Investire sulla conciliazione per ridurre i costi della Sanità.
Le Asl, secondo gli indici Istat, hanno accumulato dal 2000 al 2008 disavanzo per circa 40 miliardi di euro dei quali 15 pesano sulle Regioni del sud, 13 per le Regioni del nord e 12 per le Regioni del centro a guidare questa disastrosa classifica: Lazio, Campania, Sicilia. Il disavanzo accumulato, precisa Giovanni Pecoraro, è dovuto a debiti verso tutti i fornitori privati del servizio sanitario nazionale.
La ricetta è molto semplice, continua Pecoraro, con l’entrata in vigore dal 20 marzo 2010 del D. Leg.vo 28, la procedura della conciliazione costituisce uno strumento estremamente efficace per la composizione amichevole dei contenziosi, nelle controversie civili e commerciali: esso infatti permette a chi ha interesse a tutelare i propri diritti disponibili, di amministrare il problema e di raggiungere una soluzione stragiudiziale soddisfacente per tutti.
Partecipando ad un incontro di conciliazione le aziende sanitarie e i debitori/creditori, volontariamente, decidono di farsi aiutare da un conciliatore, soggetto neutrale, indipendente ed imparziale, al fine di trovare un accordo, contribuendo così in modo positivo al raggiungimento dell’accordo stesso. Tutto ciò avviene nella più totale riservatezza, comporta costi contenuti e comunque, sempre pre-determinati, e soprattutto implica tempi brevi (max 120 giorni), costi di giustizia azzerati e possibilità di avere un verbale che omologato da una delle parti diventa sentenza che assume carattere di titolo esecutivo, valido per l’esproprio, ipoteca ecc., ulteriori vantaggi, dunque, considerata la lentezza “lumaca” dei tribunali ordinari.
Un esempio per tutti, per una controversia risolta attraverso l’ANPAR di valore fino a 5.000 euro il costo per parte, tra avvio di procedura conciliativa ( spese di segreteria) e compenso al conciliatore è di 90 euro, costo tra l’altro rimborsabile con il credito di imposta ai sensi dell’art. 17 del D.Leg. 28/2010.
Ora, se, si considerano i giudizi in corso, la cui sorta capitale è aumentata di oltre il 15% annuo, ben si comprende la necessità di chiamare a conciliare i debitori e i creditori delle aziende sanitarie o viceversa.
E per le nuove controverse? “Bisogna bloccarle sul nascere” – continua PECORARO – avviando attraverso la segreteria di un organismo iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, la procedura conciliativa, o da parte dell’azienda sanitaria appena riceve la lettera di messa in mora e/o prima di iniziare un contenzioso, nel caso di recupero di crediti o dal debitore/cittadino prima di avviare un giudizio ordinario, il quale volendo può partecipare personalmente alle sedute che, il conciliatore fissa.
Conciliatori ad hoc, che dovranno, necessariamente acquisire competenze specifiche in materia sanitaria, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni. Al riguardo, l’ANPAR si farà anche carico di adeguare opportunamente alla specificità della materia, che i prossimi D. M. prevederanno e che interessano gli “Organismi di Conciliazione” e gli “Enti di Formazione“.
In tutti i casi resta, inalterata l’ossatura del D. Leg.vo 28/2010, così come legiferato, riguardante l’intera attività di mediazione civile. Dove si fanno ogni giorno più pesanti le conseguenze delle controversie in materia di sanità pubblica è necessaria la libertà di conciliare attraverso organismi conciliativi che non hanno scopo di lucro e che hanno più cara la fede “del conciliare” piuttosto che il denaro.
Ufficio stampa Anpar
1. Dr.Marco Naponiello “Conciliatore Professionista” dal 7/marzo/2009-ORA LA CONCILIAZIONE E’ ORA,2010,OBBLIGATORIA IN TUTTE LE MATERIE CIVILISTICHE,(INTERESSANTE LE CONTROVERSIE DI DIRITTO SANITARIO, CHE A CAGIONE DI MOLTEPLICI COLPOSI ERRORI, E’ DIVENUTO TERRENO”FERTILE” DI CONTENZIOSI) TRANNE PER LO STATUS DELLE PERSONE, ERGO IL DIRITTO DI FAMIGLIA. SI DOVRA’ SOSTENERE UN CORSO (ancora facile)CON TRE PROVE SCRITTE ED UNA ORALE, ,E POI SE INTENZIONATI A ESERCITARE LA PROFESSIONE CI SI ISCRIVE AD UN ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ABILITATO CON RELATIVO ALBO. LA RIFORMA DEL GIUDICE DI PACE CHE ANDRÀ AI VOTI CAMERALI PRESTO, PREVEDE CHE I GIUDICI DI PACE AVRANNO ANCHE I COMPITI DI CONCILIAZIONE X EVITARE LA CONGESTIONE PRESSO LA MAGISTRATURA ORDINARIA, E DUNQUE L’ABILITAZIONE DA CONCILIATORE, X ORA SEMPLICE RISPETTO ALL’AVVOCATO, SI STA APPREZZANDO E FORSE VERRA’ CONSIDERATA optime COME TITOLO X LA DOMANDA SEMPRE COME GIUDICE DI PACE!rebus sic stantibus SON VINCOLATI, GLI AVVOCATI A DOVERE INFORMARE IL CLIENTE DELLA CONCILIAZIONE, MANDATO DA FAR FIRMARE, ED ANCH’ESSI A NORMATIVA VIGENTE NON POSSONO FARE DA CONCILIATORI E/O MEDIATORI, CHE SON SINONIMI, SE ABILITATI DA MENO DI ANNI 15. In limine litis,.. E’ SEMPRE UN TITOLO ABILITATIVO PUBBLICO, DA SFRUTTARE PURE NELLE DOMANDE E CONCORSI, (anche se la materia e dunque la professione) ANCORA in itinere,E QUINDI POCO REMUNERATIVA…X ORA!I.
IL CONCILIATORE E’ UNA FIGURA APPOSITA CREATA COME UN MEZZO PER NON INGOLFARE LA GIUSTIZIA ORDINARIA, IN ITALIA DOTATA DI PAROSSISTICA PESANTEZZA, MUTUATE DOPO DIVERI LUSTRI,DAI PAESI ANGLOSASSONI DI COMMON LAW, LE DISCIPLINE A.D.R. : ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS, SI SONO IMPOSTE PER SNELLEZZA E CONVENIENZA AD IMPRESE E FAMIGLIE,OLTRE CHE SINGOLI CITTADINI. IN NORD AMERICA E NEL COMMONWEALTH BRITANNICO. DA NOI QUESTI PROCEDIMENTI MEDIATORI SON COSA NUOVISSIMA, MA IN ALTRI ORDINAMENTI ISTITUTI, COME DETTO, DI VECCHIA DATA . IL TUTTO DIPENDERE DALL’INFORMAZIONE GENERALE, DALLA SENSIBILTA’ DEI CITTADINI VERSO IL NUOVO, IN ITALIA SEMPRE GUARDINGA, E IN ULTIMO DALLA CAPACITA’ DEGLI ATTORI DI SODDISFARE BENE ED IN TEMPI RAPIDI LE RICHIESTE. UNA CAUSA CIVILE ORDINARI ARRIVA ANCHE AD ANNI VENTI DI DURATA,E IL TEMPO E DENARO, IL DIRITTO TUTELATO”A BABBO MORTO” E’ PRIVO DI SENSO! DI FFERENZE CON L’ARBITRO: l’Arbitro e’ un vero e proprio giudice, ma privato, nel senso che ricalca il diritto pedissequamente, ma con tempi,1°grado, di molto ridotti, stabilisce torti e ragioni delle parti e di solito è collegiale e raramente monocratico. Il Conciliatore di contro, è quasi sempre monocratico, (ILCONCILIATORE PUO’ ESSERE ANCHE ARBITRO IN ALTRE OCCASIONI) assomiglia ad un mediatore che deve far incontrare le parti, tentando di salvare il rapporto come prima cosa, e non è obbligato a seguire il diritto codificato, può discostarsene con le avvedute cautele per equità, avendo il privilegio di CREARE, la norma “ad hoc”, per il caso concreto. Non stabilisce il torto e la ragione, preliminarmente propone una sua PROPOSTA alle parti, puo’ sentirle separatamente etc.Orbene per una migliore analisi e visione informatevi cul web.,e noteetei come l’espansione delle materie civilistiche, fino a ieri facoltative, siano divenute obbligatorie ad oggi, tranne come accennato sopragli status personali,prerogativa del giudice ordinario(vedi a pie’) e ci sono progetti per estendere la conciliazione in altri campi, Penale per esempio, piccolissimi reati (bagatellari) come ingiuria diffamazione, per evitare il congestionamento della macchina Ordinaria della giustizia!
La giurisdizione volontaria è una attività esercitata da un giudice.
Questo tipo di attività giurisdizionale è stata come amministrazione pubblica del diritto privato esercitata da organi giudiziari, ha una funzione diversa da quella della tutela giurisdizionale ed è prossima all’attività amministrativa: non tende ad attuare diritti, ma semplicemente ad integrare o realizzare la fattispecie costitutiva di uno stato personale o familiare ( es: la separazione consensualedei coniugi che deve essere omologata da tribunale o all’adozione di persone maggiori di età che si attua con decreto del tribunale in camera di consiglio) o di un determinato potere (es: l’autorizzazione del giudice tutelare che consente di alienare i beni appartenenti al minore) o della vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di una persona giuridica (es: iscrizione di una Spa nel registro delle imprese) etc
Il decreto con cui i provvedimenti vengono adottati acquisterà efficacia una volta decorsi i termini senza che vi sia stato proposto reclamo. Ulteriore peculiarità della giurisdizione volontaria è insita nel fatto che a norma dell’art. 742 c. p. c “i decreti emessi possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca. ” Non constatando di una disciplina autonoma i procedimenti di giurisdizione volontaria seguono le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio.
.