ASL Salerno soccombente per Ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore: Ostacolava un diritto fondamentale previsto per le giovani madri.
POLITICAdeMENTE
SALERNO – L’Asl Salerno, a seguito di richiesta e di consequenziale concessione di assegnazione temporanea presso l’Asl Caserta da parte di una lavoratrice madre di un neonato per il ricongiungimento familiare, non le riconosceva il nulla osta in uscita. Occorre fare un breve commento alla Ordinanza ex art. 700 C.P.C. del 25.01.2024 – Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro.
Il Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione Lavoro, con ordinanza cautelare del 25.01.2024, ha confermato la tesi da sempre sostenuta dalla CISL FP di Salerno e prontamente rigettata dalla Direzione dell’Asl Salerno, sottoposta al suo vaglio per la fattispecie in esame dal legale della sigla sindacale avv. Gaetano Galotto, secondo il quale la momentanea perdita di una ostetrica non può causare all’attività organizzativa un oggettivo ed inevitabile impedimento ovvero un “irrimediabile disagio” tale da prevalere rispetto alla tutela costituzionalmente prevista in favore della maternità e della famiglia.
Una vittoria importante per la CISL FP del del Segretario Provinciale Alfonso Della Porta, che da tempo si battono, nelle diverse sedi, al fine di richiedere la suddetta corretta applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs. 151/2001, atteso che è una norma primaria a salvaguardia della tutela della maternità e della paternità nei confronti dei figli entro i tre anni. “Spiace dover constatare che i basilari diritti costituzionalmente protetti, quali la maternità ed il ricongiungimento familiare, debbano essere sottoposti al vaglio della Magistratura del Lavoro per una errata interpretazione da parte della Dirigenza del Settore Giuridico del Servizio Personale, che oltre a ledere un diritto costituzionale e regolamentato da leggi primarie, per venire incontro alle incontestabili e momentanee esigenze delle lavoratrici madri”, prosegue Andrea Pastore, Coordinatore CISL FP Sanità Area Nord – li costringere a rivolgersi alla magistratura con forti rallentamenti sul beneficio e costi aggiuntivi per le spese del contenzioso. Ebbene, il Giudice del Lavoro, nell’ordinanza ex art. 700 CPC del 25 gennaio 2024 ha statuito che l’Azienda Sanitaria: “[…] E’ onere dell’Amministrazione che neghi il proprio assenso o che, come qui, lo subordini ad una condizione impeditiva (“contemporanea sostituzione o cambio compensativo”) fornire rigorosa prova della sussistenza di quell’eccezionalità (del caso o dell’esigenza) che, sola, può legittimare il diniego. […] “.
Salerno, 2 febbraio 2024