Disponibile anche la guida illustrativa di come si calcola l’IMU e il link per effettuare il calcolo on line.
Ecco la Guida all’Imposta Municipale Propria (IMU) 2012, messa a disposizione dal Comune di Battipaglia.
BATTIPAGLIA – Il Comune di Battipaglia nell’approssimarsi della scadenza dela prima rata sull’IMU (Imposta Municipale Unica), per andare incontro ai cittadini, ha inteso stilare una GUIDA all’IMU, nella quale, si spiega ed in maniera semplice una tassa complicata, che colpisce gli immobili, fornendo passo passo ogni chiarimento: dai presupposti dell’imposizione ai soggetti interessati, dalla base imponibile alle varie categorie catastali dei fabbricati e dei terreni, dalle aliquote alle detrazioni, dalla quota che va allo stato all’esenzione, dall’abitazione principale alle agevolazioni e i versamenti, dalle scadenze alle tabelle codice tributo F24, per finire agli Esempi di calcolo e al Calcolo IMU.
Un vademecum preciso e circostanziato che si accoppia anche ad una task force che l’Ufficio tributi ha messo a disposizione dei cittadini.
Presupposto impositivo
L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, comprese l’abitazione principale e le relative pertinenze.
Soggetto passivi
Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo e’ il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
E’, altresì, soggetto passivo ai fini IMU l’ex coniuge affidatario della casa coniugale. In tal caso l’IMU deve essere versata per intero dal coniuge asesgnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale, il quale può usufruire sia dell’aliquota ridotta stabilita per l’abitazione principale, sia dell’intera detrazione che della maggiorazione di € 50,00 prevista per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni.
Base imponibile
– fabbricati iscritti in catasto: la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5 %, deve essere moltiplicata per i seguenti coefficienti:
Tipologia immobile | Moltiplicatore |
Categorie catastali: A (esclusi A/10) + C/2 + C/6 + C/7 | 160 |
Categoria catastale: A/10 | 80 |
Categoria catastale: B | 140 |
Categoria catastale: C/1 | 55 |
Categorie catastali: C/3 + C/4 + C/5 | 140 |
Categoria catastale: D (esclusi D/5) | 60 (65 da 01/01/2013) |
Categoria catastale: D/5 | 80 |
- – fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati: utilizzo del criterio dei “valori contabili”;
- – aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;
- – terreni agricoli: il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutato del 25 %, deve essere moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella seguente:
Terreni agricoli, nonché terreni non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola | 110 |
Altri terreni agricoli | 135 |
I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
- – del 70 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- – del 50 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- – del 25 % dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
Aliquote e detrazioni
Alla base imponibile, ottenuta secondo le indicazioni di cui al punto precedente, devono essere applicate le aliquote e le detrazioni riportate nella seguente tabella:
Tipologia imponibile | Aliquota di base | Aliquota proposta al Consiglio Comunale |
Abitazioni principali e relative pertinenze | 0,40 | 0,60 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 | 0,20 | 0,20 |
Altri fabbricati | 0,76 | 0,96 |
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principae el soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Per gli anni 2012 e 2013, la suddetta detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.
Tipologia imponibile | Detrazioni |
Abitazioni principali e relative pertinenze |
|
Quota statale
E’riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base a di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale, senza applicazione delle detrazioni di legge e delle detrazioni e riduzioni deliberate dal Comune. Tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente a quella comunale.
Abitazione principale e pertinenze
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
In caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario.
Hanno diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale anche le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
E’, altresì, considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
Esenzioni
Sono esenti dal pagamento dell’imposta i seguenti immobili:
a) gli immobili posseduti dallo Stato;
b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti entri, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del D.P.R. n. 601/1973;
e) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto il 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della Legge 27 dicembre 1997, n. 984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1 – lettera c) – , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e s.m.i, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
Agevolazioni
E’ ridotta al 50 % la base imponibile:
– dei fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
– dei fabbricati di interesse storico o artistico;
Non è prevista l’assimilazione all’abitazione principale delle abitazioni concesse in comodato d’uso al proprio ascendente o discendente (genitori e figli) e da questi utilizzate come propria dimora abituale.
Versamenti
L’imposta deve essere versata tramite modello F24 (i codici tributo sono indicati nella tabella allegata alla presente guida); dal 1° dicembre 2012 sarà possibile l’utilizzo anche del bollettino postale.
Scadenze 2012:
18 giugno (acconto)
17 dicembre (saldo)
Per l’anno 2012, il pagamento della prima rata è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote e la detrazione di base; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, applicando le aliquote e le detrazioni approvate dal Consiglio Comunale, con conguaglio sulla prima rata.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento in tre rate, aggiungendo un secondo versamento in acconto con scadenza 17 settembre.
Relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale, l’acconto viene versato nella misura del 30 % anziché del 50%, mentre i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni che hanno obbligo di accatastamento entro il 30 novembre effettuano il versamento in un’unica soluzione entro il 17 dicembre.
Tabella Codici Tributo per F24
Tipologia immobile | Codice tributo | |
Quota Comune | Quota Stato | |
Abitaz. principale e pertinenze | 3912 | – |
Rurali strumentali | 3913 | – |
Terreni | 3914 | 3915 |
Aree fabbricabili | 3916 | 3917 |
Altri fabbricati | 3918 | 3919 |
I contribuenti devono presentare la dichiarazione IMU entro 90 gg. dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando un apposito modello che verrà approvato per decreto; non appena emanato tale decreto, la modulistica e le istruzioni saranno disponibili presso il Servizio Tributi ovvero saranno scaricabili dal sito internet comunale.
Tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.
Esempi di calcolo
Calcolo IMU
Battipaglia, 23 maggio 2012
Meno male una cosa buona per Battipaglia, finalmente una cosa buona anche per Santomauro.
La guida é fatta bene ed é completa. E’ una tassa ingiusta ma almwno si capisce come si paga e ci elimina un poco di stress.
Dimenticavo! Complimenti al Dottor Del Mese, come sempre é una fonte imesauribile ed attendibile di informazione.