Lo Stato, nella legislazione nucleare esercita la propria competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e l’unico vincolo da assolvere è costituito dalla Conferenza Stato-Regioni.
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di Erasmo Venosi
ROMA – L’8 e 9 aprile del 1987 gli italiani votarono al referendum sul “nucleare”. Gli elettori aventi diritto erano 45,8 milioni, ma parteciparono il 65%. I quesiti erano tre:
- il primo riguardava la norma che nel caso gli enti locali, non avessero deciso la localizzazione delle centrali nucleari nei tempi stabiliti, sarebbe stato il CIPE a decidere.
- Il secondo riguardava, i compensi monetari ai Comuni, dove erano costruite le centrali.
- Il terzo era la norma che consentiva a ENEL, di partecipare ad accordi internazionali di costruzione e gestione di centrali nucleari. Il primo e il secondo quesito ebbero l’80% dei consensi e il terzo il 72%.
Le modifiche legislative intervenute nell’ultimo decennio hanno annullato, di fatto, i tre quesiti referendari: il CIPE con legge 443/2001 ha “espropriato” le prerogative costituzionali degli enti locali sul territorio. Nella bolletta elettrica la componente UMCT (L 368/ 2003) alimenta una fondo compensativo per gli enti locali che ospiteranno centrali. Infine Enel in Slovacchia ha “ristrutturato” 2 reattori a Bohunice e detiene una quota del nuovo reattore in costruzione a Flamnville.
Le domande che i cittadini pongono riguardano l’esistenza del vincolo referendario e le competenze delle Regioni nel nuovo Titolo V. Alla prima domanda ha risposto la Corte Costituzionale con le sentenze n. 32 e 33 del 1993: il vincolo referendario non è di carattere assoluto e nemmeno illimitato nel tempo. Il vincolo referendario del 1987 non sussiste più. Tal esito appare verificato, sia accettando la tesi che ritiene cessato il vincolo dopo 5 anni dopo la consultazione o l’altra che ritiene decaduto il vincolo alla fine della legislatura durante la quale si è svolta la consultazione.
Altra questione è il mancato coinvolgimento delle Regioni nella normativa sul nucleare approvata. Produzione, trasporto e distribuzione di energia rientrano nelle competenze concorrenti delle Regioni insieme a tutela della salute e governo del territorio.
La Corte Costituzionale però ha ricondotto nella sentenza n.62 del 2005 il problema del nucleare nell’ambito della tutela ambientale che è di esclusiva competenza dello Stato ai sensi dell’art 117 della Costituzione, attribuendo all’ambiente la natura di “materia trasversale” .
Tale classificazione “schiaccia” le competenze regionali. La Corte ha tracciato un confine mobile tra le competenze di Stato e Regioni, desumibile nella sentenza n 62/2005. In tale sentenza sono oggette di censura le leggi regionali che attribuiscono al territorio lo status “denuclearizzato” invadendo in tale modo la competenza dello Stato e sono dichiarate non legittime, le norme approvate dal Parlamento sui rifiuti radioattivi per violazione del principio di leale collaborazione.
Appare pertanto evidente che lo Stato nella legislazione nucleare esercita la propria competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e che l’unico vincolo da assolvere è costituito dalla consultazione delle Regioni quando s’individua il territorio dove sarà realizzata l’opera. L’intesa nella Conferenza Stato-Regioni e ancor più nella Conferenza Unificata, costituisce l’obbligato percorso da assolvere. Sussiste infine e non va dimenticato un potere sostitutivo statale ex art 120 Costituzione.
Dal punto di vista procedurale le centrali sono soggette alla procedura della valutazione d’impatto ambientale e il Ministro dello Sviluppo usa inoltre, la proposta della valutazione ambientale strategica, per far apparire “sostenibile” (sic!), l’energia elettronucleare. Solo l’informazione ai cittadini su una tecnologia vecchia, costosa, ambientalmente insostenibile potrà far nascere nel Paese in movimento democratico di resistenza alla folle corsa al nucleare. Corsa scientemente e trasversalmente programmata almeno 10 anni fa!
Erasmo Venosi
TERRA 15/1/2010