Il TAR con due specifiche sentenze dà ragione al Comune di Battipaglia contro la Lidl.
Le motivazioni del Comune di Battipaglia difeso dal dirigente del settore Avvocatura Giuseppe Lullo supportata dalla relazione del dirigente del settore tecnico Carmine Salerno, sono state espresse nelle due sentenze contro i privati entrambe parti soccombenti contro il Comune di Battipaglia.
da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese
BATTIPAGLIA – Il Tribunale Amministrativo Regionale Campania annulla la richiesta di sospensione della delibera di Giunta Comunale n. 145/2018 recante l’approvazione della convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di cui al PUA di “rimodulazione urbanistica del Comprensorio C ex Peep di via Turco” e del provvedimento unico n.23 del 15 novembre 2017 avente per oggetto la realizzazione della struttura commerciale Lidl.
Le motivazioni sono ben espresse nelle due sentenze contro i privati entrambe parti soccombenti contro il Comune di Battipaglia, difeso dal dirigente del settore Avvocatura Giuseppe Lullo e con la relazione stilata dal dirigente del settore tecnico Carmine Salerno ha mantenuto la seguente linea difensiva:
“all’esecuzione degli interventi previsti dalla convenzione urbanistica del 30 ottobre 2018, rep. N. 55 (cui è riferita la domanda cautelare) non sono ricollegabili gli estremi del paventato danno grave e irreparabile, trattandosi di lavori che non hanno modificato o alterato assolutamente gli accessi dei privati e interessano in via esclusiva la viabilità già pubblica”; il Tar ha considerato, oltre a quanto sopra, valida la posizione dell’Ente tale da ritenere che
“1) la struttura commerciale legittimata col provvedimento unico n.23 del 15 novembre 2017 non risulta in contrasto con la destinazione riservata all’area di relativa localizzazione dall’inoppugnabile Pua in variante né eccedere la massima superficie coperta consentita e la massima volumetria edificabile in base al menzionato strumento urbanistico attuativo
2) il progetto controverso, riguardato nella sua globalità, non appare infirmabile dalle criticità atomisticamente denunciate dai ricorrenti, sulle quali fa premio, in termini di miglioramento della sicurezza stradale, l’eliminazione, mediante la realizzazione della prevista rotatoria, dei punti di conflitto tra i flussi veicolari generati dal preesistente raccordo vario
3) ad un sommario esame, non sono ravvisabili le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.”
Per i motivi sopra indicati il Tar ha respinto la domanda dei privati dando ragione al Comune di Battipaglia.
Battipaglia, 23 marzo 2019