Le cartelle sono state dichiarate prescritte dal Giudice di Pace di Eboli.
Chi riceve vecchie ingiunzioni, può proporre ricorso.
EBOLI – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Stampa che segue del Consigliere Comunale del Popolo delle Libertà Damiano Cardiello, a seguito dell’accoglimento dei primi ricorsi presentati a tutela degli ebolitani, per l’arrivo di ingiunzioni di pagamento dei canoni idrici dal 1994 in poi.
Il consigliere del PdL, informa che le cartelle sono state dichiarate prescritte dal Giudice di Pace di Eboli.
Cardiello, tra l’altro, informa che in collaborazione con un pool di avvocati amministrativisti, si rende disponibile ad assistere i cittadini, che hanno ricevuto vecchie ingiunzioni di pagamento, per proporre ricorso avverso le eventuali cartelle pazze.
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COMUNICATO STAMPA
Il Consigliere Comunale del PDL Damiano Cardiello annuncia vittoria a seguito dell’accoglimento dei primi ricorsi presentati a tutela degli ebolitani, per l’arrivo di ingiunzioni di pagamento dei canoni idrici dal 1994 in poi.
La giunta Melchionda, ancora una volta aveva fatto il gioco delle tre carte, poiché la società esterna di Bari, a cui è stata affidato la riscossione delle suddette ingiunzioni, era stata sollecitata a spedire le cartelle successivamente al turno di ballottaggio per le elezioni comunale del 11-12 aprile.
Le cartelle sono state dichiarate prescritte dal Giudice di Pace di Eboli.
Quel che si è verificato testimonia ancora una volta la totale mancanza di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa,più volte messa in evidenza nel corso della precedente legislatura, in quanto non si è avuta la correttezza di far richiedere i pagamenti,peraltro prescritti, nel periodo della campagna elettorale per il timore di perdere consensi;nonostante la manovra furbesca il Giudice ha dato ragione ai cittadini onesti che hanno presentato opposizione.
Damiano Cardiello in collaborazione con un pool di avvocati specializzati nel settore amministrativo, assisterà tutti gli altri cittadini,che hanno ricevuto vecchie ingiunzioni di pagamento, a proporre opposizione avverso dette cartelle pazze.
Poiché detto fatto arreca un enorme danno erariale alle casse comunali, si procederà ad inviare un esposto alla Corte dei Conti chiedendo la eventuale responsabilità degli amministratori comunali ed il risarcimento dei danni subiti dagli ebolitani;con l’arrivo in consiglio comunale del bilancio 2009 si procederà ad un attento esame per verificare se tali carichi erariali siano stati inseriti come spese di riscossione attiva da parte dell’ente comunale.
Eboli, li 05/07/10
Dott. Damiano Cardiello
Consigliere Comunale – Eboli
La cartella esattoriale.
Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 60% dei casi le cartelle sono nulle. Le cartelle annullate non sono ripetibili, quindi non possono essere riemesse.
1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e’ valida ma nulla.
2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e’ prescritto non e’ da escludersi che l’esattoria tenti di recuperare comunque e comunque e’ necessario sempre fare ricorso nei termini.
3. Non rivolgetevi all’esattoria per informazioni, ma all’ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall’ente emittente, per cui l’esattoria riscuote e basta.
4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e’ l’istanza di annullamento ai sensi della legge sull’autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all’ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento gia’ effettuato), state attenti perche’ trascorsi i 60 gg, l’istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso.
5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla.
6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all’esattore entro i termini suddetti e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla.
. E’ illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione d’impresa
7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita
8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.
9. La cartella deve essere consegnata all’esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e’ necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica
10. Rivolgetevi sempre ad un commercialista, nel caso in cui la situazione si complichi.
11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella per una valutazione gratuita, via e mail o via fax con oggetto: consulenza, o via fax allo 081 0060351 indicando la vostra e mail di risposta.
12. PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e’ prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive: secondo alcuni dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e’ stata notificata, secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce e quest’ultima a mio avviso e’ la piu’ conforme all’interpretazione corretta della norma in quanto non c’e’ novazione per cui la prescrizione della cartella segue quella del tributo a cui si riferisce in tal senso la Cassazione del 2008 per cui e’ importantissimo fare ricorso.
13. Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquiennale, previsto dall’art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell’avvenuta notifica. Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.
14. Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l’affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche.
salve, mi sono trovare una cartella esattoriale da parte dell’equitalia, che tra l’altro non mi e stata ancoras notificata, ma ne sono venuta a conscenza in modo fortuito, di euro 6000 da pagare, l’ente emittore e’ l’agenzia delle entrate, che afferma in sintesi che c’è uno sgravio pari a questa cifra quando ho ceduto nel 2006 un attivita’!
tra l’altro il fatto si riferisce appunto al 2006, se mi arriva questa cartella la devo pafìgare o no, in quest’ultimo caso cosa debbo fare?? grazie, aspetto sue risposte.