Governo approva il "Collegato Lavoro": via le tutele dei lavoratori

ROMA – Approvato il “Collegato Lavoro”.

L’arbitrato e’ solo la punta dell’iceberg si smantellano tutele fondamentali dei lavoratori.

Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro Maurizio Sacconi

ROMA – La Legge “Collegato Lavoro” garantisce nuove tutele per le aziende ai danni dei lavoratori: più difficile vincere cause di lavoro, impugnare licenziamenti ingiusti, ottenere giusti risarcimenti. Particolarmente garantite le aziende che fanno ricorso massiccio allo sfruttamento del lavoro precario.

Diventa legge la possibilità di derogare ai CCNL, “certificando”, tramite commissioni, i contratti individuali contenenti clausole peggiorative: viene limitata la giurisdizione del giudice e si incentiva il ricorso all’arbitrato.

Certificazione dei contratti e arbitrato: vi è la possibilità di assumere lavoratori con il ricatto di sottoscrivere un contratto individuale “certificato”, dove si certifica la “libera volontà” del lavoratore di accettare deroghe peggiorative a norme di legge e di contratto collettivo, e dove il lavoratore rinuncia preventivamente, in caso di controversia o licenziamento, ad andare davanti al magistrato (rinunciando alla piena tutela delle leggi): in questo caso, il giudice viene sostituito da un collegio arbitrale che può decidere a prescindere dalle leggi e dai contratti collettivi; massima discrezionalità, da parte del collegio arbitrale, nei casi di vertenza per i lavoratori assunti con contratti precari e atipici (determinati, cocopro ecc…).

Processo del lavoro: il giudice non può entrare nel merito delle scelte organizzative e produttive poste dal datore di lavoro, non può più contestare la sostanza, le ragioni più o meno giuste delle scelte dell’azienda, ma deve limitarsi alla verifica dei requisiti formali delle azioni aziendali: questo limite si rafforza soprattutto nei casi di contratti di lavoro “certificati”, dove in giudice non può contestare le deroghe peggiorative contenute negli accordi individuali; abolito l’obbligo del tentativo di conciliazione prima del ricorso al giudice.

Licenziamenti: il giudice, nelle cause di licenziamento, deve “tener conto” di quanto stabilito nei contratti individuali e collettivi come motivi di licenziamento per “giusta causa” o “giustificato motivo”, deve considerare, più che il diritto, la situazione dell’azienda, la situazione del mercato del lavoro, il comportamento del lavoratore negli anni, ecc; tramite i contratti “certificati” si possono certificare e rendere legali motivi aggiuntivi (non previsti dalla legge e dai contratti collettivi) per licenziare liberamente il lavoratore.

Impugnazione dei licenziamenti: per i licenziamenti invalidi o inefficaci, per i contratti a tempo determinato, contratti cococo e a progetto, per i lavoratori coinvolti nei trasferimenti di ramo d’azienda, per i lavoratori che contestano forme di intermediazione del rapporto di lavoro (appalti e somministrazione), a tutti questi è introdotta, per i tempi dell’impugnazione, la prescrizione di 60 giorni a cui deve seguire, pena nullità dell’impugnazione, il ricorso o la richiesta di conciliazione entro i successivi 180 giorni. La nuova procedura ha effetto retroattivo.

Risarcimento per lavoratori a termine irregolari: nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento onnicomprensivo è limitato tra 2,5 e 12 mensilità, il risarcimento può essere ridotto alla metà se nel CCNL di riferimento è prevista una qualsivoglia procedura o graduatoria di stabilizzazione. La norma ha effetto retroattivo.

Risarcimento per i contratti di collaborazione irregolari: il datore di lavoro che, entro il 30.09.2008, abbia fatto una qualsiasi offerta di assunzione al lavoratore in collaborazione, è tenuto unicamente a un indennizzo limitato tra 2,5 e 6 mensilità.

Attività usuranti: per salvaguardare i “conti pubblici” si introduce tra gli aventi diritto una ulteriore selezione per l’accesso alla pensione dei lavoratori esposti ad attività usuranti (graduatoria in base ai contributi versati).

Riforma degli ammortizzatori sociali: già “pagata” con l’ultima contro-riforma previdenziale, il tempo concesso al Governo, per attuare la riforma, slitta di 24 mesi.

Riordino enti previdenziali: delega al Governo per semplificare, snellire gli enti previdenziali, con un rafforzamento delle competenze dei Ministeri del Lavoro e della Sanità sugli stessi enti.

Riordino della normativa sui congedi e permessi di lavoro: a costo zero si prevede una stretta sulle attuali norme che regolano la materia, compresi i premessi per handicap già in parte resi operativi.

Mobilità ed esuberi dei dipendenti pubblici: le procedure di messa in mobilità e di esubero dei dipendenti pubblici si estendono anche nei casi di trasferimento delle competenze dalla Stato agli enti locali o in caso di esternalizzazione dei servizi.

Part time per i dipendenti pubblici: le amministrazioni possono revocare la concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati.

Apprendistato: l’obbligo scolastico può essere assolto lavorando, già dall’età di 15 anni, con contratti di apprendistato.

Assenze per malattia: obbligo di trasmissione telematica e di rilascio del certificato di malattia esclusivamente dal medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (è esplicitamente previsto il licenziamento se la mancanza è reiterata).

Lavoro interinale: estensione dei soggetti autorizzati all’attività di intermediazione di mano d’opera: associazioni, enti bilaterali, e anche gestori di siti internet.

Contratti di prestazione occasionale: estensione dei mini cococo per i servizi di “badantato” per 240 ore all’anno solare.

Sanzioni: modifica delle sanzioni previste per il lavoro in nero, sulle infrazioni sull’orario di lavoro, previste deroghe contrattuali a livello territoriale e aziendale.

Insieme alla norme già approvate in Finanziaria (Legge 191/2009) che hanno reintrodotto il lavoro in affitto a tempo indeterminato (staff leasing) ed esteso l’utilizzo dei “buoni lavoro”, siamo di fronte al peggior attacco di diritti dei lavoratori sulla scia del “Pacchetto Treu” e della Legge 30: è necessario rilanciare ogni iniziativa di lotta ed anche giuridica contro lo smantellamento dei diritti e l’aumento esponenziale della precarietà.

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da Rappresentanze Sindacali di Base
RdB SdL –  Federazione di Salerno
Via Zara 32, 84126 Salerno
Tel./Fax 089.255435

3 commenti su “Governo approva il "Collegato Lavoro": via le tutele dei lavoratori”

  1. Una pagina nera del giuslavorismo italiano, ma in particolar modo dei diritti civili e costituzionali fondanti, della dignità umana! La privazione della tutela giurisdizionale potrebbe rilevarsi un primo passo verso altre sperequazioni ai danni dei lavoratori e delle classi sociali meno abbienti!

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  2. Si tratta di fatto di un golpe che cancella 100 anni di lotta per produrre un diritto del lavoro all’avanguardia…..Il tutto con l’inaudito e colpevole silenzio dei maggiori sindacati.Si abroga in particolare l’articolo 18,su cui gia’ si erano espressi i lavoratoriLa cosa angosciante e’ tuttavia che i media abbiano passato sotto silenzio un provvedimento tanto devastante per i lavoratori dipendenti e che la verita’ emerga solo per la mancata firma di Napolitano..Evidentemente si tratta di un silenzio imposto per far si’ che l’opinione pubblica si trovi di fronte ad un fatto compiuto.Le implicazioni per la nostra attuale democrazia sono di una gravita’ senza precedenti.
    Non serve sottolineare come la deroga ai contratti collettivi e l’insindacabilita’ delle scelte imprenditoriali da parte dei giudici costituiscano fattualmente l’abrogazione dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori.Un abominio.

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  3. Nei giorni bui delle scelte di politica industriale,inopinatamente fatte dall’A:D: Fiat, S. Marchionne, casualmente mi sono imbattuto in questo passato recente post, ma,guarda caso, attualismo alla bisogna, di rammentare alcuni principi:

    Nel contratto di lavoro le parti dichiarano e definiscono gli accordi presi specificando diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore. Ulteriore elemento del contratto è un insieme di norme che disciplinano il lavoro e tutelano il lavoratore sotto il profilo economico, fisico e morale, garantendole la dignità e la salute.

    Tali norme sono esplicate nella Costituzione, agli art. dal 35 al 40. L’articolo 35 afferma che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”…. regola e tutela i diritti del lavoro all’estero. Nell’articolo seguente (art.36) viene riconosciuto il diritto ad una retribuzione proporzionata all’abilità, alla fatica e alla responsabilità del lavoratore e anche idonea a consentire a lui e alla sua famiglia un’esistenza “libera e dignitosa”. Lo stesso articolo tutela “la durata massima della giornata lavorativa” e “il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.

    L’articolo 37 della Costituzione tutela e protegge il lavoro delle donne e dei minori (che abbiano compiuto 15 anni) ericonosce paritàdi lavoro e di retribuzione per uomini e donne. All’articolo 38 sono stabilite le norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie, mentre all’articolo 39 è affermato il diritto della libertà dell’organizzazione e dell’attività sindacale. In ultimo l’articolo 40 definisce il principio del diritto di sciopero dei lavoratori.

    Oltre alla Costituzione, in forma integrativa, è stato emanato con la legge 300 lo Statuto dei Lavoratori, entrato in vigore il 20 Marzo 1970. Lo statuto dei Lavoratori ha lo scopo di tutelare i diritti fondamentali dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali di fabbrica garantendo un corretto rapporto tra questi e la direzione aziendale, oltre a sancire la libertà di opinione del lavoratore. Il testo dello Statuto dei lavoratori contiene norme specifiche.

    Lo Statuto è così composto: un titolo dedicato al rispetto della dignità del lavoratore, due titoli dedicati alla libertà e all’attività sindacale, un titolo sul collocamento e uno sulle disposizioni transitorie e finali.

    Il governo ha poi costituito degli organi di tutela del lavoro, quali:

    il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che controlla e interviene come mediatrice nelle vertenze tra datori e lavoratori;
    l’Ispettorato del Lavoro, che è l’organo di vigilanza per il rispetto della norme sul lavoro,
    l’Ufficio del Lavoro, Agenzie per il lavoro e Centri per l’impiego istituiti per il collocamento dei lavoratori e l’assistenza agli emigrati.
    In ambito internazionale opera l’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

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