Si è tenuto presso l’Aula magna dell’Istituto comprensivo “G. Romano” il convegno “Mobbinge Stalking: Azioni persecutorie”.
L’Ordine degli avvocati riconosce ai partecipanti, tre crediti formativi validi per la formazione continua obbligatoria.
EBOLI – Sabato 16 aprile – Il convegno tenutosi ieri sera presso l’Istituto Comprensivo “G.Romano” messo a disposizione dal direttore Rosario Coccaro, organizzato dall’Associazione 360 di Eboli e dall’Associazione Forense Valle del Sele, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Eboli, dell’Ordine degli Avvocati di Salerno e dell’Ordine dei Psicologi della Regione Campania, di fatto è stato un vero e proprio corso di formazione ed aggiornamento per gli avvocati con crediti per l’aggiornamento obbligatorio.
La buona partecipazione di pubblico è stata la testimonianza dell’attualità del tema.
L’Avv. Pasquale Genovese non ha solo moderato tutta la serata ma spesso è intervenuto da esperto, integrando e collaborando con i relatori rendendo il convegno interessante, catalizzando l’attenzione del pubblico con numerosi spunti sulle azioni persecutorie e sulle norme legislative legate sia allo stalking che al mobbing.
Dopo i saluti della Prof.a Di Chiara, della G.Romano, del Dr. Lioi per la 360, del dr, Lenza per il ministro Mara Carfagna, e dell’Avv. Tortolani per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno, ha preso la parola il Sindaco di Eboli, Avv. Martino Melchionda mettendo in evidenza l’attualità e l’importanza del tema trattato.
E’ toccato all’Avv. Annamaria Lemba dell’esecutivo dell’associazione 360 di Eboli, aiutata da bellissimi stralci filmati sullo stalking, relazionare sui temi del convegno.
In particolare ha evidenziato come lo stalking si caratterizza con atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un’altra persona, perseguitandola ed ingenerandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Ha segnalato poi come questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo 612 bis del Codice penale), riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking.
Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante.
La persecuzione avviene solitamente mediante reiterati tentativi di comunicazione verbale e scritta, appostamenti ed intrusioni nella vita privata. Lo stalking può nascere come complicazione di una qualsiasi relazione interpersonale, è un modello comportamentale che identifica intrusioni costanti nella vita pubblica e privata di una o più persone.
I contesti in cui si manifesta:
- nel 55% circa è nella relazione di coppia;nel 25% circa è nel condominio;
- nel 15% circa è nel posto di lavoro/scuola/università
- nello 0,5% circa è nella famiglia (figli/fratelli/genitori);
Interessante poi è stata la proiezione di una diapositiva che metteva in evidenza tutti i CONSIGLI pratici che da avvocato la dr.sa Lemba consiglia di tener presente senza tralasciare l’importanza della denuncia agli organi di polizia avvalendosi dei necessari consigli legali.
L’Avv. Lemba ha poi spiegato l’altro aspetto delle cosiddette “azioni persecutorie”: Il mobbing. Questo fenomeno sempre più attuale è, nell’accezione più comune, un insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso. I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma nell’insieme producono danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.Più in generale, il termine indica i comportamenti violenti che un gruppo (sociale, familiare, lavorativo, etcc) rivolge ad un suo membro.
Il dott. Raffaele Felaco. Presidente dell’Ordine dei Psicologi della Campania, ha affrontato il tema sulla scorta dell’esperienza professionale in quanto i soggetti passivi di queste azioni persecutorie vivono un vero e proprio dramma che incide sulla psiche degli stessi e sull’equilibrio instabile familiare che ne scaturisce. Ha messo in evidenza come spesso, in particolare per lo stalking, le vittime sono molto restie a denunciare questo “reato” ed il rischio che corrono i vari professionisti che operano nel settore.
Le conclusioni sono state fatte dall’On. Donato Pica, Presidente della IV Commissione Consiliare Speciale di prevenzione del fenomeno di mobbing sui luoghi di lavoro e di ogni forma di discriminazione Sociale, Etica e Culturale della Regione Campania. La Commissione Regionale insediata da circa un’anno è una delle poche presenti nelle varie Regioni Italiane ( solo in due) che si interessa proprie di tutte le azioni persecutorie sella persona. Ha già elaborato una proposta di legge in particolare sul mobbing, ipotizzando un network regionale di centri di osservazione, di controllo e di denuncia di questo fenomeno.
Il disegno di legge sul mobbing della Regione Campania, ha detto il Presidente Pica, definisce una normativa di principi perché quando si va troppo nello specifico si rischia l’incostituzionalità come è accaduto nella legge della Regione Lazio bocciata dalla Consulta. Il nostro obiettivo principale è stato quello di accorciare la distanza con i cittadini, gli utenti, con chi soffre nei luoghi di lavoro, nelle carceri”.
Eboli, 17 aprile 2011
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Fotogallery
Un “incontro” molto interessnate
SPERIAMO CHE GLI EBOLITANI PREMIANO CON LA LORO PRESENZA LE INIZIATIVE CULTURALI -POCHISSIME QUELLE SERIE- E GLI SFOPRZI DI CHI SI IMPEGNA A TENER VIVA UNA FORTE TRADIZIONE.
UN TEMA DI PREGNANTE ATTUALITÀ! A tal proposito, particolarmente interessante e utile nella pratica giudiziaria, appare a chi scrive, evidenziare alcuni profili di somiglianza tra gli elementi caratterizzanti il fenomeno del mobbing in ambito lavorativo e la fattispecie di reato intitolata “atti persecutori” (nota anche come Stalking, dall’inglese to stalk), introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 38 del 2009 e disciplinata dall’art. 612 bis c.p. Gli elementi che accomunano il mobbing ed il recente reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p.) sono che entrambi presuppongono la reiterazione di atti che hanno la finalità di indurre il soggetto passivo in uno stato di soggezione e sofferenza psico-fisica. Alla ripetitività, alla pluralità delle condotte e alla costanza con cui sono messi in atto i singoli comportamenti dall’agente deve essere sotteso, come elemento unitario, la consapevolezza nell’agente sia della molteplicità delle condotte sia della “invasione”che per mezzo di esse si determina nella sfera della vita della “vittima”. Nel reato di atti persecutori vi è dunque una progressione delle condotte di tipo peggiorativa che produce delle ripercussioni negative sulla persona della vittima e sulla sua sfera privata, tanto da indurla nei casi più gravi al “mutamento delle proprie abitudini di vita” . Le conseguenze negative del reato, come si legge dalla norma, comportano una lesione della riservatezza, dignità e libertà morale del destinatario, che possono ripercuotersi anche sulla integrità fisica del soggetto stalkizzato che, come per la vittima di mobbing, somatizza le sofferenze morali e psichiche subite.Elemento differenziale delle fattispecie descritte, è che nel mobbing le singole condotte vessatorie sono sfumate e possono anche non assumere in sé rilevanza penale o di illecito civile, mentre nel caso del reato di atti persecutori ciò che caratterizza l’elemento costitutivo è che i comportamenti stalkizzanti costituiscono di per sé reati autonomi. Il reato si attua, infatti, attraverso minacce e molestie – insieme o in alternativa – e quindi con azioni che di per sé sono punibili come reato, poste in essere per un ulteriore scopo vietato dalla legge. In definitiva, si può ritenere che il discrimen tra le due fattispecie civile (mobbing) e penale (atti persecutori) in esame è rappresentato dalle modalità con cui in concreto è posta in essere la c.d. condotta abusante: se siamo in presenza di fatti qualificabili come minaccia o molestia ai sensi del c.p.,il mobbing può assumere rilevanza anche in sede penale e può essere denunciato come fatto costituente reato (di violenza privata, lesioni, minacce, atti persecutori ecc.); in tal caso l’autore si troverà esposto oltre che alla causa civile per risarcimento del danno (patrimoniale, biologico/morale/esistenziale) anche all’esercizio dell’azione penale ed alla conseguente responsabilità nonché alla sottoposizione delle misure restrittive della libertà personale Fonte:avv. Barbara Capicotto
Da avvocato ho partecipato all’interessante convegno organizzato dal mio Ordine e dall’Associazione 360 di Eboli.
GIUDIZIO NETTAMENTE POSITIVO e congratulazioni alla collaga Lemba per la esposizione, i filmati e la SINTESI.
Vorrei però entrare nella proposta appena accennata dal dr. LIOI della 360 nel suo breve saluto per la 360, relativa alla realizzazione anche ad Eboli di un farma di “sostegno legale” e non solo, che si stà diffondendo in Italia.
Trattasi, come l’ha chiamata Lioi di un “SOS DIRITTI”.
Qursta forma di “sostegno” fornisce assistenza e consulenza legale ai propri utenti nelle materie di diritti civile e penale avvalendosi della collaborazione di svariate figure professionali quali avvocati , medici e tecnici VOLONTARI
SosDiritti, aperti in diverse città anche on-line, introduce una particolare forma di consulenza e “prima assistenza”, garantendo ai propri utenti una tutela legale nei casi ritenuti necessari di aiuto e sostegno.
Finora i casi più frequenti trattati, per quanto a mia conoscenza sono riferiti a
danni alla persona , danni a cose , vittima di infortunio stradale , danni a prossimi congiunti di vittime della strada. Ma in particolare sui ” maltrattamenti alla donne ” e “vari atti persecutori” tipo mobbing.
Quindi il tema trattato.
Con questo commento mi permetto quindi di condividere l’eventuale iniziativa che la 360 intende attivare, che avrà bisogno NECESSARIAMENTE non solo dell’aiuto, del sostegno e della partecopazione attiva e volontaristica di avvocati, ma anche di altre figure professionali come medici, psicologi, sociologi, assistenti sociali, amministratori di condominio etc…
Spero che il sig. Massimo Del Mese, che svolge un otimmo lavoro di informazione culturale, condivida e sostenga questa proposta, anche collaborando per quanto attiene all’uso del web.