Colpa della giunta Melchionda che dimostra tutta la sua incapacità e superficialità e la conferma (dopo anche la vicenda parco fotovoltaico) della sua scarsa attenzione alle politiche ambientali.
COMUNICATO STAMPA
– COORDINAMENTO CITTADINO PDL DI EBOLI-
EBOLI – Secondo il Coordinamento del Popolo delle Libertà di Eboli, la richiesta della tarsu sarebbe illegittima perché la tarsu non esiste più, essendo stata abrogata e non più prorogata per l’anno 2010. Perché non può essere applicato il codice dell’ambiente? – perché non risulta approvato il regolamento attuativo– restava e resta in vita per l’anno 2010 l’applicazione della vecchia TIA di cui al decreto Ronchi.
Il Comune di Eboli, quindi, avrebbe potuto applicare la TIA e non la tarsu che non esiste più.
Ma anche su tale vicenda la giunta Melchionda ha dimostrato tutta la sua incapacità e superficialità in quanto non si è preoccupata di avviare la procedura di passaggio dalla tarsu alla TIA (tariffa di igiene ambientale) che avrebbe sicuramente consentito un risparmio per gli ebolitani in quanto si applicava il principio “Chi inquina paga”.
Il coordinatore del pdl, avv.Fabrizio Violante, afferma che la giunta Melchionda ha perso una’altra grande occasione. I cittadini ebolitani, aggiunge, pensavano che l’obbligo di attivare forme di raccolta differenziata avrebbe finalmente comportato riduzioni; purtroppo tali riduzioni non sono possibili perché spettano solo a quei cittadini di comuni ove è applicata la TIA e il Sindaco Melchionda è stato molto bravo a non a farla applicare nella nostra città.
Ci si chiede era così difficile avviare la procedura di passaggio dalla tarsu a tia?
Tale passaggio purtroppo non c’è stato. Anzi il sindaco Melchionda ha ben pensato di far approvare dalla sua giunta (delibera n.245/10) le nuove tariffe tarsu 2010 modificando un regolamento che può essere al vaglio della giustizia tributaria in quanto fa espresso riferimento alla tarsu che non esiste più in quanto per l’anno 2010 non risulta prorogata.
Il consigliere comunale Lazzaro Lenza ha votato contro l’approvazione, avvenuta un po’ troppo frettolosamente in consiglio comunale del regolamento tarsu 2010, in quanto ha ritenuto che questa tassa fosse ancora iniqua perché NON rappresenta un’entrata di carattere patrimoniale commisurata ai servizi usufruiti dagli utenti. In altre parole, con questo regolamento l’amministrazione Melchionda ha dimostrato di non essere minimamente in grado di pianificare una politica di sostenibilità ambientale agganciata al miglioramento dei servizi. Sarebbe stato più giusto ed equo far applicare la TIA del decreto Ronchi in quanto una parte della tariffa sarebbe stata legata esclusivamente ai quantitativi e alla qualità dei rifiuti conferiti da ogni singolo nucleo familiare e si sarebbe così determinato un reale incentivo a fare una raccolta differenziata di qualità (ad oggi scarsa e che pone anche seri dubbi sulla sua reale effettuazione) e sarebbero stati premiati economicamente i comportamenti più virtuosi e ognuno avrebbe pagato “il giusto”.
In altre parole ad Eboli deve pagare di più chi produce realmente più rifiuti e meno differenziati.
Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l’introduzione progressiva della T.I.A. “tariffa di igiene ambientale” al posto della TARSU, la “tassa rifiuti solidi urbani”.
I Comuni italiani hanno iniziato ad adeguarsi a quanto previsto dalla legge, introducendo la TIA al posto della TARSU e disciplinandone la riscossione tramite specifici regolamenti. In prima fase era previsto che la quasi totalita’ di essi dovesse procedere al passaggio entro Dicembre 2006, ma le leggi finanziarie del 2007 e del 2008 hanno congelato i termini decretando che i Comuni debbano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.
Nel frattempo e’ infatti intervenuto, a ridefinire la TIA, il cosiddetto “decreto ambientale”, D.lgs.152/2006, che pero’ ad oggi manca ancora del regolamento attuativo, un decreto del Ministero dell’ambiente. I passaggi sono stati sospesi proprio in attesa di questo decreto che consentira’ ai Comuni di adottare la TIA secondo le nuove disposizioni del codice ambientale.
L’ultimo termine a partire dal quale i Comuni hanno comunque facolta’ di adottare la TIA in base alle “vecchie” leggi vigenti, in mancanza del suddetto decreto attuativo che dia lumi sulla determinazione di componenti e costi della nuova tariffa (si veda la nota in fondo alla scheda), e’ stato prorogato al 30 Giugno 2010 (per le precedenti proroghe vedi Dl 208/08, 78/09 e, per ultimo, il “milleproroghe” 2010, Dl 194/09).E’ stato rilevato dalla Corte Costituzionale nella recente sentenza n. 238/2009: “la completa soppressione della TARSU e la sua sostituzione con la TIA, inizialmente fissata a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata via via differita dal legislatore, il quale, preso atto della difficoltà di rendere operativa, per i vari Comuni, l’abolizione del prelievo soppresso, ha previsto, con numerose disposizioni contenute soprattutto nelle varie leggi finanziarie, un articolato regime transitorio, che concede termine ai Comuni – da ultimo, fino a tutto il 2008 – per sostituire la TARSU con la TIA, secondo uno scadenzario differenziato, in ragione sia del grado di copertura dei costi dei servizi raggiunto dai diversi Comuni sia della popolazione dei Comuni stessi (comma 184 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale modificato dall’art. 5, commi da 1 a 2-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13).
Allo stato attuale è presente quindi un sistema duplice in cui ci sono autorità locali che adottano ancora la vecchia TARSU e realtà comunali che, invece, hanno adottato la TIA di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 22/97.
Si e’ quindi creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Cio’ in attesa che vengano rese attuative anche le “nuove” disposizioni tariffarie del Codice ambientale
@marco: si giusto tuo intervento però manca qualcosa mentre fino al 2009 il legislatore ha si è preoccupato di prorogare la tarsu, nel 2010 ciò non è avvenuto e manca allo stato quindi una proroga della tarsu per il 2010. Pertanto il comune di eboli, di salerno ed altri stanno applicando la tarsu che paradossalmente non è stata prorogata per anno 2010 .Penso pertanto che il rilievo sia fondato saluti
Caro Paolo,preliminarmente son felice di risentirti, dal punto di vista tecnico scivola al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l’emanazione del regolamento MinAmbiente, in materia di tariffa integrata ambientale; proroga dovuta a motivi “razionalità, coerenza e sostenibilità dei costi”.
La notizia arriva al termine del Consiglio dei Ministri n. 54, tenutosi il 26 giugno 2009, durante il quale è stato approvato un decreto-legge, ora in via di pubblicazione sulla Gu, recante “importanti disposizioni economico— finanziarie, nonché proroga di alcuni termini in scadenza previsti da disposizioni legislative”.
Secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Governo, gli ulteriori sei mesi di proroga dell’attuale regime di tassazione (Tarsu) e di congelamento del passaggio al regime tariffario (Tia), sono motivati dall’opportunità che il passaggio autonomo dei Comuni al nuovo regime avvenga non prima della conclusione dell’esercizio finanziario 2009.Saluti fraterni!
errata corrige 2010!
Paolo anche se temo che per quest’anno ci sarà un rischio di transitorietà confusionale un sistema ibrido,vi è un rischi fondato pero’,nel milleproroghe manca la norma “ponte” che permette ai comuni di continuare ad applicare la Tarsu, mentre per il passaggio a Tia (oggi applicata da circa un sesto dei comuni) il Dl milleproroghe ha rinviato ancora al 30 giugno prossimo le norme attuative del Codice dell’ambiente. Si apre così un vuoto normativo pericolosissimo, che mette a rischio la legittimità di tutti gli atti di riscossione adottati nel 2010, nell’unica voce di entrata esclusa dal blocco tributario sancito con la manovra del l’estate 2008. Si tratta di una “bomba” nascosta sotto i preventivi 2010, che in queste settimane sta complicando la vita degli uffici comunali.
La soppressione della Tarsu era stata disposta espressamente dall’articolo 49, comma 1, del decreto Ronchi (Dlgs 22/1997), che aveva previsto un regime transitorio disciplinato dal regolamento attuativo. Quest’ultimo provvedimento (Dpr 158/1999) ha introdotto una finestra di otto anni, entro i quali i comuni avrebbero dovuto raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tutti i comuni, dunque, avrebbero dovuto introdurre la Tia, a copertura totale, dal 1° gennaio 2008.
In questo lasso temporale si sono inseriti vari provvedimenti, che hanno prolungato fino al 1° gennaio 2010 il periodo transitorio congelando la situazione del prelievo vigente nel 2006 anche perché il nuovo Codice dell’ambiente (Dlgs 152/2006) aveva nel frattempo abrogato la Tia prevista dal decreto Ronchi. Proprio qui arriva il tassello mancante, perché la mancata reiterazione del blocco al 2010 rende (sulla carta) applicabile l’obbligo del passaggio a tariffa rifiuti. Nell’introdurre la nuova Tia, il Codice dell’ambiente (articolo 238), in attesa dell’approvazione dei regolamenti sulla tariffa riformata, impone infatti di applicare «le discipline regolamentari vigenti», che sono appunto solo quelle del Dpr 158/1999 applicativo della tariffa Ronchi.
Una prima conferma arriva dall’articolo 264 dello stesso Codice, che per evitare soluzioni di continuità nel regime del prelievo prevede l’applicazione dei vecchi regolamenti sino all’entrata in vigore dei nuovi provvedimenti attuativi. Analogamente l’articolo successivo, il 265, stabilisce che le norme regolamentari e tecniche vigenti su raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino al l’adozione delle corrispondenti nuove norme.
A fronte di tale successione di norme, appare quindi evidente che, essendo stato soppresso il Dlgs 507/1993 a decorrere dal 1° gennaio 2008 (termine ultimo previsto dal regime transitorio introdotto dal Dpr 158/1999, che continua ad applicarsi a causa della mancata approvazione del regolamento attuativo di tale ultimo decreto) tutti i Comuni sarebbero costretti ad applicare dal 1° gennaio 2010 la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Per evitare il paradosso e gli evidenti problemi attuativi connessi, il legislatore deve reiterare il “congelamento” dei meccanismi attuali di prelievo, meglio se con una norma sistematica che consenta ai comuni di mantenere la Tarsu fino all’approvazione definitiva dei nuovi regolamenti attuativi e specifichi che la vigenza dei vecchi regolamenti va considerata applicabile solo ai comuni che hanno introdotto la tariffa rifiuti prevista dal decreto Ronchi. Se la disciplina si estendesse anche agli enti locali che oggi adottano la Tarsu, infatti, si otterrebbe l’effetto paradossale di imporre a questi enti l’introduzione di un metodo tariffario di cui il legislatore stesso ha già disposto l’abrogazione.
Poiché molti enti locali stanno provvedendo proprio in queste settimane ad approvare i bilanci preventivi 2010 che si basano – per i comuni non ancora transitati a Tariffa Ronchi – sulla ovvia prosecuzione dell’applicazione della Tarsu, appare evidente che l’intervento del Legislatore dovrà essere assolutamente tempestivo, per evitare che gli atti adottati dagli enti locali vengano considerati illegittimi.di nuovo saluti
ricambio i saluti marco, allora concludi che dal 01/01/10 i comuni dovevano applicare la tia del decreto ronchi e perchè secondo te ad eboli si applica la tarsu se il legislatore non l’ha prorogata?Poichè non c’è legge, i comuni dovevano per paradosso applicare la tia del decreto ronchi. Sarai forse un avv.to ma penso che giustizia trib. dovrà tener conto che gli ebolitani dovranno pagare una tarsu che nonha avuto la proroga, non credi? E’ cosa deciderà il giudice? saluti
Caro Paolo,siamo in una fase di transizione,tra una tassa già desueta ma abitudinaria x gli enti,ed una nuova con parametri econometrici diversi,come sai L’articolo 23 della Costituzione stabilisce una riserva assoluta di legge in materia tributaria; non è più possibile per i Comuni richiedere il pagamento della Tarsu, in quanto non esiste più alcuna norma di fonte primaria che legittimi l’applicazione della relativa legge (D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993). E pertanto gli eventuali regolamenti emanati dai Comuni e applicativi della Tarsu saranno da considerarsi, inevitabilmente, illegittimi.ome si evince, dunque, dalla lettera della norma, il nuovo regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), oramai abrogato dal Codice dell’Ambiente, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell’attesa che venga emanato il regolamento di attuazione del D.Lgs. 152/2006.
Successivamente, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, all’art. 5, comma 1, ha stabilito che “all’art. 1, comma 184, della legge 27/12/2006 n. 296, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a), le parole: «e per l’anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”.Infatti, il legislatore ha disposto espressamente che si applichino le discipline regolamentari vigenti, da intendersi, ovviamente, con “tutte quelle vigenti al momento dell’applicazione”. In questo caso, alla data dell’01/01/2010, non avendo meglio specificato e né potendosi intendere con “vigenti al momento dell’entrata in vigore dell’articolo” e, cioè, il 29 aprile 2006, in quanto ben può succedere che, come nel caso di specie, le norme in vigore al momento dell’entrata in vigore dell’articolo siano diverse da quelle vigenti al momento in cui la norma deve essere applicata, non potendo, indubbiamente, il D.Lgs. 152/2006 riportare in vita leggi oramai abrogate.
In conclusione, oggi la TARSU non esiste più perché manca una norma espressa di proroga, a meno che il legislatore non intervenga con una legge specifica.Aspettiamo
Ok Marco ho compreso che il coune non doveva chiedere il pagamento della spazzatura applicando la tarsu erchè semplicemente essa non è stata prorogata.grazie per il tuo intervento
da semplice cittadina,dunque,noi dovremo pagare e basta,pur sapendo che la tarsu non esiste più????e chi ha un nucleo familiare ristretto deve pagare quanto pagano i nuclei familiari più numerosi???veramente unico il nostro paese!!!!!