Via libera per l’iscrizione all’Albo dei Periti Agrari Dipendenti pubblici

Abolito “l’Elenco Speciale” i Periti Agrari Pubblici Dipendenti possono iscriversi all’Albo Professionale. 

A ribadirlo, è il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati Antonio Landi, che ha chiarimento, in una intervista esclusiva a POLITICAdeMENTE ribadisce i contenuti di una sua proposta accolta dalla Delibera di Consiglio n. 11 del 17 luglio 2019 ancora del tutto sconosciuta, che regola la relativa iscrizione all’Albo dei Periti Agrari pubblici dipendenti. 

Antonio Landi Vice Presidente del Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

SALERNO – Per oltre novant’anni i Periti Agrari Pubblici dipendenti sono stati impediti dal potersi iscrivere all’Albo di riferimento della professione, sebbene questo veto sia caduto con l’applicazione Decreto Legge 138/2011, convertito nella Legge 148/2011 con la cosiddetta “Riforma delle Professioni”, di cui al successivo D.P.R. 137/2012, ma che pare non tutti ne siano a conoscenza.

Alcuni Periti Agrari pubblici dipendenti, infatti, ci hanno scritto chiedendoci per quale ragione per loro valga ancora un divieto che, di fatto, non esiste più, e così per fugare ogni dubbio, abbiamo chiesto in una intervista che qui di seguito si pubblica integralmente, al salernitano Vice Presidente del C.N.P.A., Per. Agr. Antonio Landi, di rispondere ad alcune domande sul tema dell’iscrizione all’Albo per i Periti Agrari pubblici dipendenti., il quale a sua volta ha voluto ringraziare per l’interessamente di POLITICAdeMENTE, precisando tuttavia che su sua proposta e con la Delibera approvata dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari il 17 Luglio 2019, l’Elenco Speciale è stato definitivamente abolito.

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D – Vice Presidente Landi, i Periti Agrari pubblici dipendenti possono iscriversi all’Albo Professionale?

RCertamente Si. I Periti Agrari pubblici dipendenti possono iscriversi all’Albo professionale a decorrere dall’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 che sancisce l’accesso libero alle professioni regolamentate, purché ci sia ovviamente l’Abilitazione professionale ad esercitare l’attività.

D – Si spieghi

RPiù precisamente, l’articolo 2 del .D.P.R 137/2012, dà attuazione al principio contenuto nella lettera a) della norma di autorizzazione alla delegificazione e ribadisce che l’accesso alle professioni regolamentate è libero, fatto salvo l’esame di Stato previsto dall’art. 33 della Costituzione, e che libero è l’esercizio della professione.

In particolare, si vieta ogni limitazione all’iscrizione negli Albi professionali, consentendo esclusivamente le limitazioni fondate, le quali sono:

  • il possesso de titoli richiesto espressamente dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale (titolo di Studio e successiva Abilitazione all’esercizio della professione);
  • la mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili;
  • altri motivi imperativi dì interesse generale.

D – Un’apertura storica

R Si. Sostanzialmente il D.P.R. 137/2012 ha fatto cadere il principio sancito dall’art. 7 del Regio Decreto 2365 del 25 Novembre 1929 che non consentiva agli impiegati della funzione pubblica l’esercizio alla libera professione. Questa apertura va inserita nelle misure prese sulle liberalizzazioni allo scopo, insieme ad altre misure, di favorire lo sviluppo di crescita del Paese, fatte salve ovviamente solo le limitazioni previste da ragioni di pubblico interesse.

D – Quindi l Perito Agrario pubblico dipendente e iscritto all’Albo professionale ha gli stessi obblighi di crediti formativi professionali come tutti gli altri?

R – Si. Pienamente. L’iscrizione all’Albo professionale prevede che gli obblighi previsti dal tirocinio professionale, formazione continua e assicurativi, vengano rispettati senza limitazioni, né per il pubblici dipendenti, né tanto meno per i liberi professionisti. Non si fa alcuna distinzione, per intenderci, nemmeno per i Periti Agrari che sono iscritti da oltre 50 anni. Ricordo peraltro che per i Periti Agrari isctittiall’Albo, il triennio di formazione obbligatoria scade nel 2021. 

D – A seguito della Iscrizione il PA pubblico dipendente può firmare elaborati tecnici?

RLe competenze tecniche rimangono le stesse sia per i liberi professionisti che per i dipendenti pubblici. Ovviamente ci auspichiamo che la competenza sia rapportata a quello che uno sa fare.

D – Il Perito Agrario pubblico dipendente può esercitare la libera professione?

RL’esercizio è circoscritto ai rapporti e le limitazioni imposte dall’Ente di appartenenza e non deve generare conflitti d’interesse. Il Perito Agrario pubblico dipendente iscritto all’Albo professionale può produrre e sottoscrivere elaborati tecnici – sempre nell’ambito delle relative competenze del regolamento – gli atti inerenti la pubblica amministrazione (perizie, progettazione, direzioni lavori, contabilità e rilievi tipografici per fare qualche esempio).

La libera professione gli è chiaramente preclusa. A meno che tra l’Ente di appartenenza ed il professionista non vi siano accordi speciali.

D – Faccia qualche esempio?

Per esempio per particolari incarichi, al di fuori della sfera di operatività  dell’Amministrazione oppure per i dipendenti part-time che possono, teoricamente, utilizzare il tempo di lavoro che resta loro per esercitare la libera professione.

Resta comunque scontato che tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche in caso di lavori part-time, non possono consentire che il Tecnico si possa proporre ad esempio per un bando emesso dall’Amministrazione nella quale presta servizio il professionista.

Per il dipendente a tempo pieno resta la facoltà per l’Ente di appartenenza di concedere al Perito Agrario pubblico dipendente una liberatoria che deve essere specifica dell’attività concessa.

D – Il Perito Agrario pubblico dipendente ha i medesimi obblighi contributivi del libero professionista?

RAnche su questo non c’è nessuna differenza. Ogni singolo Collegio territoriale, stabilisce quote e contributi con i propri iscritti, è sua libera scelta, anzi un obbligo di bilancio.

D – Vi aspettate un aumento delle iscrizioni all’Albo dopo l’apertura anche ai Periti Agrari pubblici dipendenti?

R – Sicuramente Si. Gli iscritti nell’apposito “Elenco Speciale” lo hanno chiesto più volte, in quanto essi non si sentivano e non si sentono parte integrante dell’Albo professionale. Non ci aspettiamo grandi numeri, ma con passar del tempo, sicuramente tutti i Periti Agrari pubblici dipendenti, faranno richiesta di essere iscritti nell’Albo Professionale.

Si deve tenere conto che, prima dell’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012, i Dipendenti Pubblici chiedevano l’iscrizione perché questo spesso li manteneva nel ruolo di tecnici specializzati all’interno dell’amministrazione, dando loro opportunità di avanzamento di carriera e progressione economica.

Per agevolare questa dinamica, presso i Collegi Territoriali furono costituiti gli “Elenchi Speciali” dove si andava ad iscrivere il Perito Agrario pubblico dipendente. Con l’entrata in vigore del D.P.R. 137/2012 questi elenchi sono scomparsi del tutto, ma non tutti gli iscritti all’Elenco Speciale sono confluiti nell’Albo.

D – Nel mentre si spera che questa intervista possa, indipendentemente dai buoni rapporti che intercorrono tra POLITICAdeMENTE, lei e il CNPA, possa servire a chiarire le nuove disposizioni, la ringraziamo e le formuliamo i migliori auguri di buon lavoro

R – Grazie di cuore. Vero è che probabilmente c’è ancora chi non sa che un Perito Agrario pubblico dipendente può finalmente iscriversi all’Albo professionale del Collegio territoriale, ma sicuramente il C.N.P.A., farà uno screening tra i Collegi territoriali per verificare se i Periti Agrari già iscritti negli Elenchi Specialisono transitati nell’Albo proofessionale. Speriamo bene che in futuro, con questa mia intervista serva a fugare ogni e qualsiasi dubbio.

Ordine Nazionale Periti e Periti Agrari Laureari Estratto: Iscrizione Albo Periti Agrari Dipendenti pubblici – Verbale n. 4-2019 del 17 Luglio 2019

Salerno, 14 Ottobre 2020

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