Crediti delle imprese edili, banche e amministrazioni inadempienti. L’ANCE Salerno chiede l’intervento del Prefetto e dell’ABI e chiede alcune misure
Nonostante i provvedimenti legislativi e gli accordi stipulati a livello nazionale tra Abi e le categorie, le difficoltà permangono: Le amministrazioni non hanno comunicato alle imprese creditrici l’importo del credito entro la data del 30 giugno.
SALERNO – Si è riunito questa mattina in Prefettura l’Osservatorio sul credito che ha analizzato compiutamente le problematiche di finanziamento delle imprese edili e le difficoltà, che ancora permangono, nei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, nonostante i recenti provvedimenti legislativi e gli accordi stipulati a livello nazionale tra Abi ed associazioni categoriali.
Il presidente di ANCE Salerno, Antonio Lombardi ha consegnato al Capo di Gabinetto del Prefetto, Giuseppe Forlenza un articolato dossier elaborato dagli uffici associativi e dal Centro Studi ANCE sulle difficoltà ancora in essere, chiedendo un immediato monitoraggio capillare, ente per ente, pubblica amministrazione per pubblica amministrazione, al fine di verificare il pieno rispetto delle disposizioni del Decreto legge n. 35/2013.
Entro lo scorso 30 giugno le pubbliche amministrazioni avrebbero dovuto comunicare alle imprese creditrici l’importo del credito e la data entro la quale avrebbero provveduto al pagamento dei debiti maturati al 31 dicembre 2012.
Un adempimento che molte amministrazioni salernitane hanno disatteso.
«Bisogna procedere con estrema urgenza al monitoraggio delle attività delle pubbliche amministrazioni – ha commentato a margine della riunione il presidente di ANCE Salerno, Antonio Lombardi – per verificare l’attuazione ed il rispetto delle disposizioni di legge relativamente al pagamento dei crediti delle imprese. L’Abi dal canto suo deve vigilare sull’applicazione, soprattutto in provincia di Salerno, degli accordi stipulati a livello nazionale con le associazioni di categoria, per consentire alle aziende di ottenere immediata liquidità rispetto ai crediti certificati».
Il presidente Lombardi ha richiamato l’attenzione degli uffici della Prefettura anche sull’attivazione del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (misura prevista per favorire lo smobilizzo, presso il sistema bancario, dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione) ed ha chiesto al rappresentante dell’ABI (il vice presidente regionale, Franco Vildacci) di disporre un’approfondita verifica sulla piena attuazione degli accordi e dei protocolli stipulati a livello nazionale tra associazioni categoriali ed Abi, con particolare riferimento all’intesa per il credito del 1 luglio scorso che prevede particolari misure di sostegno per le imprese del comparto delle costruzioni.
La prima: possibilità di sospendere per 12 mesi il versamento della quota capitale delle rate di mutuo. Quest’anno tale possibilità è stata estesa anche alle aperture di conto corrente ipotecario che prevedono un piano di rimborso rateale. Queste operazioni di sospensione saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse contrattuale e potranno essere concesse anche per i finanziamenti che hanno già usufruito della sospensione ai sensi dell’Avviso Comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi.
La seconda misura: allungamento della durata del periodo di ammortamento dei mutui ipotecari fino a 4 anni (fino a 3 per quelli chirografari). L’allungamento avverrà allo stesso tasso contrattuale qualora l’impresa si impegni ad effettuare un aumento di capitale nei 12 mesi successivi all’accoglimento della richiesta, oppure ad iniziare un processo di aggregazione con altre realtà industriali che consenta un rafforzamento patrimoniale. Qualora l’impresa non avesse intenzione di impegnarsi in nessuna delle due azioni precedentemente descritte, l’incremento del tasso d’interesse non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria: Nella definizione del nuovo tasso d’interesse si terrà conto delle presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
La terza misura: impegno da parte delle banche, per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale, anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a concedere un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri.
Salerno, 30 luglio 2013
Tra Marcello Dell’Utri in vacanza nel paese dei cedri,Claudio Sciaboletta Scajola al gabbio,i “giudici rossi” che ancora osano arrestare per una Tangentopoli infinita,un episodio di cronaca tanto meritorio di approfondimento è passato in cavalleria:
Arresto Magnoni, l’accusa dei pm di Milanesi: “Sopaf usata come un bancomat”una distrazione di oltre 100 milioni di euro dal patrimonio della Sopaf, società in regime di concordato preventivo.
Da banchieri d’assalto per Lehman Brothers e finanziatori della scalata alla Telecom di Colaninno a truffatori di Casse degli enti previdenziali di ragionieri, medici e giornalisti. Ai finanzieri vengono contestati l’associazione per delinquere, la bancarotta fraudolenta, la truffa, la frode fiscale e l’appropriazione indebita.
Certo uno che si chiama cosi,”Magnoni”? Troppo facile. Omen Nomen,nel nome il destino,ma è una notizia preoccupante su quanta finanza allegra ed im punita ha veleggiato in Italia per lustri.
Molte, anzi, moltissime operazioni finanziarie nascono e si sviluppano come quella Sopaf, ad un certo punto i gestori si accorgono che le peggiori previsioni si avverano e tentano rilanci e ricoperture. Qualche volta riescono, qualche volta non riescono. Quando non riescono, in questi anni non riescono, scoppia il caso con risvolti penali.
Una finale osservazione come si fa a “distrarre ” 100 milioni di euro senza che nessuno se ne accorga un pochino prima. Senza un buon de-rattizzatore per fare pulizia di queste pantegane non c’e’ speranza.
Interessi sugli interessi:
Il viceministro dell’Economia è intervenuto in commissione Bilancio al Senato per decreto si reintroduce nell’ordinamento il contestato “anatocismo”tradotto,interessi su interessi.
E ha detto che non possono escludersi “oneri per gli enti locali convenzionati con istituti bancari per il servizio di tesoreria”. Con conseguenze “di difficile previsione”
“Disposizioni URGENTI per il rilancio e lo sviluppo delle imprese”, D.L. n. 91/2014, pubblicato il 25 giugno 2014. In questo decreto viene reintrodotto l’anatocismo ossia una pratica delle banche che consiste nel calcolare gli interessi sugli interessi a debito dei clienti, e a cadenza trimestrale. Questa pratica era stata considerata illegale con una sentenza delle sezioni unite della Cassazione e poi addirittura della Corte Costituzionale.
Ci sono voluti decenni di battaglia legale per far cambiare orientamento alla cassazione (come finalmente è accaduto nel 1999) e negare natura di usi normativi alle norme ABI che prevedevano l’anatocismo
La nuova norma consente alle banche di introdurre nei contratti in conto corrente la previsione di una convenzione anatocistica ex ante e, quindi, pure per gli interessi in corso.
La domanda é:
Si sta cercando di aiutare gli italiani ad uscire dalla crisi o solo di favorire le banche in modo che continuino a sostenere il debito pubblico italiano?
Rivalutazione delle partecipazione in Bankitalia, obbligo del POS (spacciato per sistema antievasione), reintroduzione degli interessi su interessi (anatocismo).
leggiamoci Art. 1283 Anatocismo recita:
“In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.”
Lo stesso prevede quindi 3 eccezioni al divieto di capitalizzazione degli interessi e più precisamente:
“dal giorno della domanda giudiziale”: E’ il caso per esempio di un importo portato a decreto ingiuntivo. Il Giudice, accettato il ricorso per decreto ingiuntivo autorizza che tale somma, qualora sia comprensiva di una parte di capitale e di una parte di interessi non pagati ma maturati sullo stesso, venga ora riconosciuta come unico debito indistinto e che su di esso sia lecito che maturino ulteriori interessi.
“per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza”: E’ il caso in cui un debito sia arrivato a scadenza con i relativi interessi e che le parti, si accordino per un ulteriore dilazione di tempo per il pagamento. La somma fino ad allora maturata comprensiva dei relativi interessi scaduti si intende come nuovo capitale prestato e sul totale di tale importo possono maturare nuovi interessi.
“in mancanza di usi contrari”: Questa frase in realtà è stata interpretata diversamente dalle banche definendo che eventuali usi possono derogare a questa norma imperativa rendendo possibile la capitalizzazione sugli interessi. Infatti gli istituti di credito, a partire dal 1952, su iniziativa dell’ABI, hanno previsto nei contratti bancari la capitalizzazione degli interessi a favore della banca ogni tre mesi (a marzo, a giugno, a settembre e a dicembre) e quelli a favore del cliente solo annualmente.
NON VORREMMO UN FAR WEST INTERPRETATIVO A FAVORE DELLE BANCHE