Sentenza del Consiglio di Stato sulla Progressioni verticali dei dipendenti nel comune di Eboli.

EBOLI – Riceviamo e volentieri pubblichiamo la Sentenza del Consiglio di Stato che ha visto i dipendenti opporsi con ricorso al il Tar per la Campania, sezione di Salerno, avverso il bando e gli atti della procedura, indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004, riservata al personale interno, inquadrato nella categoria C, per la progressione verticale alla superiore categoria “D”. 

consiglio di stato palazzo spada

 Il giudice di primo grado, ha stabilito che la progressione verticale indetta con determina del Responsabile del servizio Risorse Umane si sarebbe dovuta svolgere secondo le regole dettate dagli artt. 88 e seguenti del Regolamento comunale sugli uffici e sui servizi approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 221 dell’1.7.2004, e non secondo la disciplina di cui al Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera giuntale n. 414 del 24.12.2003, in quanto abrogato e sostituito integralmente dal successivo regolamento. 

La differenza principale tra le previsioni dei due regolamenti consiste nel fatto che la procedura contestata è stata svolta sulla base delle prove e dei requisiti di anzianità previsti nel regolamento del 2003, mentre alla luce del regolamento, ritenuto applicabile dal Tar, si sarebbe dovuto valutare i c.d. crediti professionali. 

……………….  …  ………………… 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) 

ha pronunciato la presente 

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8622 del 2008, proposto da:
Comune di Eboli, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Abbamonte, Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso Studio Titomanlio Abbamonte in Roma, via Terenzio N. 7; 

contro 

Pendino Erminia, rappresentato e difeso dagli avv. Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso G. Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N. 11; 

nei confronti di 

Buccella Nelso, Mandia Francesco, Chiagano Raffaele, Falcone Flavia, Sammartino Annamaria, Gaudieri Maria Severina, Di Serio Anna, Tarantino Giovanni, Casiello Armando, Pandolfi Mario, Cuozzo Luisa, Nunziante Gennaro, Turi Nicola, Mazzini Giuseppe, Bottiglieri Rosa; 

Sul ricorso numero di registro generale 8899 del 2008, proposto da:
Mandia Francesco, Cuozzo Francesco, Buccella Nelso, Rocca Vito, Pandolfi Mario, Astone Carlo, De Nigris Sergio, Casiello Armando, Viscido Gilda, Corsetto Vincenzo, Fine Antonio, Cerullo Vito, Gaudieri Maria Severina, Mazzini Giuseppe, Carpigiani Lucia, Bottiglieri Rosa, Lemmo Maria, Falcone Flavia, Di Stefano Lucia, Sammartino Annamaria, Bruno Damiano, rappresentati e difesi dagli avv. Marcello Fortunato, Franco Gaetano Scoca, con domicilio eletto presso Franco Gaetano Scoca in Roma, via Giovanni Paisiello 55; 

contro 

Comune di Eboli; 

nei confronti di 

Pendino Erminia, rappresentato e difeso dagli avv. Sabato Criscuolo, Ennio De Vita, Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso Giovanni Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N.11;
Cuozzo Luisa, Di Serio Anna, Nunziante Gennaro, Pandolfi Mario, Tarantino Giovanni, Turi Nicola, Chiagano Raffaele; 

per la riforma 

della sentenza del Tar Campania – Salerno Sez. II n. 01980/2008, resa tra le parti, concernente CONCORSO INTERNO 7 POSTI FASCIA -D- AREA TECNICA. 

Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 marzo 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, Fiorentino, su delega dell’avv. Paolino, De Vita e Pellegrino; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: 

FATTO e DIRITTO 

1. Con l’impugnata sentenza il Tar per la Campania, sezione di Salerno, ha accolto un ricorso proposto da un dipendente del comune di Eboli avverso il bando e gli atti della procedura, indetta con determinazione del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004, riservata al personale interno, inquadrato nella categoria C, per la progressione verticale alla superiore categoria “D”, respingendo il ricorso incidentale proposto da altro dipendente vincitore del concorso. 

Con autonomi ricorsi in appello altri dipendenti comunali e il comune di Eboli hanno impugnato tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati. 

Il ricorrente di primo grado si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione dei ricorsi in appello. 

All’odierna udienza le cause sono state trattenute in decisione. 

2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 

3. L’oggetto del giudizio è costituito dalla contestazione di una procedura concorsuale, indetta dal comune di Eboli per il passaggio di propri dipendenti dalla fascia “C” alla fascia “D”. 

Secondo il giudice di primo grado, la progressione verticale indetta con determina del Responsabile del servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004 si sarebbe dovuta svolgere secondo le regole dettate dagli artt. 88 e seguenti del Regolamento comunale sugli uffici e sui servizi approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 221 dell’1.7.2004, e non secondo la disciplina di cui al Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera giuntale n. 414 del 24.12.2003, in quanto abrogato e sostituito integralmente dal successivo regolamento. 

La differenza principale tra le previsioni dei due regolamenti consiste nel fatto che la procedura contestata è stata svolta sulla base delle prove e dei requisiti di anzianità previsti nel regolamento del 2003, mentre alla luce del regolamento, ritenuto applicabile dal Tar, si sarebbe dovuto valutare i c.d. crediti professionali. 

Gli appellanti eccepiscono in via preliminare l’inammissibilità sotto vari profili del ricorso di primo grado e, nel merito, sostengono che il regolamento del 2004 non era ancora entrato in vigore alla data di indizione del bando e che comunque non era applicabile alla progressione verticale in questione, disciplinata dallo specifico regolamento del 2003 e dalle sue disposizioni di prima applicazione. 

Sostengono inoltre l’illegittimità del regolamento del 2004, impugnato in via incidentale in primo grado dai dipendenti vincitori del concorso. 

In primo luogo, si rileva che le eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo non sono fondate, in quanto la partecipazione al concorso da parte dei ricorrenti non ha costituito alcuna acquiescenza rispetto ad atti ancora non immediatamente lesivi (il bando) e né vi era alcuna necessità di impugnare la rideterminazione della pianta organica o di integrare il contraddittorio nei confronti di soggetti che hanno partecipato ad altre procedure a seguito della copertura dei posti con il concorso in questione. 

Parimente infondata è l’eccezione di inammissibilità dell’appello perché proposto in forma collettiva, in quanto le parti private appellanti hanno fatto valere il loro interesse a contrastare – per lo più quali vincitori del concorso – l’annullamento della procedura e ciò è sufficiente a radicare l’interesse all’impugnazione, anche qualificando in parte la stessa come appello di terzo (peraltro, l’eccezione riguarda solo alcuni appellanti privati e non è quindi idonea porre in dubbio l’ammissibilità dell’appello delle altre parti e ovviamente del comune). 

4. Passando al merito della controversia, il Collegio condivide la tesi degli appellanti in ordine alla inapplicabilità alla procedura in esame del regolamento del 2004. 

Anche prescindendo dalla questione della individuazione della data di entrata in vigore del regolamento, risulta decisivo il fatto che la generale clausola di abrogazione delle norme incompatibili (art. 161) non è idonea a travolgere l’intero regolamento del 2003, quanto meno con riferimento alle sue disposizioni di prima applicazione. 

Innanzitutto, il regolamento approvato con delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003, applicato dal Comune, ha introdotto una disciplina speciale per le sole progressioni verticali, mentre con la deliberazione del 2004 è stato in via generale sostituito il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

Tale elemento costituisce un primo indice della specialità del regolamento del 2003, rispetto a quello del 2004, che ha sostituito un precedente regolamento del 1998, già vigente alla data di approvazione della disciplina delle progressioni verticali, ma non ha espressamente abrogato o sostituito anche quest’ultima. 

A conferma di ciò, con la deliberazione di approvazione del regolamento del 2004 è stato espressamente revocato il solo regolamento approvato con atto di G.C. n. 185 del 19.3.1998, che è appunto il precedente regolamento degli uffici e dei servizi. 

Con la generale clausola di abrogazione implicita, contenuta nell’art. 161 del regolamento del 2004, è stata prevista la “disapplicazione” di “tutte le norme regolamentari e i provvedimenti incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, anche se emanate da organi diversi dalla giunta, qualora si riferiscano a materie che in base all’ordinamento vigente siano disciplinate o riconducibili al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”. 

Trattandosi di una generica clausola di chiusura, l’incompatibilità deve risultare in modo chiaro e inequivoco. 

Anche ammettendo che l’art. 78 del nuovo regolamento abbia inteso introdurre per le progressioni verticali l’accertamento di professionalità, valutabile in base ai crediti professionali, va rilevato che in base agli atti prodotti dagli appellanti risulta che la procedura concorsuale in questione costituisce la prima progressione verticale successiva al regolamento del 2003 e, quindi, la prima applicazione 

di tale regolamento ed è, pertanto, disciplinata dall’art. 13 di tale atto (norma transitoria). 

Tale disposizione transitoria riduce, in sede di prima applicazione, il requisito dell’anzianità nella qualifica, lasciando ferme le altre previsioni “a regime” del regolamento per le progressioni verticali e, di conseguenza, comporta che le prime progressioni avvengano sulla base di tale regolamento, ridotta l’anzianità nella qualifica. 

Tale previsione non si pone in termini di incompatibilità con il regolamento degli uffici e dei servizi e in alcun modo è intaccata da tale regolamento, che non si occupa del sistema transitorio e di prima applicazione; né può essere condivisa la tesi, secondo cui la procedura in questione doveva essere regolata in parte dal nuovo regolamento per il profilo attinente ai crediti professionali e in parte da quello delle progressioni verticali per la minore anzianità, non essendovi alcuna disposizione che consenta tale commistione. 

Deve, dunque, ritenersi che la procedura in questione sia stata legittimamente indetta in base al regolamento del 2003, trattandosi della prima applicazione dello stesso, peraltro non soggetta ad alcun termine perentorio. 

Restano così assorbite per carenza di interesse le ulteriori censure, dedotte dagli appellanti, anche con riguardo alla legittimità del regolamento del 2004. 

5. Devono invece essere esaminati i motivi, assorbiti in primo grado e riproposti in questa sede dalle parti appellate, che sono comunque privi di fondamento per le seguenti ragioni: 

a) la necessità di valutare i crediti professionali, i precedenti di servizio e le mansioni svolte poteva derivare dalla (qui esclusa) applicabilità del regolamento del 2004, ma non può costituire autonomo vizio della procedura disciplinata dal regolamento del 2003, in assenza di alcuna disposizione che imponga tale valutazione; 

b) non sussiste la violazione dell’art. 9 del regolamento del 2003 per una presunta omessa indicazione delle prove del concorso, in quanto l’art. 6 del bando contiene il programma di esame, il cui contenuto è indicato nelle prove di praticità e/o abilità inerenti allo svolgimento delle funzioni per le quali è indetta la selezione e rinvia all’art. 7 del regolamento delle progressioni verticali per la dimostrazione delle cognizioni specialistiche, oltre a far riferimento all’accertamento della capacità di autonomia nelle procedure informatiche relative a una serie di programmi specificatamente menzionati; 

c) non sussiste neanche la violazione dell’art. 35 del d. lgs. n. 165/01 per il fatto che il segretario comunale, componente della commissione, era anche consigliere provinciale; al riguardo, nel contrasto tra una interpretazione più restrittiva (Cons. Stato, V, n. 4056/02) e più ampia (Cons. Stato, V, n. 6526/03) del divieto previsto dall’art. 35, risulta prevalente il fatto che il regolamento del 2003 prevede espressamente la necessaria presenza nella commissione del segretario comunale senza alcuna limitazione con conseguente applicabilità di tale previsione, peraltro non contestata. 

6. In conclusione, i ricorsi in appello devono essere accolti e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere respinto il ricorso di primo grado. 

In considerazione della novità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie i ricorsi in appello indicati in epigrafe, previa riunione degli stessi e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado. 

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2010 con l’intervento dei Signori: 

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF 

Filoreto D’Agostino, Consigliere 

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore 

Adolfo Metro, Consigliere 

Angelica Dell’Utri, Consigliere 

Il Segretario 

  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 20/04/2010 

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) 

Il Dirigente della Sezione

7 commenti su “Sentenza del Consiglio di Stato sulla Progressioni verticali dei dipendenti nel comune di Eboli.”

  1. Indiscrezioni parlano di una querela al Giornalista Antonio Elia da parte del Comune di Eboli, Leggi: Conferenza stampa di Cariello pubblicata sulla Città il giorno 25 Aprile 2010!!! Elia ha secondo l’articolo gonfiato le parole di Cariello sulla sentenza del Consiglio di Stato dicendo che potrebbe essere stata alterata la Sentenza!! Grave affermazione.

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  2. La Commissione speciale P.I. presso il Consiglio di Stato, esprime il proprio parere in un settore nevralgico già oggetto di diversi interventi nomofilattici delle Sezioni Unite e di un revirement giurisprudenziale maturato attraverso l’intervento della Corte Costituzionale, (Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte cost. 16 maggio 2002, n. 194; Corte cost. 23 maggio 2002, n. 218; Corte cost. 23 luglio 2002 n. 373; Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274).

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze richiede il consulto del Supremo Consesso amministrativo con riguardo al concetto giuridico di “assunzione” al fine della esatta applicazione delle norme recanti il cd. blocco delle assunzioni, (all’art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311): segnatamente, se in suddetto concetto debba farsi rientrare anche la cd. progressione verticale, ovvero il passaggio tra diverse aree di inquadramento.

    Come noto, un iniziale orientamento della Corte di Cassazione distingueva tra le procedure dirette all’instaurazione del rapporto di lavoro (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice amministrativo) e le procedure volte a consentire la progressione di carriera di lavoratori già dipendenti dall’amministrazione (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice ordinario). I concorsi interni venivano qualificati come procedimenti negoziali di esercizio dello ius variandi della pubblica amministrazione e quindi come atti gestionali o di micro-organizzazione di cui all’art. 5 comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001.

    Tale indirizzo era stato poi censurato dalla Corte Costituzionale che aveva posto l’attenzione sulla regola del pubblico concorso come principio costituzionale ineludibile, e, pertanto, da evadere solo qualora la progressione non determinasse una novazione del rapporto di lavoro. Le direttive del Consulta avevano, quindi, portato ad un revirement della Cassazione, la quale aveva rivisitato il proprio orientamento distinguendo tra concorsi misti, concorsi per soli esterni e concorsi interni. Nei primi due casi la regola del concorso rimaneva ferma, nell’ipotesi di concorsi cd, interni, invece, essa poteva venire meno se si trattava di una progressione nell’ambito della stessa area. Diversamente, tornava ad essere vincolate la procedura concorsuale.

    Nell’occasione, la Commissione recepisce l’indirizzo che costituisce ormai uno ius receptum, a seguito del copioso intervento delle Corti Superiori, (ex pluribus:. Consiglio di Stato nelle sentenze nn. 1355, 1356 e 1357 del 2005; Cass. SS.UU. n. 10183 del 26.5.2004; Cass. SS.UU. n. 15403 del 15.10.2003; T.A.R. Lazio n. 3756 del 4.5.2004; da ultimo Cassazione Sezioni Unite Ordinanza 20 maggio 2005, n. 10605).

    Il quadro che ne discende è quello già evidenziato, in occasione della pronuncia TAR Salerno, sezione II, 1° aprile 2005, n. 378:

    1. PROCEDURE DI RECLUTAMENTO: Accesso al pubblico impiego ab externo – Blocco assunzioni

    GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

    2. CD. PROGRESSIONI VERTICALI: passaggio tra aree di inquadramento diverse – Blocco Assunzioni

    GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

    3. CD. PROGRESSIONI ORIZZONTALI: passaggio da un profilo lavorativo ad un altro ma nella stessa area professionale

    GIURISDIZIONE ORDINARIA

    4. PROCEDURE MISTE: aperte ad esterni ed interni

    GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA

    Nel concetto di “assunzione”, dunque, non ricadono solo le procedure volte ad instaurare per la prima volta il rapporto lavorativo ma anche quelle finalizzate a realizzare la cd. progressione verticale, ovvero il passaggio tra aree di inquadramento differenti.

    La conseguenza di quanto esposto è che soggiacciono al blocco delle “assunzioni” di cui all’art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche le succitate progressioni cd. verticali da un’area ad un’altra poiché, “anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il nomen della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto”.

    Ad avviso del Consesso, “tale interpretazione appare, peraltro, secondo il Collegio, necessitata alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall’art. 97 Cost. nella lettura di “diritto vivente” operata dalla Corte costituzionale, secondo la quale la norma ivi contenuta, secondo cui ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione, si accede “mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge”, impone che il concorso costituisca la regola generale per l’accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso “il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione”.

    La qualificazione delle progressioni verticali in termini di “assunzioni” determina, come già evidenziato, anche conseguenze sul piano della giurisdizione, poiché le procedure concorsuali non in regime privatistico ricadono nella iurisdictio del G.A. : “La giurisdizione sulle controversie inerenti ai concorsi interni si ripartisce tra giudice amministrativo e giudice ordinario a seconda che la procedura sia preordinata a passaggi di area o fascia funzionale, da intendersi nel senso di passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore (c.d. progressioni verticali), ovvero a una semplice progressione economica nell’ambito della medesima area o fascia (c.d. progressione orizzontale)”, (già T.A.R. Lazio, 04/11/2004 in Giur. It., 2005, 631).

    (Altalex)

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  3. leggete e chiaritevi le idee:

    LUIGI OLIVERI
    La conformità costituzionale della concezione monistica
    della carriera alle dipendenze della pubblica amministrazione
    (note a margine di Corte costituzionale, sentenza 16 maggio 2002, n. 194*)

    La sentenza della Corte costituzionale 16 maggio 2002, n. 194* rappresenta un fondamentale punto di riferimento ai fini delle riflessioni relativi all’applicazione degli istituti normativi e contrattuali, finalizzati a disciplinare la “carriera” alle dipendenze della pubblica amministrazione.
    Sebbene, infatti, la sentenza non faccia altro che ribadire per l’ennesima volta un indirizzo storicamente sempre seguito dalla Consulta, da ultimo sottolineato con la celeberrima sentenza 1/1999 (della quale la 194/2002 non è che la “conferma”), è di notevole rilievo il dato temporale.
    Si sarebbe potuto pensare che le riflessioni proposte nel ’99 dalla Consulta rispetto all’istituto dei concorsi interni, oggi sostituito con le progressioni verticali, fossero influenzate dalla considerazione che la “privatizzazione” del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione non era ancora giunta a regime. Era lecito dubitare che la Corte, una volta affermatasi e radicatasi la riforma condotta con il D.lgs 80/1998, avrebbe potuto cambiare il suo indirizzo, in considerazione:
    1) dell’iniziale affermazione della giurisdizione ordinaria (da parte anche dei giudici amministrativi) in merito alle controversie relative alle progressioni verticali;
    2) dell’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali hanno disciplinato in maniera estesa l’istituto della progressione verticale come strumento per lo sviluppo della carriera dei dipendenti pubblici.
    In effetti, non sono mancati interpreti (1) che hanno visto nelle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del D.lgs 165/2001* e nelle disposizioni contrattuali sulla progressione verticale l’estensione anche al comparto pubblico della concezione monistica del rapporto di lavoro o, più correttamente, l’istituto dell’inquadramento unico, secondo il quale in base all’applicazione dello ius variandi del datore di lavoro, l’assegnazione a mansioni proprie di profili superiori, nel rispetto delle previsioni contrattuali, consente al dipendente privato di assurgere progressivamente a tutte le qualifiche della carriera (2).
    Sta di fatto che nei tre anni intercorsi tra la sentenza 1/1999 e la pronuncia 194/2002 non solo la Consulta non ha affatto modificato il proprio orientamento rispetto ai concorsi interni, ma sono anche avvenuti alcuni altri fatti:
    1) i giudici amministrativi stanno progressivamente tornando ad affermare la propria giurisdizione sulle progressioni verticali, considerando che dette procedure non sono di natura negoziale, ma sono assimilabili a quelle concorsuali (3);
    2) sempre i giudici amministrativi (vedi Tar Calabria Catanzaro, Sez. II, 11 marzo 2002, n. 567 e 568) hanno espressamente sancito l’illegittimità delle programmazioni delle assunzioni effettuate utilizzando esclusivamente l’istituto della progressione verticale;
    3) si è assistito, nel corso di questi ultimi anni, ad un chiarissimo fenomeno di riduzione delle procedure concorsuali pubbliche (basta guardare le serie concorsi della Gazzetta Ufficiale), cui ha fatto fronte l’esponenziale incremento delle procedure di progressione verticale o di riqualificazione dei dipendenti, che, insieme con le procedure per la progressione orizzontale e la valutazione ai fini dell’erogazione del salario accessorio, sono divenute o stanno per divenire uno dei fondamentali “carichi” di lavoro delle pubbliche amministrazioni, a detrimento del compito di erogazione di funzioni e servizi ai cittadini. Il tutto, per altro, aggravato dalle fortissime e prolungate tensioni interne tra dipendenti, che dette procedure comportano inevitabilmente.
    La sentenza 194/2002 nella sua stringatezza e lucidità appare, per questo, dirompente, pur nella sua sostanziale assenza di “novità”. Non fa altro, in effetti, che ribadire alcuni concetti assolutamente fondamentali (cioè posti a fondamento) dell’ordinamento dell’amministrazione pubblica, ovvero:
    1) secondo i principi costituzionali in materia di organizzazione dei pubblici uffici, l’accesso agli impieghi avviene per concorso pubblico;
    2) poiché i passaggi da una categoria professionale ad un’altra comporta l’assunzione ad un nuovo impiego, di regola detti passaggi debbono soggiacere ai principi concorsuali, ed essere effettuati tramite concorso pubblico
    3) il concorso pubblico è considerato dalla Costituzione il sistema migliore per selezionare i soggetti potenzialmente più capaci di svolgere le funzioni relative ai posti vacanti;
    4) il concorso pubblico rappresenta il sistema di selezione che meglio può garantire il rispetto dell’efficienza dell’amministrazione, in quanto vieta arbitrarie restrizioni alla partecipazione a soggetti potenzialmente in grado di assurgere agli impieghi pubblici;
    5) il sistema delle carriere, nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, non esiste;
    6) il ricorso a sistemi di selezione di soggetti già alle dipendenze della pubblica amministrazione attraverso procedure che riservino loro i posti è ammissibile a patto che sia ristretto a significative ipotesi nelle quali si dia conto delle motivazioni che inducono a considerare tale forma di selezione, da considerare eccezionale, preferibile a quella ordinaria del concorso pubblico;
    7) in ogni caso, la valutazione dell’anzianità come elemento per la progressione di carriera non può assumere un valore tale da stravolgere il significato della selezione, sì da attribuire maggiore, se non esclusivo, rilievo ad un dato oggettivo, la permanenza in servizio, che di per sé non può garantire una verifica dei requisiti attitudinali allo svolgimento di funzioni differenti da quelle svolte per anni.
    Nulla di nuovo sotto il sole. Proprio per questo, però, la sentenza in pieno 2002 non può non essere vista come un secco, duro monito a teorie “moderniste” che si fondano su un ossimoro: la privatizzazione del pubblico impiego.
    E’ vero che il legislatore degli ultimi anni ha innovato il sistema organizzativo del pubblico impiego, avvicinandolo a quello dell’impiego privato (anche se è tutto da dimostrare che ciò solo basti a rendere più efficiente la gestione della cosa pubblica, considerando che manca la “vendita” dei prodotti e dunque il raffronto di una “produzione” come parametro dell’efficienza, così come manca il “fatturato”, mentre restano le influenze proprie delle scelte politiche, non sempre in linea con criteri gestionali aziendalistici).
    Ma è anche vero che non si è assistito ad una totale e completa assimilazione delle regole pubbliche a quelle private. Il D.lgs 165/2001 ed i contratti collettivi rappresentano un sistema di disciplina del rapporto di lavoro largamente derogatorio al diritto comune, che, pur essendo considerato espressamente fonte della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nella sostanza occupa spazi francamente residuali se non proprio marginali di detta disciplina. L’esempio sotto gli occhi di tutti è la peculiare regolamentazione delle mansioni superiori, assolutamente derogatorio all’articolo 2103 del codice civile.
    Ancora più vistosa è la differenza tra la peculiare disciplina della “carriera” nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico, rispetto a quella privata, trattata esplicitamente in modo completamente diverso dall’ambito privato sia dalla Costituzione, sia dal D.lgs 165/2001, sia dai contratti collettivi, eppure ritenuta da molti coincidente con quella privata, in base a considerazioni interpretative comunque non legate al dato testuale del vigente ordinamento. E la sentenza 194/2002 della Consulta sta a dimostrarlo.
    Discorso del tutto diverso è considerare se la legislazione vigente, se la Costituzione vigente, siano adeguate ad un’organizzazione dei pubblici uffici efficiente. E’ assolutamente legittimo ritenere che ciò non sia, spingendo per un’ulteriore passo riformatore che assimili in modo ancor più marcato il lavoro pubblico a quello privato, in modo che si elimini l’istituto del concorso pubblico e si introducano sistemi selettivi differenti. Pare meno corretto, però, desumere detta conclusione dal dato normativo vigente. Il quale, letto alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, mette in rilievo alcuni punti.
    Il concorso pubblico è e resta la regola (4) per la disciplina della “carriera” nella p.a. e per l’accesso alla medesima. Lo si desume dall’articolo 97, comma 3, della Costituzione, nonché dall’articolo 35, comma 1, lettera a), del D.lgs 165/2001 che per essere interpretato in modo conforme a Costituzione non può che essere letto nel senso che l’accesso mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno è il metodo prioritario ed ordinario di reclutamento. Sicchè l’accesso attraverso procedure non selettive che non garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno non è legittimo e non è conforme a Costituzione.
    E l’accesso dall’esterno in misura adeguata non pare, alla luce della sentenza 194/2002, possa essere considerato tale se detta misura sia ristretta ad una soglia del 30%. Se la Costituzione prevede all’articolo 97, comma 3, che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga per concorso pubblico, si ha una piuttosto chiara traccia che il principio desumibile è quello della prevalenza del concorso pubblico, sicchè la misura per essere adeguata dovrebbe sempre e comunque essere superiore alla soglia del 50%.
    Ancora, se la modalità di reclutamento deve prioritariamente essere di natura selettiva, per verificare l’attitudine del candidato a rivestire una funzione lavorativa di un certo tipo, l’anzianità non può essere né il criterio valutativo esclusivo, né quello prevalente.
    Posto che non si applica al rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione l’istituto dell’inquadramento unico, come attesta inequivocabilmente il fatto che per accedere da una qualifica ad un’altra occorre una procedura selettiva, allora il sistema selettivo deve discostarsi il più possibile dall’anzianità.
    Non solo perché se così non fosse il ricorso all’anzianità sarebbe “abnorme”, come lo ha dichiarato la Consulta con la sentenza 194/2002. Ma anche per una serie di considerazioni di natura normativa.
    Infatti, nessuna disposizione normativa o contrattuale considera l’anzianità come elemento che dimostra l’attitudine allo svolgimento di funzioni e mansioni diverse da quelle attuali.
    Per assurdo, nel CCNL del comparto enti locali in data 31.3.1999 l’anzianità non è presa in considerazione nemmeno ai fini della progressione orizzontale, strumento volto a compensare la maggiore abilità conseguita nello svolgimento delle mansioni attinenti alla categoria di appartenenza e non al “salto” di categoria. L’articolo 5 del citato contratto si riferisce alla valutazione dei risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento, all’impegno ed alla qualità della prestazione individuale, nonché, per le progressioni nell’ambito della categoria D e per i passaggi alle posizioni B6 e C4, al particolare impegno e qualità delle prestazioni svolte, con riferimento ai rapporti con l’utenza, al grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, alla capacità di adattamento ai cambiamenti, alla flessibilità, all’iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro. Nessun cenno all’anzianità. Solo una considerazione dell’esperienza acquisita, ma esclusivamente per i passaggi in B2 e C2 e per la categoria A. Ma l’esperienza acquisita non è coincidente con l’anzianità, giacché è una valutazione di qualità dell’esperienza professionale, rispetto alla quale l’anzianità è solo una componente, non necessariamente decisiva.
    Non si vede, dunque, quale fondamento possa avere la tesi secondo la quale l’anzianità debba trovare rilievo ai fini dei concorsi interni o progressioni verticali, posto che si tratta di procedure volte al futuro, rispetto alle quali gli elementi per la progressione orizzontale e l’anzianità non possono avere che un rilievo limitato all’eventuale valutazione di titoli di servizio. Il diverso giudizio sull’idoneità alla copertura del posto messo a concorso deve riguardare, invece, l’indagine relativa al possesso delle cognizioni necessarie a svolgere i nuovi compiti nel migliore dei modi. E’ un’analisi del potenziale, non una valutazione dell’attività svolta.
    Inoltre, che la progressione verticale sia alternativa ma subordinata al concorso pubblico lo dimostra anche l’articolo 4, comma 4, del CCNL in data 31.3.1999, norma che troppo spesso viene lasciata nell’oblio. Tale disposizione prevede che “anche i posti messi a selezione ai sensi del comma 1 sono coperti mediante accesso dall’esterno se la selezione stessa ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all’interno le professionalità da selezionare”.
    Pertanto, a mente del citato articolo 4, comma 4:
    1) non esiste alcun obbligo da parte delle amministrazioni di attivare la progressione verticale prima del pubblico concorso. Infatti, la progressione è subordinata all’esistenza di professionalità tali da mostrare una potenziale capacità di assumere le nuove funzioni nella categoria superiore. In caso contrario, la progressione verticale non può essere attivata;
    2) in conseguenza di quanto sopra, prima di stabilire nel piano occupazionale che un certo posto vacante debba essere coperto mediante progressione verticale, occorre accertare l’esistenza di professionalità potenzialmente idonee;
    3) a questo fine occorre avere ed aggiornare una banca dati del personale, nella quale confluiscano elementi valutativi ulteriori e diversi rispetto a quelli utili per la progressione verticale. In particolare, il titolo di studio (anche se la progressione verticale non lo richiede come elemento presupposto), la maturazione di esperienze concrete nell’espletamento di parte delle mansioni della categoria superiore legittimamente assegnate, crediti formativi finalizzati all’acquisizione di una conoscenza approfondita delle cognizioni necessarie all’esercizio delle maggiori e diverse competenze previste per la categoria superiore, la comparazione tra detti elementi curriculari ed i posti effettivamente vacanti;
    4) le progressioni verticali, pertanto, dovrebbero essere comunque ristrette solo alle professionalità effettivamente esistenti e rilevate e non aperte all’intero personale;
    5) in ogni caso, si deve trattare di una selezione “seria”, tranciante, tanto da potersi concludere con un nulla di fatto, sicché si proceda per la strada maestra del concorso.
    Un’ultima considerazione fa da corollario. A monte di tutto sta anche l’articolo 3 della Costituzione, che accompagnato ai principi del buon andamento e dell’accesso per concorsi dovrebbe rendere evidente che con questa carta costituzionale il reclutamento aperto al pubblico è elemento non solo di efficienza dell’amministrazione, in quanto consente di selezionare i più abili, ma mette anche in condizioni di tendenziale parità i cittadini, in quanto limita la rendita di posizione di coloro che già sono alle dipendenze dell’amministrazione pubblica. I quali possono, è vero, trovare nel pubblico concorso un “tappo” al loro percorso di carriera, ma tuttavia possono comunque concorrere pur sempre ai pubblici concorsi, mentre i cittadini sono radicalmente esclusi dalle procedure selettive interne, a prescindere dal loro curriculum.
    Non si dica che il sistema concorsuale non ha sempre dato buona prova di sé. Occorre, infatti, allo scopo dimostrare che la modalità selettiva interna sia scevra da interferenze (raccomandazioni), scelte arbitrarie, risultati non soddisfacenti. Ma tale dimostrazione appare molto difficile.
    La strada per superare, comunque, il concorso, qualora lo si voglia considerare il lavacro, la “forma” che nasconde ipocritamente una “sostanza” di abusi o scelte arbitrarie, c’è: abrogare l’articolo 97 della Costituzione e consentire anche alle amministrazioni pubbliche di scegliere il personale in base a valutazioni assolutamente di diritto comune. La nomina come senatore del famoso cavallo di Caligola fece scalpore soprattutto perché operata dall’imperatore, nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni, non tanto come fatto in sé. Qualsiasi soggetto privato può, evidentemente, scegliere di affidare la propria organizzazione del lavoro a cavalli o soggetti validi, visto che rischia il proprio denaro. Dall’amministrazione pubblica, che invece utilizza risorse non proprie, sarebbe lecito aspettarsi almeno una selezione di cavalli “di razza”. Ma questa è politica.

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  4. Sono vari giorni che leggo sui quotidiani di Eboli artcoli inerenti ai concorsi attivati attraverso le progressioni verticali, e dei vari scontri che seguono. Leggo adesso anche la sentenza del Consiglio di Stato, che mi par essere molto ma molto evasiva.
    Mi appare però giusto che sia spostata anche la sentenza del TAR DI SALERNO, così che tutti possano capire, peraltro ne vale la pena, vi assicuro è una sentenza degna di encomi e faccio tutti i miei complimenti al relatore “GAUDIERI” per aver sviscerato bene la situazione, ma voglio anche complimentarmi con i quattro dipendenti perdenti, che di coraggio ne hanno avuto, e voglio loro dare coraggio e dire che molti cittadini sono a loro vicini, davvero complimenti. Vorrei adesso rivolgermi al Signor Sindaco, che oltre ad essere uomo di giustizia è anche datore di lavoro dei suddetti dipendenti, “quando il TAR respingeva il ricorso del Comune, non era più giusto indire di nuovo il concorso ? Probabilmente avrebbero vinto gli stessi, però Sindaco, perchè accanirsi fino ad andare al Consiglio di Stato, spendendo i nostri soldi, per accontentare 22 persone ?quanto ci è costata questa sentenza? e lo dico in tutti i sensi.L’Ente che ci ha guadagnato, se avevano ragione avrebbero vinto anche il nuovo concorso o no? Allora la cosa mi appare alquanto oscura. forse qualcuno ha ragione.
    Visto allora che non è apparsa la sentenza del Tar voglio pubblicarLA- TAR DI SALERNO N.SENTENZA 1977 DEL 2008

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  5. comunale intimata e del controinteressato;
    Visto il ricorso incidentale proposto da Corsetto Vincenzo;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Relatore alla pubblica udienza del 31 gennaio 2008 il consigliere dott. Francesco Gaudieri;
    Uditi altresì gli avvocati come da verbale d’udienza;
    FATTO E DIRITTO
    1.- Con l’atto notificato il 9.11.2004, depositato il 29.11.2004, il nominato in epigrafe, dipendente del Comune di Eboli, premesso :
    di aver partecipato al bando di selezione, indetto con determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004, riservato al personale interno, inquadrato nella categoria C, per la progressione verticale di n. 7 dipendenti alla superiore categoria “D” dell’area tecnica;
    che la selezione si è svolta con l’applicazione delle regole del pregresso regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera di G.C. n. 414 del 24.12.2003, abrogato e sostituito, a far data dall’1.7.2004 dalle sopravvenute disposizioni del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.C. n. 221 dell’1.7.2004, recante specifiche disposizioni, agli artt. 88 e seguenti, sulla selezione interna;
    che detta selezione si è caratterizzata per l’illegittima composizione della Commissione di concorso e segnatamente per la presenza, in violazione delle previsioni dell’art. 35 del D. Lgs n. 165/01 di un componente (il Segretario Comunale) consigliere provinciale presso l’Amministrazione Provinciale di Salerno; per la partecipazione del Direttore Generale e del Segretario comunale in violazione dell’art. 97 del nuovo Regolamento comunale; per la mancanza di un componente di sesso femminile;
    di essere risultato idoneo ma in posizione non utile per il passaggio alla superiore categoria;
    impugna gli atti in epigrafe meglio specificati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi :
    -Violazione del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.C. n. 221 dell’1.7.2004 (artt. 88 e seguenti – art. 159). Violazione dell’art. 4 del CCNL Comparto Regioni – Enti Locali del 31.3.1999 e dei principi generali in tema di modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche interne – Violazione del principio generale del tempus regit actum – Violazione art. 97 Cost. – Violazione art. 15 delle Preleggi al C.C. – Eccesso di potere.
    Il bando di concorso interno (approvato con determina del Responsabile delle Risorse Umane n. 244 del 20 luglio 2004) avrebbe richiamato ed applicato la disciplina regolamentare (approvata con delibera di G.C. n. 414/03 del 24 dicembre 2003) non più vigente per effetto dell’ entrata in vigore del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi (approvato con delibera di G.M. n. 221 dell’1 luglio 2004, entrata in vigore nello stesso giorno di adozione della deliberazione, giusta indicazione di cui all’art. 159 delle Disposizioni finali e transitorie), contenente, agli artt. 88 e seguenti, specifiche disposizioni sulle selezioni interne, diverse da quelle precedenti.
    Le nuove disposizioni, infatti, al concorso per soli esami del vecchio regolamento, avrebbero sostituito un concorso per titoli ed esami, fissando l’obbligo di valutazione del “credito professionale” dei candidati, in piena rispondenza ai principi stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, per cui parte ricorrente sarebbe stata lesa da una valutazione non includente siffatto percorso valutativo.
    La mancata applicazione del nuovo Regolamento avrebbe determinato anche l’irregolare composizione della Commissione giacchè questa andava nominata dal Sindaco e composta dal Dirigente Responsabile della Struttura alla quale si riferisce il posto messo a concorso, in qualità di Presidente, nonché dal Responsabile della Direzione del Personale e da un esperto nelle materie di concorso.
    Inoltre, nella Commissione non vi sarebbe alcun componente di sesso femminile come richiesto dall’art. 97 del nuovo Regolamento e dall’art. 57 D. Lgs n. 157/95.
    – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del CCNL Comparto Regioni – Enti Locali del 31.3.1999 e dei principi generali in tema di modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche interne – Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere.
    Invero, le disposizioni contenute nel Regolamento di cui alla delibera giuntale n. 414/03, quand’anche ritenute applicabili, sarebbero illegittime atteso che pretermettono la valutazione di elementi di giudizio fondamentali quali l’anzianità di servizio, il patrimonio di professionalità acquisita e gli incarichi di responsabilità.
    In realtà, in sede di approvazione del citato Regolamento l’amministrazione comunale avrebbe inserito anche la previsione dei citati elementi, salvo poi ad estrometterli con il bando impugnato.
    – Violazione dei principi generali in tema di modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche interne e di incompatibilità dei membri delle Commissioni giudicatrici (art. 35 D. Lgs n. 165/01) – Violazione del Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 221 dell’1.7.2004 (art. 99) – Violazione dell’art. 97 Cost. – Eccesso di potere.
    L’epigrafata normativa vieta ai soggetti che ricoprono cariche politiche di partecipare alle commissioni concorso di tutte le pubbliche selezioni.
    In violazione di tale divieto, peraltro ripreso anche dall’art. 99 del nuovo Regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, l’amministrazione avrebbe inserito nella Commissione il Segretario comunale nonostante che lo stesso rivestisse, all’epoca dei fatti, la carica di consigliere provinciale alla Provincia di Salerno.
    Inoltre, benché i commissari di esame abbiano l’obbligo di dichiarare, prima dell’insediamento, l’esistenza di eventuali cause di astensione o di incompatibilità, non risulterebbe, nella specie, che a tanto abbiano provveduto i componenti della Commissione del concorso in contestazione.
    2.- Contestata la lite, si è costituita in giudizio per resistere l’intimata amministrazione comunale, chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile irricevibile ed infondata.
    Nella ricostruzione dell’antefatto relativa al concorso in questione, precisa che la consistenza numerica della dotazione organica e le modalità di copertura dei posti vacanti sono state discusse, in sede di contrattazione decentrata, dalle delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, pervenendo, in data 17.11.2003, ad un apposito accordo avente ad oggetto, tra l’altro, il regolamento sulle progressioni verticali e la consistenza della dotazione organica, di cui la Giunta municipale del Comune di Eboli ha preso atto con delibera n. 414 del 24.12.2003.
    Successivamente con delibera di G.M. n. 423 del 30.12.2003, la dotazione organica del Comune è stata rideterminata in complessivi 244 posti, mentre con delibera di G.M. n. 72 dell’11.3.2004 è stato approvato il piano occupazionale del triennio 2004-2006, confermando per l’anno 2004 la copertura di 24 posti di cat. D mediante progressione verticale.
    Con determina n. 1 del 2.7.2004, il Direttore Generale del Comune ha individuato le aree ed i posti destinati alla progressione verticale mentre il Responsabile del Servizio Risorse Umane, con determina n. 244 del 20.7.2004 procedeva all’approvazione del bando di selezione mediante progressione verticale per il passaggio alla categoria immediatamente superiore – cat. D – area tecnica – di n. 10 dipendenti comunali, e, con determina n. 287 del 6.10.2004, si è proceduto alla nomina delle relative Commissioni.
    Ha chiesto, quindi, la reiezione del ricorso proposto dalla sig.ra Turi Anna, dichiarata idonea alla progressione verticale sui quattro posti di cat. D individuati nel Settore Politiche del Territorio – Profilo Funzionario Amministrativo.
    Ha eccepito, in particolare,l’ inammissibilità perché l’interessata, pur avendo partecipato a due differenti prove selettive, non avrebbe specificato la procedura che sarebbe inficiata dalle rilevate illegittimità.
    In particolare, sarebbe inammissibile, oltre che infondato, il primo motivo di ricorso atteso che parte ricorrente avrebbe prestato acquiescenza agli atti amministrativi presupposti (delibera di G.M. n. 72/2004 di approvazione del Piano occupazionale triennale; determinazione del Direttore Generale n. 1 del 2.7.2004) recanti comunque la specificazione delle regole procedurali applicabili alla progressione verticale e segnatamente di quelle regole concertate con le organizzazioni sindacali non superate dal successivo Regolamento.
    Inoltre, gli artt. 88 e seguenti del nuovo Regolamento, sarebbero inapplicabili alla procedura per le “progressioni verticali” in quanto “disciplinanti un differente procedimento di selezione (interna) volto all’accertamento della professionalità con riferimento a specifici percorsi di carriera e orientato al mercato interno del lavoro. Ad ogni buon conto il nuovo Regolamento è frutto di un’autonoma determinazione dell’Ente per la quale la normativa non prevede la procedura di concertazione con le OO.SS con la conseguenza che le due procedure non possono essere confuse…non può pertanto essere ravvisata un’ipotesi di successione di norme disciplinanti la medesima materia, atteso che gli artt. 88 e segg del Regolamento sull’ordinamento degli uffici non possono incidere sulle speciali regole dettate dal regolamento sulle progressioni verticali”.
    Pertanto, correttamente l’Amministrazione avrebbe fatto applicazione del Regolamento concertato con le OO. SS.
    Per l’Amministrazione, anche il secondo motivo di ricorso sarebbe, oltre che tardivo, anche palesemente infondato, atteso che la delibera di G.M. n. 414/03, in quanto contente l’approvazione di diversi atti (definizione profili professionali; regolamento mansioni superiori; modalità di accesso ai profili professionali; regolamento progressioni verticali; dotazione organica) sarebbe di contenuto plurimo scindibile e quindi la disciplina del credito professionale sarebbe strumentale a procedure di accesso differenti dalla progressione verticale.
    Parimenti infondato sarebbe il terzo motivo di ricorso, relativo all’impossibilità per il segretario comunale dott. Giovanni Moscatiello di essere membro della Commissione – ratione muneris – in quanto consigliere provinciale di Salerno, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, il divieto introdotto dall’art. 35 D. Lgs n. 165/01 sarebbe conferente soltanto ai componenti dell’organo di direzione politica (Cons. St. n. 4056/02).
    Pertanto, correttamente l’Amministrazione comunale avrebbe inserito tra i componenti della Commissione anche il prefato funzionario, la cui dichiarazione, resa all’atto di assunzione dell’incarico, è stata necessariamente limitata all’insussistenza di rapporti di parentela e/o affinità con i concorrenti.
    3.- Resiste parimenti in giudizio il controinteressato con difese non dissimili da quelle rassegnate dall’intimata Amministrazione comunale.
    Con ricorso incidentale, notificato il 4.1.2005, depositati il 14.1.2005, il controinteressato ha chiesto l’annullamento della delibera di G.M. n. 221/04 concernente l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; e del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nella parte in cui recherebbe l’implicita abrogazione del regolamento sulle progressioni verticali concertato con le organizzazioni sindacali e approvato con delibera n. 414 del 24.12.2003, per i seguenti motivi :
    Violazione dell’art. 97 Cost.; artt. 2 e 3 l. n. 241/90; art. 9 D. Lgs n. 165/2001; C.C.N.L. dell’1.4.1999 e 22.1.04. Eccesso di potere.
    Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni – Enti Locali prevede, in applicazione dell’art. 9 D. Lgs n. 165/2001, la concertazione tra enti e rappresentanze sindacali relativamente a diverse materie, tra le quali la regolamentazione dello svolgimento delle selezioni per i passaggi tra le qualifiche.
    Nel Comune di Eboli, la concertazione con le organizzazioni sindacali ha interessato diversi istituti contrattuali, tra i quali la regolamentazione per le progressioni verticali, che, chiusa in data 17.11.2003, è stata recepita con delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003 .
    Pertanto, il nuovo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – che si assume abbia abrogato implicitamente quello antecedente – sarebbe illegittimo, perché posto in essere per effetto di autonoma determinazione dell’ente, senza il rispetto del principio della concertazione con le organizzazioni sindacali.
    Ma sarebbe, altresì, illegittimo perché, in applicazione di pacifici principi giurisprudenziali, lex posterior generalis non derogat priori speciali.
    4.- Con ordinanza n. 1583/04 del 13 dicembre 2004, parte ricorrente è stata gravata dell’onere di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti risultati idonei e inseriti nella graduatoria oggetto di impugnazione.
    Previa valutazione dell’avvenuto adempimento istruttorio, con Ordinanza n. 152/05 del 3 febbraio 2005, il Tribunale respingeva l’istanza di tutela cautelare
    5.- Con successive memorie, le parti hanno vieppiù illustrato le rispettive posizioni in prossimità dell’udienza di merito.
    In particolare, i resistenti hanno insistito sulle eccezioni di inammissibilità del ricorso e sulla mancata notifica al dott. Giovanni Moscatello (componente della Commissione ritenuto incompatibile perché consigliere provinciale a Salerno), evidenziando come, nelle more sono state portate a compimento tutte le ulteriori procedure concorsuali per coprire tutti i posti resisi disponibili anche a seguito dell’esecuzione degli atti impugnati.
    Hanno altresì insistito per l’infondatezza del ricorso.
    Parte ricorrente ha controdedotto a quanto eccepito.
    All’udienza del 31 gennaio 2008, sulla conclusione delle parti, il Collegio si è riservata la decisione.
    6.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
    6.a.- E’ controversa nel presente giudizio la legittimità degli atti, in epigrafe meglio specificati, con i quali il Comune di Eboli ha indetto una selezione interna, riservata al personale inquadrato nella categoria “C” per il passaggio alla superiore categoria “D”.
    Parte ricorrente è dell’avviso che l’Amministrazione abbia applicato alla procedura concorsuale – indetta con determina del Responsabile del servizio Risorse Umane n. 244 del 20 luglio 2004 – criteri e modalità di selezione non più in vigore perché contenuti nel Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003, abrogato e sostituito, in data 1 luglio 2004 dalle disposizioni del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di G.C. n. 221 dell’1 luglio 2004, recante agli artt. 88 e seguenti disposizioni diverse da quelle precedenti.
    La pretesa è contrastata dall’Amministrazione comunale, oltre che dal controinteressato, sul presupposto che il Regolamento del 2004 disciplinerebbe non le progressioni verticali bensì differenti procedimenti di selezione interna.
    E’ controversa, altresì, giusta indicazione emergente dal ricorso incidentale proposto per il caso di accoglimento del ricorso principale, anche il Regolamento del 2004 perché approvato senza la previa concertazione con le OO. SS.
    7.- Preliminarmente va dato atto dell’esistenza dell’interesse ad agire di parte ricorrente che aspira ad ottenere, con la pronuncia giurisdizionale, un’utilità pratica di tipo strumentale e cioè il fatto che il rapporto controverso sia rimesso in discussione. L’interesse ad agire, infatti, sussiste non solo quando l’annullamento dell’atto lesivo sia di per sé idoneo a realizzare l’interesse diretto ed immediato del singolo, ma nache quando detto annullamento comporti l’obbligo di riesaminare la situazione e di adottare provvedimenti eventualmente idonei a garantire ad un determinato soggetto un risultato favorevole ( ex multis Cons. St. Sez. IV 27 ottobre 2005 n. 6047).
    Nella specie, si palesa un evidente interesse strumentale all’annullamento dell’intera procedura concorsuale, in quanto tale risultato riesce a garantire alla parte ricorrente la possibilità di aspirare, per il tramite della riedizione del potere autoritativo, al conseguimento del bene della vita compromesso dall’azione amministrativa gravata in sede giurisdizionale.
    8.- Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, spiegata dai resistenti sul presupposto della mancata specificazione della procedura interessata dalle censure.
    Si afferma, infatti, che avendo parte ricorrente partecipato a due distinte procedure selettive, non avrebbe poi esplicitato la procedura interessata dal gravame.
    8.a.- Contrariamente a quanto dedotto, con determina del Responsabile del Responsabile del Settore Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004, risulta approvato un solo bando, contenente i distinti profili di Funzionario Tecnico e Amministrativo, e segnatamente “il bando di selezione progressione verticale per il passaggio alla categoria immediatamente superiore – Cat D Area Tecnica – Posti 7” il cui art. 1 così recita “E’ indetta procedura selettiva per prova teorico – pratica e colloquio per il conferimento di n. 4 posti di Funzionario Amministrativo e n. 3 posti di Funzionario Tecnico cat. D – pos. D1 da assegnare al Settore Politiche del Territorio”, e le cui risultanze sono state trasfuse in un’unica graduatoria definitiva, approvate con la determina n. 303 del 3.11.2004.
    Poiché gli atti impugnati risultano esattamente individuati ed i motivi di doglianza si appuntano avverso le regole di governo della procedura selettiva interna in essi richiamate, l’eccezione deve stimarsi infondata.
    9.- Con ulteriore e diversa eccezione si assume la tardività del ricorso nella parte in cui risulta proposto avverso il Regolamento del 2003.
    L’eccezione può essere esaminata congiuntamente all’altra eccezione dell’avvenuta acquiescenza alle previsioni del bando di concorso ad opera di parte ricorrente che, dapprima avrebbe partecipato al concorso e, solo dopo aver visto gli esiti della procedura concorsuale, avrebbe proposto l’impugnazione.
    Le eccezioni non colgono nel segno.
    La giurisprudenza sul punto risulta consolidata sull’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 29 gennaio 2003, che esclude, in tema di procedure concorsuali, l’onere dell’immediata impugnazione delle clausole del bando che non incidono direttamente ed immediatamente sull’interesse del soggetto che partecipa al concorso, ritenendo che debbano essere sottoposte ad impugnazione differita, unitamente all’atto applicativo autonomamente lesivo od a quello conclusivo del procedimento, tutte quelle clausole che si riferiscano alle modalità di valutazione dei candidati, alla composizione ed alle prerogative della commissione esaminatrice, nonché, in genere, alle modalità di svolgimento del concorso.
    Poiché parte ricorrente si duole non dei requisiti del concorso al quale, peraltro, ha pure partecipato conseguendo anche l’idoneità, bensì della procedura di espletamento delle prove di esame, deve stimarsi corretta l’impugnazione del regolamento e del bando, unitamente all’atto conclusivo del procedimento di approvazione della graduatoria finale.
    10.- Infondata risulta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio delle organizzazioni sindacali nonché per mancata notifica al dott. Giovanni Moscatiello, componente della Commissione giudicatrice la cui presenza è stata ritenuta da parte ricorrente incompatibile con la vigente normativa in materia di composizioni delle commissioni esaminatrici perché consigliere provinciale a Salerno.
    10.a.- Per giurisprudenza consolidata, la nozione di controinteressato in senso tecnico, ai sensi dell’art. 21 l. 6 dicembre 1971 n. 1034, esige la simultanea presenza di due elementi, parimenti essenziali : quello formale, scaturente dall’esplicita contemplazione del soggetto nel provvedimento impugnato, ovvero della sua immediata individuabilità, e quello sostanziale, discendente dal riconoscimento di un interesse al mantenimento della situazione esistente, che è proprio di coloro che, coinvolti da un provvedimento amministrativo, abbiano acquisito una posizione giuridica qualificata alla sua conservazione (ex multis Cons. St. Sez. IV 11 luglio 2001 n. 3895; Tar Toscana Sez. I 12 aprile 2007).
    E’ agevole osservare come, nella specie, sia in capo alla commissione concorso che al dott. Giovanni Moscatiello, componente della commissione, difetti la sussistenza della simultanea presenza dei due elementi testè menzionati.
    11.- Residua alla delibazione del Collegio, la finale eccezione di inammissibilità sollevata dai resistenti.
    Si afferma con gli ultimi scritti difensivi da parte dell’Amministrazione comunale che “deve essere valutata la persistenza dell’interesse a ricorrere e/o della procedibilità del ricorso in considerazione degli innumerevoli atti che sono stati adottati dai competenti organi comunali dopo l’udienza del 13 dicembre 2004 (data in cui sono state respinte le istanze cautelari). I suddetti atti…si riferiscono alle ulteriori attività e procedure concorsuali per coprire i posti di tutte le categorie resisi disponibili anche a seguito dell’esecuzione piena degli atti impugnati con il ricorso in trattazione. Le delibere e i provvedimenti menzionati sono ben noti a parte ricorrente, dipendente comunale in servizio, essendo gli stessi stati pubblicati all’Albo Pretorio e mai contestati entro i termini di decadenza. E’ evidente, in proposito, che l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti comporterebbero il travolgimento degli atti emessi dopo la reiezione dell’istanza cautelare, in assenza di tutela e di garanzie defensionali per i terzi beneficiari delle promozioni a catena”.
    11.a.- L’eccezione non può essere condivisa.
    La giurisprudenza amministrativa in subiecta materia risulta attestata su posizioni ormai consolidate che si possono riassumere con quanto statuito, ex multis, da Cons. St. Sez. V n. 5092/200, che di seguito si riporta :
    “Questo Consiglio ha chiarito che è controinteressato: a) il portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, in quanto ne ricavi un vantaggio diretto ed immediato; b) che sia nominativamente indicato nell’atto o sia da esso agevolmente individuabile; c) la cui qualità va accertata con riferimento alla data di emanazione del provvedimento non potendosi riconoscere alcun rilievo a circostanze o fatti sopravvenuti (Sez. VI, 3 giugno 1999, n.752; Sez. V, 17 dicembre 1998, n.1806; Ad. Plen. 24 luglio 1997, n.15. Cfr. anche Cons. Giust. Amm. Reg. sicil. 28 aprile 1997, n. 27).
    In questo senso, l’Adunanza Plenaria (21 giugno 1996, n. 9) ha puntualizzato che, ai fini dell’individuazione del controinteressato e di una regolare costituzione del contraddittorio, l’interesse alla conservazione dell’atto impugnato deve essere accertato con riferimento al momento in cui detto provvedimento fu adottato, non potendosi riconoscere alcun rilievo a fatti o circostanze verificatisi in epoca successiva, ancorche’ acquisiti nel corso della causa o addirittura desumibili dal merito della controversia.
    Sicchè è stato affermato che, in tema concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto contro il provvedimento di esclusione prima della nomina dei vincitori (Consiglio Stato sez. IV, 14 novembre 1997, n. 1283).
    Si è anche chiarito che la sentenza d’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, creando l’obbligo nella p.a. soccombente di ripristinare la situazione anteatta, ha effetto caducante nei confronti di tutti gli atti che in quello annullato trovano il loro antecedente necessario, per cui il ricorrente vittorioso non e’ tenuto a seguire tutti gli sviluppi del procedimento amministrativo e ad impugnare gli atti conseguenziali, ne’ ha l’onere di ricercare tutti i c.d “controinteressati successivi” – ossia quei soggetti che, per effetto di quegli atti medesimi, vengono a trovarsi in una situazione giuridica di vantaggio -, pur se la mancata impugnazione puo’ determinare l’eventuale opposizione di terzo proprio da parte di questi soggetti che non hanno partecipato al giudizio sul provvedimento antecedente e vengono privati del loro vantaggio in virtu’ dell’annullamento di quest’ultimo : nella specie, l’impugnazione del bando di concorso non onera il ricorrente a seguire gli sviluppi della procedura e ad impugnare anche le graduatorie e le nomine, atti strettamente conseguenziali a quello gravato e travolgibili per effetto dell’annullamento di quest’ultimo (Consiglio Stato sez. V, 24 maggio 1996, n. 592)”.
    11.b.- Nella specie, parte ricorrente ha notificato, anche in esecuzione della pronuncia cautelare di questo Tribunale, il ricorso introduttivo a tutti i soggetti idonei inseriti nella graduatoria oggetto dell’impugnazione, per cui, anche se, medio tempore, altri e distinti concorsi siano stati celebrati ed i rispettivi vincitori siano stati collocati nei posti lasciati vuoti dai vincitori del concorso in contestazione, l’interessato non soggiace all’onere della notifica ai controinteressati successivi.
    12.- Sgombrato il campo dalle eccezioni di rito, il Collegio può scrutinare il merito del ricorso in esame.
    Pregiudiziale ed assorbente si rivela la disamina della prima censura in esame, con la quale parte ricorrente sostiene che la progressione verticale indetta con determina del Responsabile del servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004 si sarebbe dovuta svolgere secondo le regole dettate dagli artt. 88 e seguenti del Regolamento comunale sugli uffici e sui servizi approvato dalla Giunta Municipale con delibera n. 221 dell’1.7.2004 e non secondo la disciplina di cui al Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera giuntale n. 414 del 24.12.2003, in quanto abrogato e sostituito integralmente dal successivo regolamento.
    12.a.- La difesa dell’Amministrazione, nel tentativo di contrastare la riferita doglianza, eccepisce, in primis, l’avvenuta acquiescenza di parte ricorrente agli atti amministrativi presupposti (e cioè alla delibera di G.M. n. 72/2004 recante approvazione del Piano occupazionale triennale 2004-2006) e determinazione del Direttore Generale n. 1 del 2.7.2004), in quanto atti recanti la specificazione delle regole procedurali applicabili alla progressione verticale.
    L’eccezione può essere respinta in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti al punto 9) che precede.
    12.b.- Si assume poi, nel merito, da parte del Comune di Eboli che gli artt. 88 e seguenti sarebbero inapplicabili alla procedura per la “progressione verticale” attivata con la determina n. 244/2004, “in quanto disciplinanti un differente procedimento di selezione (interna) volto all’accertamento della professionalità con riferimento a specifici percorsi di carriera e orientato al mercato interno del lavoro. Ad ogni buon conto il nuovo Regolamento è frutto di un’autonoma determinazione dell’Ente per la quale la normativa non prevede (ed il dato è decisivo) la procedura di concertazione con le OO.SS. con la conseguenza che le due procedure non possono essere confuse”.
    La tesi non è condivisibile, per le considerazioni che seguono.
    12.c.- Dalla documentazione versata in atti emerge che :
    -con delibera giuntale n. 185 del 19.3.1998, Il Comune di Eboli approvava il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
    -con delibera giuntale n. 41 del 24.12.2003, il Comune di Eboli prendeva atto dell’intesa raggiunta, in sede di concertazione con le rappresentanze sindacali unitarie, relativamente alla definizione dei profili professionali; al regolamento per le mansioni superiori; alle modalità di accesso ai profili professionali; al regolamento per le progressioni verticali ed alla dotazione organica.
    In quella sede, l’Amministrazione comunale diede espressamente atto che, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs n. 165/01, “le regole stabilite in sede di concertazione integrano quelle presenti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alla disciplina delle procedure selettive finalizzate alla progressione verticale secondo quanto contenuto nell’art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale (accordo 31 marzo 1999)”.
    – con delibera di Giunta Comunale n. 221 dell’1.7.2004, l’Amministrazione comunale – al dichiarato fine di adeguare la struttura organizzativa dell’ente alle esigenze del programma amministrativo del Sindaco – approvava il “nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi così come risulta dall’Allegato “A” composto da 161 articoli”; revocava il precedente regolamento approvato con atto di G.C. n. 185 del 19.3.1998; comunicava il regolamento approvato alle OO.SS. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del CCNL del personale degli enti locali 1.4.1999; statuendo, all’art. 159 che esso entrava in vigore “il giorno di adozione della deliberazione” (id est : il 1° luglio 2004), e che, dall’entrata in vigore “sono disapplicate tutte le norme regolamentari e i provvedimenti incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, …qualora si riferiscano a materie che in base all’ordinamento vigente siano disciplinate o riconducibili al regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi”.
    La scansione diacronica degli atti deliberativi come sopra ricostruita già depone per la sopravvenuta abrogazione del regolamento del 1998, così come integrato, con delibera di Giunta comunale n. 414 del 24.12.2003, dalle regole stabilite in sede di concertazione relativamente alla disciplina delle procedure selettive finalizzate alla progressione verticale.
    12.c.1.- Né appare configurabile un’autonoma ultravigenza del regolamento per la progressione verticale – quale appunto quello concertato con le OO.SS. e trasfuso nel verbale recepito con l’atto giuntale n. 414/03 – per il solo fatto che, nella prospettazione dell’amministrazione comunale resistente, le relative determinazioni concertate con le organizzazioni sindacali sarebbero “atti tipici inderogabili da non confondere con il successivo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che si configura quale normativa ordinaria e non concertata”.
    Insomma, sulla scorta di siffatta interpretazione, nel comune di Eboli sarebbero vigenti, quali fonti regolamentari recanti una disciplina differenziata in ragione della tipologia dei concorsi interni :
    – un Regolamento per le progressioni verticali approvato con delibera giuntale n. 414 del 24.12.2003;
    – un Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi approvato con delibera di G. C. n. 221 dell’1.7.2004, contenente, invece, al Capo VI, rubricato “La selezione interna”, agli artt. 88 e seguenti, la disciplina di “un differente procedimento di selezione (interna) volto all’accertamento della professionalità con riferimento a specifici percorsi di carriera e orientato al mercato interno del lavoro… con la conseguenza che le due procedure non possono essere confuse” atteso che quest’ultimo Regolamento non avrebbe abrogata la disciplina delle progressioni verticali, frutto di concertazione con le OO. SS. in applicazione del principio lex posterior non derogat priori speciali;
    distinzione che necessariamente postula, anche a livello di fonti del diritto un’analoga previsione.
    Siffatta ricostruzione, tuttavia, non trova riscontro nel quadro normativo vigente, per le considerazioni che seguono.
    12.c.2.- La disamina della contrattazione collettiva nel pubblico impiego degli enti locali evidenzia, almeno fino alla riforma delle Autonomie Locali di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142 ed al successivo decreto legislativo n. 29/93 recante l’avvio della c.d. privatizzazione (recte : contrattualizzazione del pubblico impiego), una totale stagnazione nei processi di accesso alle qualifiche superiori : dal DPR n. 179/91 al DPR n. 333/90, non si rinvengono percorsi particolarmente utili per la valorizzazione della professionalità del pubblico dipendente – fatta eccezione per la previsione di cui all’art. 24 del DPR n. 347/83 – evidentemente per l’assorbente considerazione che, ratione temporis, era rimessa alla fonte normativa superiore ogni determinazione in merito.
    La nuova stagione della contrattazione collettiva disciplinata dalle previsioni del D. Lgs n. 29/93 valorizza, invece, con l’art. 72, la fonte contrattuale “in relazione ai soggetti ed alle materie dagli stessi contemplati” ed apre la porta alle possibilità di sviluppo interno della carriera del dipendente.
    Tra le novità introdotte dalla contrattazione collettiva necessita ricordare, per quanto qui interessa, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle “Regioni – Autonomie locali” del 31 marzo 1999 (in S.O. alla G.U. n. 95 del 24 aprile 1999), che articola in quattro categorie (A, B, C, D) il sistema di classificazione del personale e disciplina all’art. 4 la “Progressione verticale nel sistema di classificazione” ed all’art. 5 la “Progressione economica all’interno della categoria”.
    Il citato art. 4 stabilisce che “Gli enti disciplinano, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, …le procedure selettive per la progressione verticale finalizzate al passaggio dei dipendenti alla categoria immediatamente superiore del nuovo sistema di classificazione…Gli enti che non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie …procedono alla copertura dei posti vacanti dei profili caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno degli stessi enti…”.
    La previsione dell’art. 4 in esame risulta recepita dall’art. 91 del T.U. n. 267/00 che, al comma 3, così recita : “ Gli enti locali…possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all’interno dell’ente” ed integralmente confermata, anche per superare alcune incertezze interpretative, dall’art. 9 del CCNL del 5 ottobre 2001.
    Ogni possibile dubbio interpretativo è stato poi definitivamente fugato con il CCNL del 22 gennaio 2004 (in s.o. alla G.U. n. 81 del 6 aprile 2004).
    Con la dichiarazione congiunta n. 1 si è chiarito che “le parti concordano nell’affermare che le iniziative selettive degli enti per favorire lo sviluppo professionale del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore, sono tutte riconducibili alla disciplina dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999. Le diverse espressioni utilizzate come : concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc. sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno” : quindi tutte le procedure selettive interne sono riconducibili ad un unico parametro, quello dell’art. 4 CCNL che li governa in maniera uniforme.
    Il quadro normativo testé delineato trova nell’art. 35 D. Lgs n. 165/01 il suo punto di chiusura giacchè, al settimo comma, si stabilisce che “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti”.
    Poiché negli enti locali, all’ordinamento degli uffici e del servizi contenuto nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – atto di competenza giuntale ex art. 48 T.U. n. 267/00 da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale – si applicano le disposizioni contenute nell’ex D. Lgs n. 29/93 (oggi D. Lgs n. 165/01), il quadro ordinamentale di riferimento deve ritenersi sufficientemente delineato con le surriferite precisazioni normative, che non avallano, anzi sconfessano, la tesi della resistente amministrazione.
    12.c.3.- Ed infatti, non può revocarsi in dubbio che l’Amministrazione comunale di Eboli abbia disciplinato, previa concertazione con le OO. SS., il percorso selettivo delle progressioni verticali con l’apposito regolamento approvato con delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003.
    Come già precisato innanzi, nell’atto giuntale l’Amministrazione comunale diede espressamente atto che, ai sensi dell’art. 35 D. Lgs n. 165/01, “le regole stabilite in sede di concertazione integrano quelle presenti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in merito alla disciplina delle procedure selettive finalizzate alla progressione verticale secondo quanto contenuto nell’art. 4 del Nuovo Ordinamento Professionale (accordo 31 marzo 1999”, integrando quindi la delibera giuntale n. 185 del 19.3.1998.
    Il citato atto deliberativo comprende diversi allegati e segnatamente :
    All. A – profili professionali;
    All. B – elementi che compongono il credito professionale;
    All. C – elementi che compongono il credito professionale
    in relazione ai singoli profili professionali.
    Il Regolamento per le progressioni verticali disciplina all’art. 4 il percorso selettivo stabilendo che esso è composto da due prove selettive : una prova di praticità ed un colloquio.
    Disciplina, altresì, all’art. 10 la composizione della commissione esaminatrice (Direttore Generale con funzioni di Presidente, Segretario Comunale, Responsabile del Settore nel quale è compreso il posto per cui è indetta la selezione)
    12.c.4.- Il sopravvenuto Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 221 dell’1.7.2004, entrato in vigore nello stesso giorno di adozione della deliberazione, ex art. 159, contiene, nel capo VI, rubricato “Selezione Interna”, agli artt. 88 e seguenti, non solo l’indicazione delle finalità della selezione ma anche le modalità di selezione specificando che:
    “la selezione interna consiste in un sistema di accertamento della professionalità con riferimento a specifici percorsi di carriera e orientato al mercato interno del lavoro.
    …questo tipo di procedura risulta particolarmente indicata per la copertura di posizioni che richiedono competenze professionali acquisibili all’interno dell’Ente” (art. 88):
    “La Commissione giudicatrice procede alla valutazione dei candidati sulla base della prova di selezione idonea all’accertamento della professionalità richiesta e…del credito professionale.
    La Commissione giudicatrice esprime la valutazione delle prove d’esame e del credito professionale in centesimi, sulla base degli elementi valutativi definiti nell’allegato c dell’Accordo relativo all’accesso e alla progressione verticale
    Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione del credito professionale e nella prova di selezione” (art. 89 ).
    All’art. 97, inoltre, disciplina diversamente la Commissione giudicatrice per i concorsi o le selezioni di accesso alle qualifiche non dirigenziali (Dirigente dell’ente, individuato nella persona del responsabile della struttura a cui si riferisce il posto messo a concorso in qualità di Presidente, esperto nella selezione del personale, individuato nel responsabile della direzione del personale, esperto nelle materie di concorso).
    Stabilisce, infine, all’art. 161 l’abrogazione di tutte le norme regolamentari e i provvedimenti incompatibili con le sopravvenute disposizioni regolamentari “qualora si riferiscano a materie che in base all’ordinamento vigente siano disciplinate o riconducibili al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” e, quindi, anche alle progressioni verticali.
    12.c.5.- Orbene, non può revocarsi in dubbio che il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, entrato in vigore il 1° luglio 2004, abbia abrogato il precedente Regolamento del 1998, così come integrato dall’Accordo concertato con le OO. SS. ed approvato con delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003, atteso che il secondo ha inteso disciplinare, con le regole dettate dagli artt. 88 e seguenti, tutte le iniziative selettive dell’ente per favorire lo sviluppo del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore : infatti – per quanto già detto al punto 12.c.2.) che precede – tutte le iniziative in questione, quand’anche onomatopeicamente eterogenee, devono ritenersi governate dalla previsione dell’art. 4 del CCNL del 31.3.1999,(”le diverse espressioni utilizzate come : concorsi interni, selezioni interne, passaggi interni, ecc. sono da ritenere come equivalenti anche quando dovessero riguardare la copertura di posti caratterizzati da una professionalità acquisibile esclusivamente dall’interno”).
    Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, nella specie, gli artt. 88 e seguenti del sopravvenuto Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi non contengono la disciplina separata, applicabile a procedimenti di selezione interna differenti da quelli sulle progressioni verticali, ma pongono le regole applicabili alle procedure selettive per la copertura di tutte le posizioni che richiedono competenze professionali acquisibili all’interno dell’Ente e quindi delle progressioni verticali.
    Anche a voler prescindere dalla circostanza che l’affermazione di parte ricorrente in ordine all’esistenza di differenti procedimenti di selezione interna diversi dalla progressione verticale, resta un’affermazione indimostrata a fronte dell’esplicita previsione del CCNL dell’1.3.1999 che individua all’art. 4 la “Progressione verticale nel sistema di classificazione” ed all’art. 5 la “Progressione economica all’interno della categoria” quali unici strumenti per valorizzare lo sviluppo e la professionalità delle posizioni lavorative dei soggetti che lavorano alle dipendenze dell’ente locale, deve necessariamente osservarsi che le conclusioni raggiunte dal Collegio risultano suffragate dalla circostanza che l’Amministrazione, con il nuovo Regolamento, non pone regole totalmente differenti dalle precedenti ma utilizza la precedente disciplina del percorso selettivo, integrandola con la valutazione del credito professionale, le cui regole erano già contenute nel precedente Accordo, adeguando così le pregresse previsioni ai principi di cui all’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001.
    L’art. 89 del sopravvenuto Regolamento, infatti, dopo aver individuato le modalità di selezione prevedendo che la valutazione dei candidati avvenga non solo sulla base della prova di selezione idonea all’accertamento della professionalità ma anche sulla base del credito professionale, integrando così la precedente previsione del percorso selettivo basato soltanto sulle prove di esame, stabilisce poi, al secondo comma, che “La Commissione giudicatrice esprime la valutazione delle prove d’esame e del credito professionale in centesimi, sulla base degli elementi valutativi definiti nell’allegato c dell’Accordo relativo all’accesso e alla progressione verticale”.
    Il richiamo all’allegato C dell’Accordo relativo all’accesso e alla progressione verticale rimarca che l’Amministrazione comunale non ha inteso porre differenti discipline per governare differenti procedimenti selettivi (una disciplina relativa a non meglio precisati procedimenti di selezione interna differenziata ed alternativa alla disciplina per le progressioni verticali), bensì ha disciplinato in maniera unitaria tutte le iniziative selettive dell’ente per favorire lo sviluppo del personale attraverso i passaggi interni alla categoria superiore.
    Nel nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi – che, dunque, ha abrogato il precedente Regolamento del 1998 – è, pertanto, contenuta la disciplina delle progressioni verticali del Comune di Eboli, secondo le medesime regole scritte nella concertazione con le OO. SS. del 2003 che vengono espressamente utilizzate ed anche richiamate, opportunamente integrate, quanto al percorso selettivo che, illegittimamente obliterava, nell’individuazione delle componenti di detto percorso, la valutazione del credito professionale pur avendolo espressamente individuato e quantificato anche nei suoi specifici elementi.
    In conclusione, per tutte le riferite considerazioni, la procedura selettiva in esame, indetta con determina del Responsabile del Servizio Risorse Umane n. 244 del 20.7.2004, è stata erroneamente disciplinata dalla precedente normativa regolamentare di cui alla delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003, laddove la stessa doveva ritenersi governata dalle sopravvenute previsioni contenute nel Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 221 dell’1.7.2004, entrata immediatamente in vigore.
    L’error in procedendo risulta assorbente di tutte le ulteriori censure.
    13.- L’accoglimento del ricorso onera il Collegio allo scrutinio del ricorso incidentale proposto dalla parte per il caso di eventuale accoglimento del ricorso principale.
    13.a.- Con il ricorso incidentale, l’interessato lamenta la violazione degli artt. 97 Cost; 2 e 3 l. n. 241/90; 9 D. Lgs n. 165/90 nonché del CCNL dell’1.4.1999 e 22.1.2004, nonché eccesso di potere sotto plurimi e concorrenti profili.
    Si afferma, in sostanza che l’epigrafata normativa, avrebbe introdotto la regola della concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali relativamente a diverse materie, compresa la regolamentazione dello svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche; che, il Comune di Eboli, in ossequio alle citate previsioni avrebbe regolamento, previa concertazione, diversi istituti contrattuali (Profili professionali; mansioni superiori; accesso ai profili professionali; progressioni verticali e dotazione organica) dichiarando chiusa la concertazione in data 17.11.2003, recepita con la delibera di G.M. n. 414 del 24.12.2003; che, la concertazione produrrebbe come effetto tipico lo spossessamento della competenza del datore di lavoro a regolamentare autonomamente la materia, nonché l’impossibilità di sostituirla con altri modelli di relazioni sindacali, per cui l’eventuale rivisitazione della disciplina, impone l’applicazione del principio del “contrarius actus”; che il nuovo Regolamento, sull’ordinamento degli uffici e dei servizi non avrebbe potuto abrogare autonomamente il regolamento speciale sulle progressioni verticali recante la disciplina delle progressioni verticali, senza la previa concertazione con le organizzazioni sindacali.
    Ad ogni buon fine, il Regolamento sopravvenuto giammai avrebbe potuto abrogare la precedente disciplina stante il carattere di legge speciale della prima rispetto a quella sopravvenuta avente natura di legge generale
    13.b.- L’assunto secondo il quale il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato il 1° luglio 2004 sarebbe illegittimo perché adottato senza la previa concertazione con le organizzazioni sindacali, è inammissibile oltre che infondato.
    13.b.1.- E’ inammissibile, atteso che la doglianza azionata in questa sede con il ricorso incidentale non risulta proposta dal soggetto legittimato ad agire, neppure in veste di sostituto processuale ex art. 81 cpc, per le considerazioni che seguono.
    L’atto deliberativo impugnato contiene l’espressa previsione della comunicazione alle OO. SS. del nuovo Regolamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del CCNL del comparto Regioni Autonomie locali dell’1.4.1999 che così recita : “L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane”.
    Non risulta che le OO. SS. abbiano sollevato in sede giurisdizionale l’eventuale lesione delle loro prerogative.
    Poiché, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui (art. 81 cpc), la doglianza è inammissibile.
    13.b.2.- Ad ogni buon fine, la doglianza è anche infondata atteso che nella specie era sufficiente l’informazione alle OO.SS ex art. 7 CCNL dell’1.4.1999 sia perché l’atto in questione è un atto a valenza generale, sia per l’assorbente considerazione che l’Amministrazione comunale ha utilizzato, nella sostanza, proprio gli esiti della concertazione sindacale contenuti nella delibera di G.M. n. 414 del 2003.
    Come già evidenziato al punto 12.5.) che precede, il Comune di Eboli, con il nuovo Regolamento, non pone regole totalmente differenti dalle precedenti ma utilizza la precedente disciplina del percorso selettivo integrandola con la valutazione del credito professionale, le cui regole erano, peraltro, già contenute nel precedente Accordo, adeguando così le pregresse previsioni ai principi di cui all’art. 35 del D. Lgs n. 165/2001.
    L’art. 89 del sopravvenuto Regolamento, infatti, stabilisce, al secondo comma, che “La Commissione giudicatrice esprime la valutazione delle prove d’esame e del credito professionale in centesimi, sulla base degli elementi valutativi definiti nell’allegato c dell’Accordo relativo all’accesso e alla progressione verticale”, richiamando, quindi, proprio l’accordo raggiunto in sede di concertazione tra l’ente locale e le rappresentanze sindacali sulla materia delle progressioni verticali.
    Il richiamo all’allegato C dell’Accordo relativo all’accesso e alla progressione verticale rimarca, dunque, che l’Amministrazione comunale ha inteso disciplinare lo svolgimento delle progressioni verticali, secondo le medesime regole scritte nella concertazione con le OO. SS. del 2003 che vengono espressamente utilizzate ed anche richiamate, opportunamente integrate, quanto al percorso selettivo che, illegittimamente obliterava, nell’individuazione delle componenti di detto percorso, la valutazione del credito professionale pur avendolo espressamente individuato e quantificato, ai fini che ci occupano, anche nei suoi specifici elementi.
    Per quanto sopra, quindi, il profilo di doglianza può essere respinto.
    13.b.3.- Per quanto innanzi detto, anche il secondo profilo deve stimarsi infondato, non ravvisandosi ragioni per applicare il principio invocato dalla parte secondo il quale lex posterior non derogat priori speciali, inconferente al caso di specie, trattandosi di fonti equiordinate, che, nella successione temporale, sono state opportunamente adeguate ed integrate alle previsioni del D. Lgs n. 165/01 ai sensi della Parte I – Titolo IV – Capo I del T.U. n. 267/2000.
    Può concludersi per la reiezione del ricorso incidentale.
    14.- Sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

    P.Q.M.
    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3051/2004, proposto da Turi Anna lo accoglie e per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
    Rigetta il ricorso incidentale proposto da Corsetto Vincenzo.
    Spese compensate.
    Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
    Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 31 gennaio 2008 e 13 marzo 2008 , con la partecipazione dei Magistrati

    Dott. Luigi Antonio Esposito Presidente

    Dott. Francesco Gaudieri Consigliere,estensore

    Depositata in Segreteria il
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    (art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)
    il Direttore della Sezione

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