Dopo alcune sentenze hanno condannato il Comune di Eboli. Interviene Cardiello (FI): “Melchionda ritiri l’ordinanza anti prostituzione. Tutelare le casse comunali è prioritario.”
Cardiello: “…eventuali soccombenze giudiziarie si riverberano sul bilancio comunale, con anche possibili profili di responsabilità erariale per gli amministratori inerti di fronte a tale situazione.“
da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese
EBOLI – “Melchionda ritiri l’ordinanza anti prostituzione. Tutelare le casse comunali è prioritario.” E’ l’appello che il capogruppo di Forza Italia Damiano Cardiello rivolge al Sindaco di Eboli Martino Melchionda, intervenendo dopo le recenti sentenze che hanno bocciato l’Ordinanza anti prostituzione, che si allega a fondo pagina, e hanno condannato il Comune di Eboli.
“Questo intervento (in collaborazione con l’Avvocato Carlo Onnembo a cui va il mio personale ringraziamento) – scrive nella sua nota che ci ha fatto pervenite il Consigliere Damiano Cardiello – parte dalla necessità di tutelare non i partiti ma le casse comunali e quindi l’utilità delle collettività che rappresento. Sulla base dell’ordinanza 184, immancabile è stato il proliferare di multe ed il conseguente annullamento delle stesse ad opera del Giudice di Pace di Eboli per le seguenti considerazioni tecnico giuridiche.
Vale la pena ricordare – aggiunge il Consigliere Cardiello – che il Sindaco ha una duplice veste: capo dell’amministrazione comunale ed ufficiale del governo. In quest’ultimo ambito, in base all’originaria formulazione del Tuel, d.lgs 267/00, poteva ex art. 54 comma 3 emettere ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana. Siffatto provvedimento, di natura amministrativa per l’opinione dominante avallata dalla Consulta, ha contenuto extra ordinem, ovverosia può derogare alle disposizioni normative salvo i principi generali su cui si fonda l’ordinamento giuridico. Ovviamente, per evitare una palese violazione del principio di legalità e di unitarietà dell’ordinamento, il rimedio in esame funge da extrema ratio nel senso che può essere emanata soltanto per rimediare, ripristinare una situazione eccezionale e limitatamente alla vigenza della stessa. Inoltre, sempre che gli strumenti ordinari non si rivelino sufficienti, cercando di sacrificare il meno possibile la sfera giuridica dei terzi e fornendo adeguata motivazione sull’interesse pubblico da tutelare e sulla sussistenza dei predetti requisiti di contingibilità ed urgenza. Al di fuori, quindi, di casi eccezionali e temporalmente limitati, il potere di ordinanza tout court invece era precluso al Sindaco dato il principio fondamentale sancito dalla 142/90: separazione tra politica e gestione in base al quale i compiti di amministrazione attiva non erano più rimessi ad organi di governo.
Se questo era il quadro normativo vigente dalla 142/90 e confermato dal Tuel, – prosegue il Capogruppo di Forza Italia – importanti modifiche si sono avute successivamente con il Pacchetto sicurezza varato dal 2008 su spinta del Ministro Maroni che nell’ottica di rafforzare i poteri del sindaco riscriveva l’art.54 comma 3 succitato. In particolare prevedeva: “il sindaco, adotta provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”. Ergo, ne discendeva che, con la novella, il Sindaco potesse intervenire in tali ambiti anche in assenza di urgenza ed a tempo indeterminato, potendo emettere anche ordinanze ordinarie. Si trattava di un potere tendenzialmente illimitato ai limiti dell’arbitrio che legittimava il Sindaco ad effettuare scelte slegate dal rispetto dei vincoli legislativi; in sintesi palese era il vulnus per il principio di legalità che sorregge l’agere amministrativo nonché per il principio di unità ed indivisibilità della Repubblica.
Ciò posto, – continua ancora Cardiello – immancabile è stata la declaratoria d’illegittimità della Consulta che con la sentenza 115 del 2011, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 54, comma 4, come sostituito dal menzionato art. 6 del decreto Maroni (assai discutibile per come formulato), nella parte in cui comprendeva la locuzione “anche” prima delle parole “contingibili ed urgenti”, così consentendo al sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare provvedimenti a contenuto normativo e ad efficacia a tempo indeterminato, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza. Per la Consulta l’eventuale ordinanza ordinaria ed a tempo indeterminato in tema di sicurezza pubblica ed incolumità pubblica viola in primis l’articolo 23 della Costituzione per la quale “nessuna prestazione personale e patrimoniale può essere imposta se non in base alle legge”; viola gli articoli 13 e seguenti, posto che la libertà personale può essere compressa solo in base alla legge; il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 poiché porterebbe ad un trattamento diseguale di casi identici accaduti in diversi Comuni a seconda della volontà sindacale. Sulla scorta delle sopra esposte argomentazioni, il Giudice delle leggi conclude che la norma censurata viola la riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost., in quanto non prevede alcuna delimitazione della discrezionalità amministrativa in un ambito, quello dell’imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera di libertà dei consociati.
Conseguenza inevitabile – evidenzia Cardiello – è la mancata operatività della norma dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza (ex tunc), con un ritorno, di fatto, all’ ”ancien regime”, ovverosia ad in potere d’ordinanza sindacale soltanto contingibile ed urgente, con caducazione ed illegittimità di tutte le ordinanze ordinarie medio tempore emanate.La giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere l’illegittimità di siffatte ordinanze con conseguente declaratoria di annullamento per violazione del principio di legalità (ex multis Consiglio di Stato, Sez I, 12 aprile 2012, n. 1796), e da ciò deriverebbe l’illegittimità derivata anche di eventuali sanzioni previste per reprimere i comportamenti vietati dalle medesime ordinanze. In tali sensi, in tema di ordinanze sindacali relative al fenomeno della prostituzione, la Corte di Cassazione ha disposto, in data 25 luglio 2013, che laddove la sanzione amministrativa trova il suo addentellato in un’ ordinanza sindacale basata unicamente sulla surriferita norma incostituzionale ciò comporta inevitabilmente il suo annullamento. Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, nel caso di specie l’ordinanza 184 emanata dal Sindaco di Eboli nel luglio 2013, è palesemente illegittima posto che non è connotata dai requisiti della contingibilità ed urgenza ed anzi nella premessa prevede esplicitamente come base normativa la stessa norma che la Consulta, come anticipato, dichiara illegittima. A rendere il tutto ancora più assurdo soccorre la considerazione che l’ordinanza interviene addirittura dopo due anni dalla sentenza della Corte Costituzionale. A prescindere dalla sentenza della Corte Costituzionale, la lettera dell’ordinanza palesa anche, prima facie, un macroscopico vizio di eccesso di potere laddove reprime addirittura la mera sosta in luoghi dove abitualmente stazionano le prostitute.
Se questo è il risvolto giuridico, – conclude la nota del capogruppo consiliare di Eboli di Forza Italia Damiano Cardiello – in ambito politico è necessario l’annullamento in autotutela della 184 per garantire la legalità dell’attività amministrativa e soprattutto l’economicità posto che eventuali soccombenze giudiziarie si riverberano sul bilancio comunale, con anche possibili profili di responsabilità erariale per gli amministratori inerti di fronte a tale situazione.“
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Salerno, 25 febbraio 2014
A quanto pare il Sindaco “le leggi non le legge”….mah
E vai!!!!!!
Viva Cardiello !!!!
Tutti a mignotte!!!!!!
Solo dal Pdl potevano prestare attenzione al divieto di andare a puttane….
Giustamente ci sta già andando il paese….
Meglio agevolare la caduta!!!!!
Invece di attuare provvedimenti mirati al ripristino del decoro e della legalità
Vediamo come nn far pagare le multe a chi va a mignotte alle 10 di mattina….
Magari mentre passano scuolabus o d’estate mentre le famiglie vanno al mare!
malcom x:questo è il livello del dibattito politico del nostro paesino,paesino in tutti i sensi,,chi va con peripatetiche si assume il rischio e lo scorno della multa,ma la decenza pubblica vien messa in secondo piano per salvaguardare dei pessimi abitudinari…
OTTIMO AUTOGOL,LA SINISTRA RINGRAZIA!