EBOLI – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato Stampa del circolo la Sinistra di Sinistra Ecologia e Libertà che denuncia l’aumento della TARSU, la Tassa sui rifiuti solidi urbani. L’aumento sulla TARSU è del 18%, e già nel 2008 vi fu un ulteriore aumento del 15%, con la conseguenza disastrosa per le famiglie di un aumento del 33%, una percentuale insopportabile per la città e per le famiglie che non riescono a sopportare più balzelli e tasse imposte dal Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dal Governo.
Comunicato stampa
La TARSU: l’ultimo trucco
Leggiamo in questi giorni che l’Amministrazione comunale intende aumentare la TARSU del 18%, senza neanche degnarsi di chiedere scusa agli ebolitani per l’inganno di questi anni.
Noi stiamo dicendo da anni che i conti non tornavano e che “questi signori” pareggiavano il bilancio di quel servizio soltanto con un trucco contabile.
Ma andiamo con ordine:
Per 2 anni ci hanno propinato risultati fantasiosi della raccolta differenziata (Ricordate i titoli dei giornali? “Siamo arrivati al 7% !”, “Siamo al 69% !”).
Ora, finalmente, sappiamo la verità; la relazione al conto annuale è chiara: siamo al 50%.
Qualcosa non va! Lo diciamo da tempo!
Nel 2008 “questi signori” avrebbero dovuto aumentare la TARSU di una percentuale che si aggirava intorno al 34% (avevano già perso il controllo della spesa di questo servizio!), ma – poiché c’erano le provinciali a breve – decisero, dopo lungo litigio, di aumentare solo del 15%.
Le conseguenze furono devastanti: la copertura del servizio all’81% (per legge sarebbe dovuta essere al 100%) comportò un ulteriore deficit 1.200.000 euro.
Nel 2009 “lor signori” attuano un vecchio trucco contabile: utilizzano altre entrate (gli oneri di urbanizzazione) per pareggiare il bilancio del servizio rifiuti.
In realtà mancano all’appello circa 1 milione di euro e la copertura reale è dell’85%.
Oggi, a parità di costi, improvvisamente scoprono che bisogna aumentare del 18% la TARSU : 15% nel 2008 + 18% nel 2010 = 33%! Gli Uffici avevano detto già nel 2008 che bisognava aumentare di circa il 34% la tassa, ma per 2 anni il Comune ha portato questo servizio in perdita per ulteriori 2 milioni di euro!
Infine una parola a parte va detta sull’evasione della TARSU:
anno 2006 | anno 2007 | anno 2008 | anno 2009 | |
Evasione TARSU accertata | € 222.756 | € 445.058 | € 129.316 | € 200.000 |
Riscosso | € 0 | € 0 | € 37.902 | € 10.000 |
Hanno imbrogliato di Ebolitani per arrivare alle elezioni – provinciali prima e comunali dopo – dicendo che non era aumentata la TARSU ed oggi ci danno “la mazzata”.
Ci chiedono i soldi, senza neanche dimostrare di essere capaci di recuperare l’evasione fiscale, della quale si sono disinteressati per 5 anni.
Ci chiedono i soldi senza neanche dimostrare di far funzionare il servizio, visto che il 50% di raccolta differenziata è ben lontano dalle cifre di cui ci hanno riempito la testa in campagna elettorale.
SMALTIMENTO RIFIUTI: DALLA TASSA (TARSU) ALLA TARIFFA (TIA)Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l’introduzione progressiva della T.I.A. “tariffa di igiene ambientale” al posto della TARSU, la “tassa rifiuti solidi urbani”. Si è creata una situazione, non poco confusa, dove continuano a convivere il vecchio e il nuovo sistema, ovvero TARSU e TIA. Cio’ in attesa che vengano rese attuative anche le “nuove” disposizioni tariffarie del Codice ambientale.La principale differenza riguarda il metodo di calcolo, che prevede l’uso, oltre a dati fissi come la superficie dell’immobile (tarsu), di parametri piu’ variabili e personali, come il numero degli occupanti l’immobile e l’effettiva produzione di rifiuti in termini sia quantitativi che qualitativi. Gli addebiti, pertanto, dovrebbero risultare piu’ equi e meno gravosi per le famiglie numerose che abitano immobili di dimensioni ridotte.Le tariffe e le agevolazioni continuano ad essere determinate dai Comuni, nel rispetto delle regole e dei metodi di calcolo fissati dalla legge. Cambia la gestione, che diventa totalmente esterna (possono essere utilizzate societa’ private specializzate od agenti di riscossione locali), con ovvie conseguenze negative sui costi, e quindi sulle tariffe. Un altro principio che pesa sulla TIA e’ che essa deve, per legge, coprire il 100% dei costi del servizio, mentre per la Tarsu parte di essi erano coperti, nel bilancio comunale, da entrate diverse.
Le conseguenze di un mancato o ritardato pagamento non variano molto, perche’ nonostante si passi da una “tassa” ad una “tariffa”, i metodi di riscossione possono ancora prevedere la cosiddetta “iscrizione a ruolo”. Essa comporta l’avvio -in caso di morosita’ – di un procedimento di riscossione che passa dall’emissione di una cartella esattoriale a provvedimenti amministrativi come il fermo dell’auto, il pignoramento dei beni o addirittura l’ipoteca della casa (tutto dipende dall’entita’ del credito che il comune vanta nei nostri confronti considerando, oltre alla Tarsu o Tia, gli altri tributi locali nonche’ le multe al codice della strada).T.I.A., LA “TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE”
Ogni comune si adegua alla nuova tariffa, introdotta dal d.lgs.22/97, con uno specifico regolamento che deve stabilire, oltre alle tariffe vere e proprie, i soggetti passivi, i casi di esclusione, le agevolazioni, le classi di attivita’ per le utenze non domestiche e le modalita’ di accertamento e riscossione adottate.Riguardo ai soggetti passivi la legge e’ chiara e stabilisce che la tariffa e’ dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato (non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi) a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.Come regola generale, la tariffa e’ divisa in due componenti
* quella fissa e’ riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attivita’ di spezzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti. Viene imputata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente.
* quella variabile copre i costi di gestione (raccolta, trattamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti) ed e’ imputata sull’utenza in base alla quantita’ di rifiuti -differenziati e non- prodotti, misurata sulla base di specifici criteri. Se non possono utilizzare criteri oggettivi vengono applicati sistemi presuntivi prendendo a riferimento, per le utenze domestiche, la produzione media comunale pro-capite (quindi riferita al numero dei residenti) e per quelle non domestiche il tipo di attivita’ svolta.
Per le occupazioni temporanee (che di solito si considerano tali quando durano meno di 183 giorni di un anno solare, come prevede la legge istitutiva della Tarsu) di locali od aree pubbliche di uso pubblico o di aree gravate da servitu’ di pubblico passaggio, i comuni normalmente fissano una tariffa giornaliera calcolata sui metri quadri di superficie occupata e stabilita -per ogni categoria- proporzionalmente rispetto a quella ordinaria.
Per gli immobili dove non figurano residenti, ogni comune ha la facolta’ di applicare la tariffa basandosi su un numero di occupanti convenzionale (che puo’ essere fisso o variabile da uno a sei a seconda della superficie dei locali).a legge stabilisce che i comuni devono avviare servizi di raccolta differenziata (tramite organizzazione di isole ecologiche, raccolta porta a porta, etc.) e prevedere agevolazioni per gli utenti che aderiscono a specifiche iniziative (raccolta delle frazioni umide tramite “compostaggio”, in special modo). Tali agevolazioni devono consistere, in pratica, in riduzioni della quota variabile della tariffa in modo proporzionale rispetto ai risultati raggiunti (singolarmente o da un gruppo di utenze). Per le utenze non domestiche devono essere previste riduzioni, invece, nei casi in cui gli utenti dimostrino di aver avviato i rifiuti prodotti al recupero. comuni godono di una discreta liberta’ anche nel gestire la riscossione, sia volontaria che coattiva. Quest’ultima, in particolare, puo’ avvenire sia con l’avvio di un procedimento ingiuntivo presso un giudice, sia tramite iscrizione a ruolo (con emissione di cartella esattoriale) mediante affidamento della gestione al locale concessionario delle riscossioni .n ambedue i casi, quindi sia che si tratti di TARSU che di TIA, l’organo competente in caso di ricorso contro avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle etc. e’ il giudice tributario.
Informazioni e dettagli in merito si trovano nella scheda COMMISSIONE PROVINCIALE TRIBUTARIA (GIUDICE TRIBUTARIO)
ammazza e che papiello………………………………………….scusate io vorrei solo sapere ma over fann? jaaaaaaaaaaa provincia ci stai ammazzando!!! NO GRAZIE