Rimborso IVA su TARSU – La Cassazione ha stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa…

I cittadini interessati possono chiedere il rimborso dei 10 anni precedenti.

SERRE – SA – Riceviamo e Volentieri pubblichiamo pervenutaci da una nostra lettrice di Serre (Sa) le risultanze delle motivazioni della Sentenza della Cassazione, che finalmente accoglie il ricorso di alcuni cittadini e stabilisce che la Tassa sui Rifiuti solidi Urbani è una TASSA e non una TARIFFA.

Per effetto di questa Sentenza, gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% indebitamente riscosso dei 10 anni retroattivi, per questo è necessario chidere il rimborso.

La nostra lettrice Liliana si è fatta carico di raccogliere tutte le notizie che noi pari pari trasmettiamo per darne massima diffusione.

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da Liliana di Serre

La Cassazione ha finalmente stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa; di conseguenza hanno applicato l’iva su un importo dove non doveva essere applicata in quanto appunto “tassa”.

Pertanto tutti gli utenti hanno diritto al rimborso del 10% dei 10 anni retroattivi; inoltre controllando sul sito “Federconsumatori” si evince che chi richiede il rimborso (che come al solito arriverà, lentamente ma arriverà) bloccherà di fatto l’iva sulle prossime fatture.

Chi non lo fa si troverà a continuare a pagare tutto come prima perché, come capita solo in Italia, gente come anziani o fasce inferiori che non conoscono i loro diritti non ne usufruiscono “in automatico”, ma solo se se ne accorgono e fanno richiesta.

Pertanto vi allego il modulo che contiene le spiegazioni per la compilazione, anche in formato word.

Fate girare comunque tale comunicazione perché, come spesso avviene, i mezzi di comunicazione non ne parlano sufficientemente.

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3 allegati — Scarica tutti gli allegati

sentenza corte costituzionale 238 del 2009.pdf
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rifiuti iva.pdf
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modulo tarsu.doc
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6 commenti su “Rimborso IVA su TARSU – La Cassazione ha stabilito che la tassa sui rifiuti solidi urbani è di fatto una tassa e non una tariffa…”

  1. Ottima iniziativa, come al solito ci si approfitta della “ignorantia legis”, che colpisce al solito alcune categorie socio-economiche.Difatti La TASSA non deve essere confusa con le TARIFFE versate dall’utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri CORRISPETTIVI (prezzo) di natura CONTRATTUALE e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.La tassa, nell’ordinamento tributario italiano, si differenzia dall’imposta in quanto applicata secondo il principio della controprestazione, cioè essa è legata ad un pagamento di una somma di denaro, dovute da un soggetto quale corrispettivo per la prestazione a suo favore di un servizio offerto da parte di un ente pubblico (ad esempio: tasse portuali ed aeroportuali, concessioni, autorizzazioni, licenze…). Questo strumento tende a perdere importanza, nei moderni sistemi tributari, a favore di altri strumenti, quali la tariffa (vedi passaggio dalla TARSU alla TIA) o l’imposta. IN FUTURO CON L’ATTUAZIONE DEL DECRETO RONCHI IL PASSAGGIO DALLA TARSU ALLA TIA – SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI –
    DALLA TASSA ALLA TARIFFA

    A) PRESUPPOSTI DELLA TASSA.
    I presupposti della tassa sono un atto o un’attività pubblica, ossia l’emanazione di un provvedimento o la prestazione di un servizio, specificatamente riguardanti un determinato soggetto.
    Vi sono tasse collegate all’emanazione di atti o provvedimenti amministrativi e tasse collegate all’espletamento di un servizio pubblico.
    La tassa è, per così dire, un istituto di “confine”, essendo non sempre netta la distinzione tra servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di una tassa e servizi pubblici alla cui prestazione è collegato il pagamento di un prezzo o di una tariffa.
    Da un punto di vista pratico ed economico, anche la tassa è un corrispettivo; giuridicamente, invece, la tassa non è un corrispettivo, ma un tributo, ossia un’obbligazione imposta avente come presupposto la fruizione di un servizio pubblico o l’emanazione di un atto amministrativo.

    TARSU.
    Criteri e parametri di tassazione:
    1) costo complessivo dell’anno di competenza;
    2) superficie complessiva imponibile, nota o accertata, dei locali e delle aree scoperte.
    TARIFFA.
    Criteri e parametri di tassazione:
    1) corrispondenza reale a quanti rifiuti sono prodotti, per ogni attività, al costo del servizio.
    2) Ognuno paga in base a quanti rifiuti ha prodotto.

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  2. MESSAGGIO AI BLOGGER
    Ho ricevuto sulla mia mail, in forma privata, numerosi inviti a regolare meglio i forum su questo blog, l’invito esplicitamente indica in alcuni frequentatori che di tanto in tanto partecipano con post che non sono affatto attinenti le discussioni, e che invece si rivolgono solo ai frequentatori che invece vogliono discutere e partecipare interattivamente alle discussioni sugli articoli proposti.
    Ho tentato in tutti i modi intervenendo e oscurando alcune frasi per evitare, quelle che io ritenevo potessero essere offese, e avrebbero fatto scadere il dibattito. Sono intervenuto direttamente su alcuni emi sono sentito appellare come uomo poco democratico. Di tanto in tanto intervengo per alimentare e moderare il dibattito ed in alcuni casi sono stato additato come sponsor di questo o quello.
    Prima i post si approvavano in automatico e poi abbiamo regolato l’accesso con la iscrizione, consentendo anche l’anonimato nel Nik perché spesso i potenti non sopportano le critiche e quindi potrebbero tendere alla “rappresaglia”.
    Mi viene chiesto con insistenza di ammettere solo quelli che recano le generalità vere dei blogger. Prossimamente cambieremo ancora la veste grafica e in quella circostanza chiederemo la registrazione con nome e cognome, ammettendo anche un nik diverso (per intenderci: bisognerà registrarsi con nome e cognome, ma poi se uno non che appaia, al pubblico apparirà solo il nik).
    Molti hanno anche ipotizzato, che alcuni di tanto in tanto appaiono come “guastatori” per disturbare l’azione del blog e intimorire chi interviene.
    Sinceramente non credo questo sia verosimile, anche perché il successo di POLITICAdeMENTE, non è legato a chi partecipa, semmai ai contenuti e poi anche al contributo che interattivamente danno, in minima parte, quelli che intervengono.
    Tra l’altro solo il 30% dei visitatori viene dall’area ebolitana e della piana del Sele, il resto da Battipaglia, i Picentini, gli Alburni, da Salerno il 25%, dal resto della Regione, dall’Italia e anche dall’estero.
    Solo il 35% dei visitatori si collega tutti i giorni, gli altri lo fanno saltuariamente, e la media di permanenza è molto alta (8,54 minuti).
    Quindi se qualche visitatore ha questo intento, sappia che contribuisce alla crescita del blog. Nonostante tutto sta avvenendo che qualcuno vorrebbe fare il blog nel blog e questo non posso consentirlo. Qualcuno invece di attenersi alle discussioni si cimenta a “psicanalizzare” tutti coloro i quali intervengono, risultando anche fastidioso.
    NON INTENDO PIU’ CONSENTIRE A NESSUNO DI INFASTIDIRE I VISITATORI, I QUALI TRA L’ALTRO NON GRADISCONO, ESSERE APOSTROFATI E TAGLIATI DA GIUDIZI CHE RIGUARDANO LA PERSONALITA’.
    QUEGLI INTERVENTI INCOMINCIANO AD ESSERE DI CATTIVO GUSTO.
    PERTANTO DA QUESTO MOMENTO IN POI COMMENTI DI QUEL TIPO NON VERRANNO PIU’ APPROVATI, COSI’ COME NON SARANNO APPROVATI QUELLI CHE NON SONO ATTINENTI GLI ARGOMENTI, TRANNE CHE NON SIANO IN DIBATTITO, CHE NON SIANO OFFENSIVI, INGIURIOSI, CALUNNIOSI E QUANT’ALTRO.
    La democrazia e la partecipazione non può essere disturbata da chi, sventolandole a loro piacimento, diventa arrogante e limitativo dei diritti altrui.

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  3. Per Un Operaio –
    Il tuo commento non è in linea con gli argomenti proposti.
    La partita continua e continua con le persone che hanno voglia di discutere non di disturbare.

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  4. Il mio gestore (APS Padova) ha risposto per iscritto che ha protocollato la richiesta rimborso, ma che essendo tramite dello Stato procede al rimborso IVA solo quando lo Stato recepisce la sentenza e la manda in esecuzione rimborsi. Ad oggi dopo mesi dalla risposta (siamo a Luglio 2010) ancora non si sa nulla. Avete notizie se lo Stato ha dato ok a procedere? Non penso possa opporsi a sentenza di Cassazione. Se avete notizie mandatemi info a siski@tin.it grazie

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  5. Vorrei sapere se sono ancora in tempo (al 10-02-2011) a fare ricorso per avere il rimborso IVA della TARSU. Vi chiedo una risposta a queste domande:
    1) nel calcolo dell’importo della TARSU è scritto che essa è data dai Mq della casa per la tariffa netta, a cui si aggiunge la voce “addizionali di legge” del 15%. In tutte queste voci dove è “nascosta” l’IVA 10%?
    2) Per il ricorso basta fare una raccomandata A/R all’ente di riscossione e nulla più?
    Grazie anticipatamente.

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