EBOLI – Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente Comunicato Stampa del Difensore Civico di Eboli Gaetano Naimoli, circa la nomina alla carica di assessore comunale e la incompatibilità per chi avesse ricoperto questa carica per due mandati consecutivi.
Il problema è stato sollevato da un articolo di stampa che metteva in evidenza la vicenda, analizzando il regolamento comunale in maniera capziosa e facendo emergere un problema.
Il Difensore Civico, nella fattispecie, chiamato in causa, pur ritenendo di non essere stato investito ufficialmente, in qualche modo ne anticipa le risultanze.
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COMUNICATO STAMPA
Sulla vicenda giuridica della paventata incompatibilità di ulteriore nomina alla carica di Assessore per chi l’abbia già ricoperta in due mandati consecutivi, avendo le dichiarazioni riportate dalla stampa coinvolto anche l’Ufficio di Difesa Civica, mi pare opportuno esprimere alcune precisazioni.
Premesso che nessuna formale richiesta è stata inoltrata, e che solo a questa, com’è ovvio, seguirà la redazione di un parere giuridico motivato, pare si possa tuttavia utilmente aggiungere delle informazioni al dibattito innescatosi.
La normativa vigente non prevede alcun limite in relazione al mandato degli assessori né varrebbe a ripristinarlo una disposizione diversa dello statuto comunale. Quest’ultima, difatti, non è che disposizione ripetitiva di una legge ormai abrogata e pertanto da considerasi inefficace.
Si osserva dunque che, stante al prevalente orientamento giurisprudenziale in argomento, nonché ai pareri già espressi su medesima problematica dall’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italini, a cui pure il Comune di Eboli aderisce), è da intendersi non più esistente nel nostro ordinamento alcun limite al numero dei mandati degli Assessori.
Il difensore civico
Avv. Gaetano Naimoli
Bravo Gaetano……Attento e Reattivo come sempre!!!
Caro Avvocato dei Cittadini (?),
poiché la potestà statutaria dei comuni e delle province ora è fondata sulla Costituzione e non sulla legge, essa può essere esercitata anche in assenza, indipendentemente dalla legge. E’ un potere delimitato dalla legge, nel senso che la previsione legislativa prevale su quella statutaria, quando vi sia. Altrimenti lo statuto si rapporta direttamente con la Costituzione. Insomma, l’esercizio del potere statutario non ha bisogno dell’intermediazione legislativa. Sicché lo statuto può essere fonte primaria. Anzi, in qualche misura deve esserlo, per assicurare l’autonomia organizzativa (e funzionale) che spetta alle istituzioni politiche costitutive della Repubblica. Il potere statutario comunale e provinciale si svolge in un ambito residuale: si esercita, cioè, sugli oggetti non coperti dalla legge. Peraltro se questo spazio fosse interamente nella piena disponibilità del legislatore regionale e statale, sarebbe nella sostanza vanificata l’attribuzione costituzionale del potere statutario. E’ evidente, dunque, che va definito l’ambito della potestà statutaria comunale e provinciale da proteggere nei confronti del legislatore. Questo risultato si può ottenere attribuendo in linea di principio allo statuto comunale e provinciale la materia non riservata dalla Costituzione alla legge statale. Sicché, ciò che residua dalla legislazione elettorale e da quella sugli organi di governo compete preferibilmente allo statuto. La legge regionale non è esclusa dalla disciplina dell’ordinamento comunale e provinciale. Può intervenire se esibisce buone ragioni, cioè se fa valere esigenze unitarie nei confronti dei comuni e delle province della regione. Sicché lo statuto ha un oggetto residuale riservato in via di principio. In questo modo, il confine tra la legge e lo statuto non è fisso, ma mobile, adeguato quindi alle molteplici e mutevoli esigenze ordinamentali delle diverse regioni. Questo e quella sono pertanto fungibili in larga misura. Tale interpretazione della disciplina costituzionale relativa all’ordinamento comunale e provinciale, da una parte, assegna un ruolo rilevante allo statuto del comune e della provincia, dall’altra parte, rende permeabile la disciplina dello statuto alla legislazione regionale ragionevole. Dunque si inserisce bene in un contesto di molteplicità e differenziazione istituzionale, nel quale le istituzioni politiche sono qualitativamente eguali, nonostante operino in spazi politici e costituzionali di diversa ampiezza. Infatti, l’ordinamento comunale e provinciale può essere diverso da regione a regione secondo le specifiche esigenze di disciplina unitaria fatte valere ragionevolmente dalla legislazione regionale in proposito. Può essere differente anche all’interno della stessa regione, secondo le diverse discipline dello statuto comunale e provinciale.
Nella Costituzione non c’è una ripartizione delle competenze tra lo statuto e il regolamento, né una forma e un valore peculiari dello statuto. Al riguardo, dalla disciplina costituzionale si può ricavare solamente che il regolamento riguarda l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, mentre lo statuto attiene più specificamente all’organizzazione (alla forma di governo, insomma) dell’ente[4]. Considerati dal punto di vista del rapporto con la legge (statale e regionale), il regolamento e lo statuto sono uguali. Lo statuto è una specie di regolamento, che si distingue solamente perché attiene alla costituzione dell’ente, alla sua struttura, piuttosto che all’attività. Dalla Costituzione si ricava quindi una eguale posizione dello statuto e del regolamento nei confronti della legge: entrambi cioè si rapportano con la legge secondo il principio di sussidiarietà. Pertanto, in linea di principio è preferita la competenza dello statuto, con la conseguenza che la legge può intervenire sulla struttura dell’ente, come del resto sulla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni comunali e provinciali (attribuite o conferite che siano) soltanto in via sussidiaria e, dunque, se sussistono esigenze unitarie e nella misura strettamente necessaria a soddisfarle
Saluti
la fonte del post precedente è:
Principio di sussidiarietà e il sistema delle fonti*
Pietro Pinna
Università di Sassari
http://www.dirittoestoria.it/3/Lavori-in-Corso/Contributi/Contributi-web/Pinna-Il-principio-di-sussidiariet%E0.htm
….e questo sarebbe il nostro difensore civico? Forse è il difensore della giunta Melchionda (che sa’ da fa pè campà)! Questo mi sembra un comunicato di parte. Bravo “Lex” concordo pianamente con te, anzi concordo pienamente con il prof. Pietro Pinna. Grazie della segnalazione Lex. Comunque questa cosa non mi stupisce…cari ebolitani saranno tempi duri senza regole e senza legge che tenga con questi personaggi al potere della nostra città . Mio nonno diceva: “chi è causa dei suoi mali pianga se stesso !”
IL DIFENSORE CIVICO
Il Difensore civico è un organo di garanzia che tutela i diritti dei cittadini
nei confronti della Pubblica Amministrazione e degli Enti dalla stessa
controllati.
A seconda dei casi i cittadini e utenti della Lombardia possono rivolgersi
al Difensore civico comunale, provinciale o regionale.Vi sono anche
Difensori civici di Comunità montane lombarde e di unioni di Comuni
lombardi.
Il servizio è gratuito.
I recapiti di tutti i Difensori civici presenti in Lombardia si possono trovare
sul sito del Difensore civico regionale:
alla sezione territorio.
E’ bene precisare che il Difensore civico non può annullare provvedimenti
amministrativi e la richiesta di intervento dello stesso non interrompe
i termini per il ricorso al TAR (salvo la lesione del diritto d’accesso), al
Consiglio di Stato, al Giudice di Pace, al Tribunale ecc.
IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
Il Difensore civico comunale è un organo di garanzia per i cittadini
e utenti dell’amministrazione comunale e delle aziende di servizi
comunali.
Viene eletto dal Consiglio comunale ed esercita la propria funzione in
piena autonomia dagli altri organi amministrativi.
Ci si può rivolgere gratuitamente nel caso in cui si abbiano ragioni per
lamentarsi nei confronti del Comune e delle aziende comunali.
Il Difensore civico interviene, infatti, perché organi e uffici
competenti eliminino irregolarità, disfunzioni, abusi, carenze e ritardi
dell’amministrazione comunale e degli Enti controllati dal Comune.
Il Difensore può accedere agli atti d’uffi cio relativi alla questione
sottopostagli e può convocare direttamente il responsabile dell’Uffi cio
interessato.
Prima di chiedere l’intervento del Difensore civico è necessario che sia
già stato contattato dall’utente l’Uffi cio del servizio interessato.
Persona e disagio
Persona e servizi generali
Economia
Territorio
Ambiente
Diritto d’accesso ai documenti amministrativi.
Alcuni esempi:
Quando viene negato l’accesso agli atti amministrativi e non vengono
forniti documenti che ci riguardano
Quando i tram e gli autobus non rispettano gli orari indicati e l’azienda
di trasporti comunale non interviene
Quando ci sono problemi per l’erogazione di gas e luce in un condominio
Quando ci sono ritardi nelle concessioni edilizie
Quando in una strada non vengono ritirati i sacchi dell’immondizia
Quando nella propria strada non c’è la lo spazio per la sosta dei
disabili e ci sono barriere architettoniche
Quando si pensa che non siano state rispettate le graduatorie per
l’assegnazione di un alloggio popolare
Quando ci sono ritardi per avere agevolazioni a cui si ha diritto:
indennità di accompagnamento, borse di studio, sconti su libri di
testo, trasporti o mense
Quando in un quartiere ci sono problemi di elettrosmog o di inquinamento
acustico
Quando il proprio fi glio non è stato inserito al nido pur avendo i requisiti
per l’iscrizione
IL DIFENSORE CIVICO PROVINCIALE
Il Difensore civico provinciale è un organo di garanzia per i cittadini
e utenti dell’amministrazione provinciale e degli Enti e Aziende alla
stessa collegati.
Interviene per assicurare che il procedimento amministrativo abbia
regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente
emanati.
Il Difensore può accedere agli atti d’uffi cio relativi alla questione
sottopostagli e può convocare direttamente il responsabile dell’Uffi cio
interessato. Interviene anche per i procedimenti di accesso ai documenti
amministrativi adottati da Comuni privi del Difensore civico. Il servizio
è gratuito.
Prima di chiedere l’intervento del Difensore civico è necessario che sia
già stato contattato dall’utente l’Uffi cio del servizio interessato.
Settori di intervento:
Procedimento amministrativo e accesso agli atti
Strade, mobilità, trasporti
Ambiente, risorse energetiche ed idriche, Cave
formazione professionale, servizi sociali
Scuole
Caccia e pesca
Agricoltura, parchi
Turismo
Casi:Quando viene negato l’accesso agli atti amministrativi e non
vengono forniti documenti che ci riguardano
– Quando avviene un incidente stradale a causa di vizi di una
strada e la Provincia non interviene
– Quando ci sono problemi per l’erogazione di acqua
– Quando viene negata l’iscrizione ad una scuola superiore
DIFENSORE CIVICO REGIONALE
amministrativi adottati da Enti locali privi del Difensore civico.
Prima di chiedere l’intervento del Difensore civico è necessario che sia
già stato contattato dall’utente l’Uffi cio del servizio interessato.
Accesso agli atti e partecipazione all’attività amministrativa
Territorio, demanio e patrimonio regionale, istruzione e cultura
Ambiente, igiene pubblica, tributi regionali, terziario
Previdenza, assistenza sociale, industria
Istituzioni, personale pubblico, lavoro agricoltura
Sanità
Edilizia residenziale pubblica
difensore
civico regionale:
Quando viene negato l’accesso agli atti amministrativi e non vengono
forniti documenti che ci riguardano
Quando le osservazioni ad un procedimento di programmazione
urbanistica non sono tenute in considerazione
Quando abbiamo problemi nel conseguimento di contributi per la
frequenza ai corsi di studio (es. Buono scuola)
Quando gli scarichi di un’impresa ci procurano fastidi o rumori mo-
lesti disturbando la nostra quiete
Quando ci viene richiesto il pagamento della tassa automobilistica
che abbiamo già pagato
Quando abbiamo difficoltà ad ottenere le prestazioni previdenziali o
assistenziali che ci spettano
Se siamo dipendenti di un’amministrazione pubblica e abbiamo diffi
coltà nei rapporti con il nostro ente
Se, abitando in un alloggio di edilizia residenziale pubblica non riusciamo
ad avere gli interventi manutentivi necessari
Se abbiamo i requisiti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia
residenziale pubblica e non riusciamo ad ottenerlo
Quando le prestazioni sanitarie ci vengono fi ssate con estremo ritardo
Quando le prestazioni di cui abbiamo bisogno non vengono riconosciute
dal servizio sanitario nazionale
Il Difensore civico regionale svolge anche funzioni di Garante del
contribuente e dei detenuti.
I
FONTE UNIONE LOMBARDA CONSUMATORI…PS. AL DI LA DELLA DOTTRINA AMMINISTRATIVA E DELLA PREVALENZA DI FONTI, PRINCIPIO DI SUSSIDIARETA, L241/ 90e ss OPPURE 267/ 00 t.u.e.l. e ss responsabile procedimento LEGGE 165/01 t.u.p.i. ho preferito elencare tramite un ente privato , le competenze pratiche
PER CHI E’ INTERESSATO SUGGERISCO IL MANUALE DI
ELIO CASETTA PER IL DIRITTO AMMINISTRATIVO tout court E
GIANCARLO ROLLA PER DIRITTO REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI
a questo punto perchè non ci da un parere motivato Difensore civico? Lei parla di Giurisprudenza mentre i signori lex e ebolitano dogc parlano di dottrina che tra l’altro mi sembra anche non attinente al problema sollevato. Pero’ siccome fanno tutti i professori a questo punto ci liberi dal dubbio.
peccato che leggete ma nn capite! nn voglio tediare nessuno con spigazioni giuridiche, anche perchè c’è chi viene retribuito per ottemperare a tale compito e spero in una pronta delucidazione del DC. A mio parere, cmq, L’interpretazione della legge, alla quale il DC è chiamato, nn lascia spazio a simpatie personali. Stando alla tua dichiarazione, il DC sarà l’uomo di Tizio o di Caio a seconda di come risolverà il caso sottopostogli?
MHA!!!
io ho voluto elencare i compiti normativi del difensore civico, che a quanto pare non risulta obbligatorio od almeno non e’è presente in tutti gli enti locali! il D.C. di Eboli si è attenuto alla normativa vigente che non pone limiti, ad una sua lettura, ai mandati assessoriali, come invece per il Sindaco. Penso che l’intervento dell avv. Naimoli sia stato esaustivo, polemiche al riguardo mi sembrano pretestuose.
P.S. L’eventuale limite agli incarichi si pone come un problema di sensibilità politica e galateo istituzionale, ma non contrasta con le norme ordinamentali.