Rocco(PMA) sulle Guardie Ambientali: La procedura di selezione è illegittima

Interrogazione scritta ed orale del Consigliere Rocco dell’MPA sul tema delle guardie ambientali.

La procedura dell’ultima selezione dei candidati è parzialmente illegittimita’, per violazione dei principi di pubblicita’: E’ stato omesso l’avviso pubblico.

Adolfo Rocco

BATTIPAGLIA – Il Consigliere Comunale dell’MPA Adolfo Rocco, In riferimento alla seduta della IV Commissione Permanente svoltasi presso la casa Comunale il giorno 2.10.2012, avente ad oggetto il tema delle Guardie Ambientali operanti attualmente sul territorio cittadino, quale componente della suddetta Commissione, rivolge al Sindaco di Battipaglia Giovanni Santomauro, al Presidente del Consiglio Comunale Ugo Tozzi, al Presidente della IV Commissione Permanete Renato Vicinanza, un’interrogazione scritta e orale, sul tema delle guardie ambientali, rilevando una parziale illegittimità dell’ultima procedura di selezione dei candidati per violazione dei principi di pubblicita’avendone omesso il pubblico avviso.

Rocco fa osservare che “il Settore Ambiente del Comune di Battipaglia aveva avviato nell’aprile del 2012 una procedura per il reclutamento di “Volontari per la Tutela Ambientale”, al fine di poter garantire al meglio l’efficacia, nell’ imminenza della sua entrata in vigore, del servizio di raccolta differenziata c.d. “porta a porta”.

Giovanni-Santomauro

Che a seguito della quale, la richiesta di nominativi veniva fatta, direttamente dall’Ufficio Ambiente, non a caso solo ad Alba ecologica (comunicazione del 3.4.2012, prot. 25460-All. 1), mentre altri nominativi venivano comunicati  dal Nucleo di Protezione Civile della Città di Battipaglia (All.2) e da alcuni Presidenti dei Comitati di Quartiere (All. 3), con lettere regolarmente pervenute ai responsabili del servizio Ambiente. Verrà indetto un corso di formazione, con nomina della commissione esaminatrice, svolgimento di una prova selettiva, in seguito alla quale su 31 partecipanti solo uno sarà decretato non idoneo (all. 4).

Già dalla valutazione di questi primi elementi secondo Rocco iniziarono a sorgere dei dubbio sulla legittimità della procedura seguita nella recente selezione delle guardie ambientali, ispecie in relazione all’utilizzo di cittadini comuni attraverso l’intermediazione dei comitati di quartiere, i quali tra l’altro, non sono dotati di alcun riconoscimento giuridico.

“In effetti, – rileva il Consigliere Rocco – a voler in parte comprendere  l’attività dell’amministrazione svolta finora, è opportuno distinguere i due momenti, l’uno dell’utilizzo da parte dell’Amministrazione di associazioni di volontariato e di dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico (nel caso di specie il Nucleo di Protezione Civile e dipendenti di Alba ecologica) e l’altro del reclutamento di cittadini qualunque attraverso i comitati di quartiere. In effetti l’aver parificato queste due circostanze applicandone la medesima disciplina, ha causato non pochi dubbi interpretativi sulla legittimità dell’azione dell’Amministrazione, che vanno risolti, chiedendo il parere autorevole e suprapartes  del Settore Avvocatura.

Infatti, – aggiunge Rocco – un arresto della Corte Costituzionale, ha chiarito che “il legislatore ordinario può prevedere che l’autorità amministrativa possa attribuire specifiche funzioni di accertamento o di verifica, oltre che a propri dipendenti, anche a dipendenti di enti o società cui sia stato affidato un servizio pubblico o che siano concessionari di un servizio in senso largo, quando questo accertamento o verifica sia stato connesso o sia utile per il migliore svolgimento dello stesso servizio; che, infatti rientra in una scelta discrezionale del legislatore consentire che talune funzioni, obbiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati che abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto” (cfr. Corte Costituzionale, ordinanza n. 157 del 21 maggio 2001- all. 5).

Ugo Tozzi

Il problema è sorto – secondo Adolfo Rocco – nel momento in cui sono stati comunicati, del tutto informalmente, nominativi di cittadini attraverso i Comitati di quartiere. A questo  punto è d’uopo sottolineare, come l’art. 97 della Cost. individua i principi che sovrintendono l’attività della p.a.: principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento che trovano altresì un chiaro ed inequivoco riferimento nell’ambito del D. Lgs. N. 163 del 12 aprile 2006 (Codice dei contratti pubblici) di chiara ed evidente ispirazione comunitaria. All’art. 2 del suddetto D.Lgs. infatti, si stabilisce che “l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

Sembra pertanto chiaro che nella procedura di selezione attraverso i comitati di quartiere, non è stata rispettato il principio di pubblicità quantomeno attraverso un avviso pubblico, in grado di essere conosciuto da tutti.

L’urgenza è la necessità possono giustificare l’utilizzo di Associazioni di volontariato o di altri dipendenti della p.a. o di altri organismi di diritto pubblico, ma per Rocco non il reclutamento di semplici cittadini senza rispettare alcuna procedura pubblica.

Inoltre, – fa osservare ancora il capogruppo dell’MPA – il fatto che fino ad ora le contravvenzioni non siano state impugnate, non farebbe dormire sogni tranquilli perché per prima cosa un eventuale vizio di illegittimità della nomina potrebbe valere, in ogni caso, per le contravvenzioni future con il rischio di successivi ricorsi ma c’è di più. Tra l’altro le contravvenzioni contestate da chi è stato nominato in base ad una procedura che non ha rispettato i canoni di pubblicità, sarebbero affette dal più grave vizio della nullità,in quanto il caso di specie sarebbe da ricondurre al difetto di attribuzione ai soggetti accertatori, ai quali mancherebbe ab origine il potere di emettere contravvenzioni. La disciplina della nullità dell’atto amministrativo, è stata introdotta dalla legge 15 del 2005, che ha aggiunto l’art. 21 septies della legge 241/1990, il quale testualmente recita: “E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente stabiliti dalla legge”.Nel caso di specie si configurerebbe un caso di difetto assoluto di attribuzione in quanto mancherebbe assolutamente il presupposto dal quale deriva il potere, ovvero la nomina a guardia ambientale avvenuta in disprezzo delle norme che disciplinano la fase dell’evidenza pubblica.

Renato Vicinanza

In tal modo non sarebbe possibile confinare le impugnazioni delle contravvenzioni nell’ambito ristretto dei termini indicati dalla legge in quanto per poter far valere il difetto di nullità dell’atto amministrativo, a prescindere dalla corrente giurisprudenziale e dottrinale seguita,è possibile usufruire di termini molto più lunghi per poter ricorrere

Ulteriore punto di frizione della procedura seguita, è stata la scelta effettuata dall’amministrazione con delibera di giunta n. 141 del 23.05.2012 (all. 6) con la quale sono state trasferite  alla protezione civile le competenze in merito al coordinamento delle Guardie ambientali. L’attività delegata di controllo del territorio ha trovato una sua giustificazione conforme al parametro di legalità, purchè tutta l’attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione, venisse effettuata dagli Uffici o dai Comandi di polizia locale del Comune, unitamente all’attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori, che necessita di una costante assistenza ed organizzazione del servizio svolto, da parte del Settore di Polizia Municipale (all. 7). Cosa questa che è avvenuta durante il periodo di operatività delle Guardie ambientali di ItalCaccia, quando tutta la fase di lavorazione dei verbali è stata di competenza del Settore di Polizia Municipale.

Appare pertanto necessario – per il Consigliere Rocco – chiarire i dubbi sollevati finora,investendo il Settore Avvocatura della problematica in esame, per chiarire quale siano le nomine valide e quale invece vadano revocate. Nella passata esperienza di operatività delle Guardie ambientali, il Comune di Battipaglia si è visto annullare in autotutela la gran parte delle contravvenzioni contestate, per errori commessi durante la fase delle contestazioni, (in questo occasione, infatti,  il parere al Settore legale è stato  richiesto a procedura ultimata, quando oramai le contravvenzioni erano state emesse e notificate).

È doveroso  comprendere la disciplina da applicare alla figura delle Guardie ambientali, conformemente ai principi giuridici che presiedono il corretto svolgimento dell’attività della pubblica amministrazione e per evitare ulteriori danni economici per l’ente ed una conseguente responsabilità, in cui si potrebbe facilmente incorrere, per danno erariale.

Sotto il profilo strettamente politico – Il Consigliere Rocco, conclude le riflessioni riportate nell’Interrogazione – l’intera vicenda lascia l’amaro in bocca, in quanto ancora una volta il Consiglio Comunale, espressione del Popolo sovrano, si è visto “derubato e defraudato” della sua “dignità politica”, di naturale luogo d’incontro e perché no anche di scontro, tra maggioranza e opposizione, la cui sola dialettica  è in grado di far crescere una città. È davvero deprimente constatare, ancora una volta, come importanti decisioni per la città passano attraverso la scelta di “pochi eletti”, che troppo spesso però risultano impreparati ed incapaci di trovare la giusta risoluzione dei problemi, nel rispetto di  una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, con notevole danno per i cittadini che pagano in termini di disservizi e di inefficienza dell’ azione dell’amministrazione, causati anche dal rafforzamento e dall’accentramento degli apparati burocratici.

Nonostante tutto, la nostra Costituzione all’art. 1 recita ancora testualmente “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. QUALCUNO FAREBBE BENE A NON DIMENTICARLO! In caso contrario, rimedierà soltanto l’ennesima brutta figura!.

Battipaglia, 15 ottobre 2012

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