Esercizio abusivo della professione: Disegno di Legge del Sen. Cardiello sull’inasprimento della pena

Riceviamo e pubblichiamo

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SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del senatore Franco Cardiello

Franco Cardiello

Oggetto: Modifica all’articolo 348 del codice penale, in materia di inasprimento della pena per l’abusivo esercizio della professione

Onorevoli Senatori. – L’abusivo esercizio di una professione è un delitto disciplinato dall’articolo 348 del codice penale. Tale norma punisce chiunque eserciti una professione con valenza giuridica – medico, ingegnere, avvocato, notaio ed altri – senza esserne stato abilitato a norma di legge.

Preliminarmente, si deve precisare che la disposizione predetta è una norma penale in bianco, che contiene cioè il rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Di conseguenza, l’osservanza delle disposizioni che disciplinano l’esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice in esame al punto che le disposizioni attinenti le professioni stesse sono recepite nel precetto penale.

In concreto, si deve ritenere colpevole di abusivismo colui che non è laureato nella disciplina presa in considerazione, colui che non è abilitato, colui che, sia pure laureato, non è tuttavia iscritto all’Albo.

Ancora, commette esercizio abusivo della professione chi, regolarmente iscritto all’Albo, sia stato però sospeso o addirittura radiato dallo stesso ed infine il laureato e/ o abilitato in altro Paese, ma con titolo non riconosciuto dallo Stato italiano.

È necessario sottolineare che il fenomeno dell’abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quello che riguarda l’esercizio delle professioni mediche ed odontoiatriche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Capita frequentemente che odontotecnici si improvvisino dentisti; ottici che fanno gli oculisti; venditori di protesi acustiche che fanno gli otoiatri; massaggiatori che fanno gli ortopedici; erboristi che fanno diagnosi e prescrivono terapie.

Costoro possiedono studi dove visitano, reclamizzano astutamente la loro attività, si fanno pagare parcelle di poco inferiori a quelle professionali, acquistano gli strumenti più sofisticati e somministrano addirittura farmaci.

L’attuale formulazione dell’articolo 348 del codice penale, tuttavia, prevede una serie di sanzioni che appaiono non adeguate alla gravità del reato posto in essere. L’irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria e della multa (al massimo 516 euro) non costituisce un deterrente valido.

In particolare, con la previsione della multa in alternativa alla reclusione, e con un importo della stessa abbastanza esiguo, si ritiene che sia troppo semplice, per colui che esercita abusivamente una professione, riuscire per così dire a sanare la propria posizione e magari a ricominciare a svolgere l’attività per la quale non è in possesso dei requisiti necessari.

Oltretutto, le possibili lesioni colpose causate dall’imperizia dell’abusivo, che non è preparato ad affrontare le eventuali complicanze che ogni atto medico comporta, rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 590 del codice penale. Molto spesso, poi, si rientra nel campo dell’applicazione dell’articolo 640 del codice penale, ovvero si configura l’ipotesi di truffa, nel momento in cui l’abusivo nasconde al paziente la sua mancanza di abilitazione professionale ottenendo un consenso nullo all’atto pratico.

Infine, gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l’abusivo esercizio della professione non hanno esito, poiché queste vengono restituite al termine del procedimento giudiziario.

Il presente disegno di legge modifica l’articolo 348 del codice penale nella parte sanzionatoria. In particolare, si prevede un inasprimento della pena della reclusione, alla quale viene aggiunta la multa, di cui vengono aumentati gli importi. Inoltre, è previsto che, nel caso in cui colui che esercita abusivamente una professione venga condannato per il reato ascrittogli, sia disposta la confisca dell’immobile adibito all’esercizio abusivo e dei beni pertinenti all’immobile stesso.

2 commenti su “Esercizio abusivo della professione: Disegno di Legge del Sen. Cardiello sull’inasprimento della pena”

  1. Optime:una proposta commendevole, la cronaca infatti è stracolma di falsi professionisti che mettono a repentaglio in primis la salute, ma anche gli interessi di ignari clienti.ritengo che una vigilanza capillare debba essere svolta dagli utenti e dagli ordini professionali insieme,senza che i primi siano ingenui ed i secondi passivi recettori di quote annuali.il reato de quo, appare utile premettere brevi cenni in generale sull’illecito di esercizio abusivo della professione ex art. 348 c.p.. Tale norma punisce chiunque esercita abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Preliminarmente, si deve precisare che la disposizione predetta è norma penale in bianco, la quale contiene un rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. l bene protetto dalla figura delittuosa de qua ha carattere generale ed è costituito dall’interesse generale a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di conoscenza e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione, risulti in possesso delle qualità morali e culturali previste dalla legge.“professionista” non abilitato, e pertanto screditati dal punto di vista professionale a causa dell’attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza tecnica previsti dalla legge. In secondo luogo, gli ordini professionali possono, altresì, fare valere una diretta lesione all’immagine dell’ordine stesso. Ciò per avere subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata (Cass. Pen. Sent. 22274/06).
    Inoltre, è legittimato a costituirsi parte civile nei confronti di chi ha esercitato abusivamente la professione (nella fattispecie, medico odontoiatra) il privato che, senza sua colpa, si sia avvalso delle prestazioni rese da tale soggetto, subendone un danno (Cass. Pen. Sent. 3996/05).Quanto all’elemento psicologico, la condotta del reo deve essere connotata dal dolo semplice, cioè dalla coscienza e volontà di esercitare un’attività professionale con la consapevolezza della mancanza del titolo abilitativo. Inoltre, considerata l’indisponibilità del bene tutelato della fattispecie delittuosa in esame, non assume rilevanza alcuna l’assenza di scopo di lucro o il movente a carattere privatistico del reo (Cass. Pen. Sent. 10816/00).Infine Il prestanomismo è una forma di abusivismo: a nulla importa se chi concorre al reato sia abilitato e si sia comportato con perizia, prudenza e diligenza.Dunque una buona iniziativa parlamentare.

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  2. con l’evento della crisi degli anni 2010 in poi, le attività abusive sono letteralmente quadruplicate… è vergognoso costatare, che, ad alimentare l’ abusivismo della professione di avvocato ad es., siano personaggi già dipendenti di enti dello stato.
    confidiamo nel senatore cardiello affinchè la proposta di legge sopra citata venga approvata in tempi brevi. grazie

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