Battipaglia, prima in Provincia, sottoscrive il primo contratto elettronico

Battipaglia è il primo Comune in Provincia di Salerno a sottoscrivere un contratto stipulato in modalità elettronica, in forma notarile pubblica con sottoscrizione obbligatoria a firma digitale.

Il primo contratto stipulato dal Segretario comunale dott.ssa Maria Tripodi, assistita dai funzionari preposti Francese e Frabrizio è stato trasmesso alle ore 18,50 del 30 gennaio 2013 in via telematica, e acquisito al n.706 serie 1° Telematico dall’Agenzia delle Entrate di Eboli.

Maria-Tripodi-Segretaria-Comunale-Battipaglia-
Maria-Tripodi-Segretaria-Comunale-Battipaglia-

BATTIPAGLIA – Nell’ambito dei nuovi adempimenti telematici per i pubblici ufficiali dal 1 gennaio di quest’anno è andato in vigore il nuovo testo dell’art.11, comma 13 del Decreto Legislativo n.163/2006 che obbliga le amministrazioni pubbliche a stipulare contratti in modalità elettronica ovvero in forma pubblica amministrativa informatica con sottoscrizione obbligatoria a firma digitale, pena la nullità.

Il Comune di Battipaglia è stato il primo in Provincia di Salerno a sottoscrivere un contratto stipulato in modalità elettronica ovvero in forma notarile pubblica con sottoscrizione obbligatoria a firma digitale.

L’ufficiale rogante è stato il segretario comunale dott.ssa Maria Tripodi, assistito dal responsabile ufficio contratti Antonio Francese e dal responsabile ufficio erogazione servizi e rete dott. Antony Fabrizio.

Il primo contratto è stato trasmesso alle ore 18 e 50 del 30 gennaio 2013 in via telematica all’Agenzia delle Entrate di Eboli. Responsabile trasmissione atti Gerarda Colucci ed acquisizione  al n.706. serie 1° Telematico.

Battipaglia, 2 febbraio 2013

1 commento su “Battipaglia, prima in Provincia, sottoscrive il primo contratto elettronico”

  1. Il contratto telematico si differenzia dal contratto tradizionalmente inteso, disciplinato all’articolo 1321 c.c., solo per quanto attiene le modalità informatiche adottate in tutto l’iter che porta all’accordo, restando comunque invariata la struttura di base.
    La sua ammissibilità nel nostro ordinamento è fuori discussione, considerato che l’articolo 1322 c.c. lascia ampia libertà di contenuti alle parti, le quali possono anche concludere contratti che non sono oggetto di una disciplina particolare, purché questi siano diretti a realizzare interessi ritenuti meritevoli di tutela nel nostro sistema giuridico. Il legislatore, inoltre, richiede la forma ad substantiam actus solo in casi particolari, tutti disciplinati da precise norme (articolo 1350 c.c.).
    La Cassazione civile, sezione lavoro, con la sentenza del 16 febbraio 2004 n. 2912 ha asserito che “le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e, a prescindere dalla ritualità della produzione, va esclusa la qualità di documento di una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all’originale e di riferibilità a un ben individuato momento”. Pertanto riconosce la possibilità di qualificare come documento una pagina web nel contempo delineando i requisiti che una copia di una pagina web deve possedere per essere considerata appunto documento.

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