Dal 1° gennaio 2015 entrano in vigore le nuove regole in materia di attestazione ISEE.
E’ stata approvata la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), modello MINI, che andrà in vigore dal 01 gennaio 2015. L’Ufficio di competenza fornirà ulteriori informazioni agli inizi dell’anno 2015.
da (POLITICAdeMENTE) il blog di Massimo Del Mese
BATTIPAGLIA – A decorrere dal 1° gennaio 2015, entra in vigore il decreto 7 novembre 2014 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sul Supplemento Ordinario n.87 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.267 del 17.11.2014, rinvenibile anche sul sito istituzionale del Comune di Battipaglia all’indirizzo: http://www.comune.battipaglia.sa.it.
Con l’approvazione del Decreto si introducono una serie di novità in materia di attestazione ISEE e l’obbligo dell’utilizzo di una apposita modulistica, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2015, per cui, dopo quella data, non sarà più possibile utilizzare i vecchi moduli di Dichiarazione Sostitutiva Unica (in sigla D.S.U.).
Pertanto, si invitano i cittadini interessati a servirsi esclusivamente della nuova modulistica D.S.U., a partire dal 1° gennaio 2015.
Si consiglia di presentare la documentazione necessaria in tempo utile, atteso che, per ottenere l’attestazione ISEE definitiva, occorrono almeno 10 giorni dalla data di acquisizione della DSU al Protocollo Generale dell’Ente.
Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi alla Dirigente Dott.ssa Anna Pannullo e al personale dell’Ufficio ISEE sito in viale O. Barassi, Stadio, 2° piano, nel seguente orario di apertura al pubblico:
- martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
- giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 7 novembre 2014
Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell’attestazione, nonche’ delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. (14A08848) (GU Serie Generale n.267 del 17-11-2014 – Suppl. Ordinario n. 87).
IL DIRETTORE GENERALE per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE del Ministero dell'economia e delle finanze Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede che con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, e' approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione; Visto, altresi', l'art. 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che prevede: al comma 4, che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalita' definite dal provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU; al comma 7, che con il medesimo provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalita' di acquisizione dei dati in caso di difformita' delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonche' i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva; Acquisita la proposta del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale in data 14 ottobre 2014; Acquisito il parere favorevole dell'Agenzia delle entrate in data 23 ottobre 2014; Ritenuto opportuno modificare la proposta dell'INPS con particolare riferimento all'informativa agli interessati, alle informazioni conferite facoltativamente attraverso la DSU e alle modalita' per rendere disponibili l'attestazione e le informazioni per il calcolo dell'ISEE, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici del Garante per la protezione dei dati personali nel corso della preventiva interlocuzione avviata ai fini del rispetto della disciplina in materia; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 6 novembre 2014; Decreta: Art. 1 Approvazione 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e' approvato il modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto. La DSU e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello tipo e nelle relative istruzioni.
Art. 2
Modalita’ di rilascio dell’attestazione
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 4, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l’attestazione
riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonche’ gli elementi
informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi
amministrativi, sono resi disponibili dall’INPS al dichiarante
mediante accesso all’area servizi del portale web o tramite le sedi
territoriali competenti, con modalita’ idonee a garantire
l’identificazione dell’interessato. Nelle stesse modalita’ gli altri
componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel
periodo di validita’ della DSU, la sola attestazione riportante
l’ISEE.
2. L’INPS rende altresi’ disponibile al dichiarante mediante posta
elettronica certificata l’attestazione riportante l’ISEE, il
contenuto della DSU, nonche’ gli elementi informativi necessari al
calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L’indirizzo di posta
elettronica certificata e’ indicato dal dichiarante nell’apposita
sezione «Modalita’ ritiro attestazione ISEE» all’atto della
sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo’
conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai
sensi dell’art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del
rilascio al dichiarante stesso, l’attestazione e le altre
informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di
conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede
all’INPS di rendere disponibili presso l’ente al quale e’ stata
presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione.
3. L’attestazione e le altre informazioni di cui al presente
articolo sono rese disponibili dall’INPS nelle modalita’ di cui ai
commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla
presentazione della DSU.
Art. 3
Modulo integrativo
1. Ai sensi dell’art. 11, comma 7, del citato decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, il
dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi
acquisiti dagli archivi amministrativi dell’INPS e dell’Agenzia delle
entrate relativamente agli elementi non auto dichiarati nella DSU,
puo’ autocertificare le componenti per cui rilevi inesattezze
mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo integrativo,
denominato «Modulo FC.3», costituente uno dei moduli che compongono
la DSU, di cui all’allegato «A». Il modulo puo’ essere compilato e
sottoscritto, oltre che dal dichiarante che ha presentato la DSU, dal
componente il nucleo familiare di cui si intende rettificare i dati.
Il modulo puo’ essere presentato entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento dell’attestazione dell’INPS ed e’ eventualmente corredato
da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o
certificazione sostitutiva o altra documentazione riferita alla
situazione reddituale, atti a comprovare l’inesattezza rilevata.
2. Le modalita’ con cui il modulo integrativo e’ acquisito nel
sistema informativo dell’ISEE e l’attestazione definitiva resa
disponibile al dichiarante sono le medesime previste per la DSU agli
articoli 10 e 11 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 159 del 2013. In particolare, il modulo integrativo e’
presentato ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o direttamente
all’amministrazione pubblica in qualita’ di ente erogatore al quale
e’ richiesta la prima prestazione o alla sede dell’INPS competente
per territorio ovvero all’INPS, in via telematica, direttamente a
cura del dichiarante. L’ente che ha ricevuto il modulo trasmette per
via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in
esso contenuti al sistema informativo dell’ISEE. L’INPS e l’Agenzia
delle entrate verificano nei propri archivi le informazioni contenute
nel modulo integrativo entro il quarto giorno lavorativo successivo a
quello della ricezione del modulo medesimo. L’INPS entro il secondo
giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dell’esito
delle verifiche di cui al periodo precedente rende disponibile
l’attestazione definitiva nelle modalita’ di cui ai commi 1 e 2
dell’art. 2 del presente decreto.
3. Nel caso in esito alle verifiche negli archivi dell’INPS e
dell’Agenzia delle entrate di cui al comma precedente permanga una
discordanza tra quanto dichiarato dal cittadino e quanto rilevato
negli archivi, l’attestazione dovra’ riportare anche i dati acquisiti
dall’anagrafe tributaria e dall’INPS. L’attestazione definitiva e’
valida ai fini dell’erogazione della prestazione anche nel caso di
permanenza delle discordanze, fatto salvo il diritto degli enti
erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e veridicita’ dei dati indicati nel modulo integrativo. I
nominativi dei dichiaranti per cui permangano discordanze sono
comunque comunicati alla Guardia di finanza ai fini della
programmazione delle verifiche di cui all’art. 11, comma 13, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del
2013.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, da
applicare al patrimonio mobiliare nell’anno di riferimento della
dichiarazione sostitutiva unica, e’ reso noto con comunicazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2014
Il direttore generale
per l’inclusione e le politiche sociali
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali
Tangorra
p. Il Capo del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell’economia e delle finanze
D’Avanzo
Battipaglia, 30 dicembre 2014
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