Palazzo del Podestà: Legambiente scrive alla Soprintendente

Legambiente a tutela dell’edificio storico la Casa del Podestà scrive alla soprintendente Casule.

La Presidente del Circolo Occhi Verdi Carla Del Mese Segnala in una Lettera alla soprintendenza dei Beni Monumentali e artistici di Sa-Av interventi a danno dell’edificio storico-monumentale “Casa del Podesta’” di Pontecagnano Faiano è chiede un sopralluogo per tutela e organizza un flash mob. 

Palazzo Sabbato Pontecagnano
Palazzo Sabbato Pontecagnano

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

PONTECAGNANO FAIANO – Riceviamo e volentieri pubblichiamo la Lettera della Presidente del Circolo Legambiente “Occhi Verdi” di Pontecagnano Faiano Giancarla Del Mese, avente ad oggetto: Segnalazione di interventi a danno dell’edificio storico-monumentale “CASA del PODESTA’” della Città di Pontecagnano Faiano – Richiesta di sopralluogo per tutela; indirizzata alla Soprintendente Arch. Francesca Casule, All’Ing. Costanzo Laudisio Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio SA-AV

«Gentile Soprintendente, – si legge nella lettera che la Presidente Carla Del Mese – Abbiamo appena appreso che, soggetti privati intendono intervenire sull’edificio storico-monumentale denominato “Casa del Podestà”, di proprietà della famiglia Sabbato, sito in Piazza Sabbato nel Comune di Pontecagnano Faiano. Il bene storico-monumentale in questione, che potrebbe risalire all’anno 1860 ca., nel suo complesso comprende l’abitazione del Podestà ed un giardino con un’esedra. Un edificio che nell’intenzione testamentaria dell’ultimo proprietario (Signora Cimino Biancamaria) doveva essere adibito obbligatoriamente a casa per anziani (testamento pubblico del 3.4.2004 – Notaio Costantino Prattico di Flavio verbale di registrazione dell’8.4.2005 rep. N. 111775-racc. N. 21176).

Francesca Casule-Soprintendente Beap Salerno
Francesca Casule-foto POLITICAdeMENTE 

Al momento non siamo in grado di dire se sia previsto l’abbattimento o se, come si sussurra in città per evitare contestazioni, sia stata valutata anche l’ipotesi che l’edificio antico venga, in qualche maniera, inglobato nella eventuale nuova costruzione. Anche in questa seconda ipotesi è evidente che si procurerà un danno permanente al bene storico-monumentale in discussione.

Quale associazione che da oltre 30 anni opera responsabilmente per la tutela ambientale e sociale del territorio di Pontecagnano Faiano, anche attraverso la gestione diretta del Parco EcoArcheologico ivi presente, desideriamo che venga garantita una vera tutela dell’identità storica, archeologica, naturalistica e culturale dell’antichissima comunità di Pontecagnano Faiano che comprenda oltre i luoghi anche i beni monumentali presenti sul territorio.

A tale riguardo, sollecitiamo un intervento da parte di codesta Soprintendenza affinché venga attuato un sopralluogo per verificare le reali specificità storiche, artistiche, culturali e monumentali dell’edificio “Casa del Podestà” in modo da tutelarlo dalle insidie speculative e dalle azioni dannose che potrebbero comprometterne irreversibilmente il valore artistico e culturale che  lo caratterizzano. – conclude la Presidente  del Circolo Legambiente Occhi Verdi di Pontecagnano Faiano Giancarla Del Mese – Fiduciosi di un sicuro interessamento rimaniamo a sua completa disposizione».

Carla-Del-Mese
Carla-Del-Mese

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Principi generali e art. 170 dlg 42/2004; valore e tutela non negoziabili del bene monumentale.

l’art. 170 cit. punisce “la destinazione dei beni culturali (indicati nell’articolo 10 stesso dlg 1 ) ad usi incompatibili con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità (condotta già sanzionata dall’articolo 59 della legge 1089\39 e dal T.U 6490\99). La giurisprudenza definisce uso incompatibile con la funzione e le caratteristiche del monumento e per esso pregiudizievole «.. l’uso del bene culturale che ne determini la distorsione dal godimento che gli è proprio, ovvero di studio, ricerca o piacere estetico complessivo » (Cass. Sez. III n. 14377, 17 marzo 2005; Cass. Sez. III n. 42065, 16 novembre 2011) 2 . I l reato viene integrato anche mediante interventi sul bene culturale (incidenti sulla sua conservazione od integrità) non finalizzati a valorizzarne la natura storica od a garantirne un migliore utilizzo, ma piuttosto a soddisfare beni ed interessi privi di relazione con la sua natura e con la sua destinazione pubblica. Costituisce danno implicito nel reato in esame anche la diminuzione del godimento estetico, prodotto mediante opere non compatibili con l’opera tutelata.

Il reato previsto dall’art. 170 dl 42/2004, va pure notato, ha carattere permanente, nel senso che la sua consumazione perdura per tutta la durata in cui chi ne è responsabile continui a fare o a permettere l’uso illecito del monumento, e non vi ponga rimedio ripristinandone l’integrità violata. E’ infatti palese che la lesione dello stesso bene e di tutti gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice si protragga fin tanto che perduri l’uso arbitrario del monumento (cnfr. Cass. in relazione alla fattispecie di cui all’art. 172 cod. beni cult.).

Pontecagnano Faiano, 8 febbraio 2019

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