L’INPS informa che le domande per ottenere il Reddito di Emergenza sono slittate al 31 maggio prossimo.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande.
da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese
ROMA – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il comunicato stampa che ci è pervenuto dalla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per favorire una più ampia diffusione relativamente alla notizia della proroga al 31 maggio dei termini di presentazione delle domande di cui al Reddito di Emergenza.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto della necessità di garantire un più ampio accesso al Reddito di Emergenza di cui all’articolo 12 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, il cui termine perentorio di presentazione era stato fissato al 30 aprile 2021, ha autorizzato il differimento del termine di presentazione delle domande al 31 maggio 2021 con nota protocollo numero 0003478.23-04-2021.
Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge: cioè, come per il reddito di cittadinanza, il beneficiario della prestazione non è il singolo richiedente, ma l’intero nucleo familiare a cui appartiene.
I requisiti per averlo sono: avere la regolare residenza in Italia al momento di presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza e questo requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il Rem. Il reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, dev’essere inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, e spetta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali INPS, liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata, stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, anche somministrati, addetti dello spettacolo, agricoli, dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio, domestici, lavoratori marittimi, lavoratori dello sport. Al momento della presentazione della domanda bisogna avere un ISEE inferiore a 15 mila euro. Il requisito relativo al valore ISEE viene verificato, in fase istruttoria, dall’Inps nell’ultima DSU, valida alla data di presentazione della domanda. In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.
Non può essere percepito da chi riceve le indennità COVID con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile, in caso di redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo, con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.
Il REM infine può essere richiesto all’Inps dal 7 al 31 maggio 2021 e la domanda può essere presentata esclusivamente on line attraverso: sito internet dell’Inps autenticandosi con PIN (ricordiamo che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica, istituti di patronato.
Roma, 27 aprile 2021