportante
l’ISEE.

2. L’INPS rende altresi’ disponibile al dichiarante mediante posta
elettronica certificata l’attestazione riportante l’ISEE, il
contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al
calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L’indirizzo di posta
elettronica certificata e’ indicato dal dichiarante nell’apposita
sezione «Modalita’ ritiro attestazione ISEE» all’atto della
sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo’
conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai
sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del
rilascio al dichiarante stesso, l’attestazione e le altre
informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di
conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede
all’INPS di rendere disponibili presso l’ente al quale e’ stata
presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.

3. L’attestazione e le altre informazioni di cui al presente
articolo sono rese disponibili dall’INPS nelle modalita’ di cui ai
commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla
presentazione della DSU.

Art. 3

Modulo integrativo

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il
dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle
entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU,
puo’ autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze
mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo,
denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono
la DSU, di cui all’allegato «A». Il modulo puo’ essere compilato e
sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal
componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.
Il modulo puo’ essere presentato entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed e’ eventualmente corredato
da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o
certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla
situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.

2. Le modalita’ con cui il modulo integrativo e’ acquisito nel
sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa
disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli
articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e’
presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente
all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente erogatore al quale
e’ richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente
per territorio ovvero all’INPS, in via telematica, direttamente a
cura del dichiarante. L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per
via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in
esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia
delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute
nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo
giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito
delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile
l’attestazione definitiva nelle modalita’ di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 2 del presente decreto.

3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell’INPS e
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una
discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato
negli archivi, l’attestazione dovra’ riportare anche i dati acquisiti
dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. L’attestazione definitiva e’
valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche nel caso di
permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita’ dei dati indicati nel modulo integrativo. I
nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono
comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della
programmazione delle verifiche di cui all’art. 11, comma 13, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da
applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di riferimento della
dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2014

Il direttore generale
per l’inclusione e le politiche sociali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Tangorra

p. Il Capo del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze
D’Avanzo

Battipaglia, 30 dicembre 2014

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