Soppressa la Farmacia Comunale: L’Amministrazione Sica fallisce ancora
PONTECAGNANO – I problemi non finiscono mai e il Partito Democratico di Pontecagnano Faiano li fa tutti suoi, non va in vacanza e solleva la questione dell’annullamento delle procedure per l’istituzione della Farmacia Comunale.
L’allarme è avvenuto qualche giorno fa quando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, dove viene riportato il decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2010, (di cui si inoltra copia in allegato) si stabilisce la “soppressione della sede farmaceutica n. 6 del Comune di Pontecagnano Faiano” a causa della “decadenza del diritto di prelazione”.
Sul problema il coordinatore del circolo cittadino del Pd, Roberto Brusa, afferma: “L’inerzia dell’attuale governo continua a far danni ed i soli a pagarne le spese sono i cittadini.
La precedente amministrazione di centrosinistra, con delibera n. 83 del 31 marzo 2006, ed il consiglio comunale, con delibera n. 18 del 28 aprile 2006, confermavano, infatti, la volontà di esercitare il diritto di prelazione di farmacia comunale individuando l’insediamento della stessa sede “nella zona a valle della strada ferrata” (Case Parrilli).
Tuttavia né il commissario prefettizio Cesare Castelli, subentrato al governo Del Gais, né l’attuale amministrazione comunale, si sono mossi per l’istituzione della farmacia comunale.
L’incapacità e l’inoperosità di questa classe politica, unitamente agli scandali giudiziari in cui essa è coinvolta, rendono dunque indispensabile la fine di questo governo, che continua ad ignorare i diritti e le esigenze degli abitanti di Pontecagnano Faiano, a netto vantaggio di scopi personali e propagandistici.
Auspichiamo una presa di coscienza in tal senso ed assicuriamo la prosecuzione di un’attività vigile e chiara sugli errori e gli orrori degli amministratori di questa città”.
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Decreto dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2010
A.G.C. 20 – Assistenza Sanitaria – Settore Farmaceutico – Decreto Dirigenziale n. 77 del 12 luglio 2010 – L.R. nr. 2 del 21.1.2010, art. 1, comma 8 – Comune di Pontecagnano – Sede farmaceutica nr. 6 decadenza dal diritto di prelazione e contestuale soppressione della sede stessa Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo
VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: “Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale”;
VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell’Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;
VISTI gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;
VISTA la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;
PREMESSO che la L.R. nr. 2 del 21.1.2010, all’art. 1, comma 8, testualmente recita “Le farmacie istituite da almeno due anni, per le quali non sono state ancora avviate le procedure concorsuali per l’assegnazione, ovvero quelle assegnate con diritto di prelazione alla gestione dei comuni che ne hanno fatto richiesta e che alla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria non sono state ancora aperte, sono soppresse”;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale di PONTECAGNANO ha manifestato la volontà ad ottenere la titolarità della sede farmaceutica nr. 6 istituita con D.P.G.R. nr. 167 del 27.2.2002, in regime di revisione della pianta organica delle farmacie riferita all’anno 1998;
· che il Settore T.A.P. dell’A.G.C. Assistenza Sanitaria di Salerno, con nota nr. 473046 del 31.5.2010, ha trasmesso l’elenco dei Comuni che hanno esercitato il diritto di prelazione delle sedi farmaceutiche istituite e non aperte tra le quali vi è anche quello del Comune di PONTECAGNANO riferita alla sede farmaceutica nr. 6;
RITENUTO quindi, in applicazione dell’art. 1, comma 8 della suddetta L.R. nr. 2/2010, di dover procedere alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6, non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima;
VISTA la normativa vigente in materia;DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di:
· procedere, in applicazione dell’art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, alla soppressione della sede farmaceutica nr. 6, del Comune di PONTECAGNANO non aperta alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Il presente decreto sarà comunicato all’Assessore alla Sanità ed al Settore “Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale”, per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla c al Settore Tecnico
Amministrativo Provinciale di Salerno e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, per l’affissione ai rispettivi albi per quindici giorni consecutivi.
Dott.ssa Margherita DE FLORIO