Proroga incarico dirigenziale al Sito di Compostaggio: Le opposizione interrogano l’Amministrazione e chiedono trasparenza.
“Redigere un nuovo Bando:” Questa in sintesi la richiesta di Damiano Cardiello (F.I.) e Santo Venerando Fido (Eboli 3.0), che intravedono la lesione del diritto di rotazione sulla scelta del Direttore Tecnico del sito di compostaggio cittadino.
da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese
EBOLI – Mancato rispetto del principio di rotazione, proroghe reiterate allo stesso professionista, lesione della libera concorrenza, deroga arbitraria all’ inclusione di altre tipologie di diplomi diLaurea per la direzione del Sito di Compostaggio, il tutto “condito” da un sentore di poca trasparenza nelle procedure di affido.
Questo il sunto degli addebiti che vengono rivolti da Damiano Cardiello capogruppo diForza Italia e da Santo Venerando Fido suo omologo di Eboli 3.0, al Sindaco Massimo Cariello, inerente la gestione manageriale del sito di compostaggio, momento fondamentale del ciclo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani cittadino.
In merito della questione queste le problematicità sollevate da Damiano Cardiello capogruppo FI che afferma: ” Il problema è tecnico e amministrativo, ma la politica non può far finta di nulla. Abbiamo documentato come gli uffici siano passati da un affidamento diretto, poi prorogato, a due procedure negoziate con un unico partecipante poi divenuto aggiudicatario. Nulla da dire in merito, visto che a decidere sono i Dirigenti che firmano gli atti, ma si pone una grande questione morale: ilComune di Eboli perchè non apre le porte a tutte i professionisti per gestire il sito di compostaggio ma restringe il campo, minando la concorrenzialità?”
Conclude Cardiello: ”Con questa approfondita interrogazione vogliamo vederci chiaro ed andremo fino in fondo!”
Gli fa eco , Santo Venerando Fidocapogruppo Eboli 3.0 rimarca : “Nulla contro il professionista, ma condanno il metodo di questa amministrazione:redige un avviso pubblico molto ristretto, cioè riservato solo agli Ingegneri e non aperto a tutte le professionalità.”
Interrogazione a risposta scritta e orale in consiglio comunale con carattere di urgenza
Al Sindaco di Eboli
Al Presidente del Consiglio comunale
FIDO-CARDIELLO-
Premesso che:
– con determina n. 2017 del 30/10/2017 il Responsabile Area P.O. Lavori Pubblici e Ambiente ha provveduto a nominare, previo affidamento diretto, il tecnico libero professionista Ing. Domenico Ruggiero,quale responsabile tecnico dell’impianto di compostaggio di Eboli, per una durata di quattro mesi ed un importo pari ad €21.823,36;
– con determinazione n. 418 del 07/03/2018 tale incarico è stato prorogato per ulteriori quattro mesi ed importo di spesa pari ad € 21.823,36;
– con atto del responsabile dell’Area P.O. Tutela Ambientale n.50/911 del 15/05/2018 è stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento per l’affidamento del “Servizio di Responsabile tecnico dell’impianto di compostaggio di Eboli” per un periodo di sei mesi (non prorogabile) e per un importo presunto a base d’asta pari a €.25.200 Iva esclusa;
– la gara si è svolta mediante procedura negoziata di scelta del contraente, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. n.50/2016, previo manifestazione di interesse alla partecipazione e successivo invito a presentare offerta a n. 2 candidati (Ing. Domenico Ruggiero e Ing. Gaetano Vitiello);
– nel modello pubblicato per i partecipanti, tra i requisiti richiesti vi sono i seguenti “ di essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria e di essere iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri ”;
– il servizio è stata aggiudicato in favore dell’Ing. Domenico Ruggiero, unico a formulare offerta, dapprima con determina n. 1316 del 29/06/2018 di aggiudicazione provvisoria n. e successivamente definitiva con atto n. 2137 del 08/11/2018;
– con determina a contrarre n. 2449 del 07/12/2018 è stata bandita nuova procedura per assegnare il citato servizio, con la stessa modalità della precedente cioè previo manifestazione di interesse tesa a recepire partecipanti e successiva procedura negoziata ex art. 36 D. Lgs 50/2016;
– anche nel secondo modello pubblicato per i partecipanti, tra i requisiti richiesti vi erano gli stessi di cui sopra;
– l’incarico è per un periodo di 6 (sei) mesi, retribuito con un importo a base d’asta pari a €25.000,00 oltre oneri previdenziali e IVA come per legge;
– alla manifestazione di interesse hanno presentato domanda in tre, di cui un tecnico con qualifica di chimico, un tecnico con qualifica di biologo e un ingegnere.
I primi due sono stati esclusi, non essendo in “possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara diploma di laurea in ingegneria”, come riportato dal verbale di gara n. 1 del 09/01/2019.
– con determina n. 101del 21/01/2019 il servizio è stato aggiudicato, nuovamente e in via provvisoria, all’Ing. Domenico Ruggiero.
Considerato che:
– la Delibera di Giunta Regionale Campania n. 386 all’allegato A, prevede testualmente che: “Il responsabile Tecnico di un impianto di gestione rifiuti deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1.4.1 Titolo di Studio
a) Laurea ad indirizzo scientifico.
b) Altre Lauree o Diploma di scuola media superiore più Corso di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione nella Categoria “ Gestione di impianti smaltimento e recupero di rifiuti”
c) Diplomi di scuola media inferiore più Corso di Formazione Professionale riconosciuto dalla Regione, nella Categoria “ Gestione di impianti smaltimento e recupero di rifiuti” più 3 anni di esperienza.
c.1) L’esperienza acquisita, a) come titolare di impresa operante nel settore del trattamento dei rifiuti oppure b) con affiancamento al Responsabile Tecnico dell’Azienda, deve essere dimostrata nei modi seguenti:
I. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del legale rappresentante dell’impresa presso la quale è stata maturata l’esperienza;
II. con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, da parte del diretto interessato”;
– il principio di rotazione costituisce un corollario del principio di non discriminazione ed ha carattere oggettivo, in quanto è diretto a garantire una concorrenza effettiva, onde evitare situazioni di esclusiva o monopolio nell’esecuzione dell’appalto (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 28 giugno 2012, n. 3089; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 14 dicembre 2011, n. 1730; Tar Catanzaro n. 1007/2018);
– la giurisprudenza ha confermato a più riprese che“se la ratio del principio di rotazione è quella di escludere posizioni di rendita in capo al gestore uscente, l’invito di quest’ultimo alla gara lo violerebbe comunque, a prescindere dal numero di soggetti invitati tra quelli che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura ristretta e non aperta. (…) Come chiarito anche dalla giurisprudenza, infatti, l’applicazione del principio impone, in assenza di elementi che ne giustifichino comunque la chiamata, l’esclusione dalla sola prima gara successiva alla scadenza del contratto.” (TAR Brescia, 26.03.2018 n. 354 – Consiglio di Stato, Sez. V, 31.08.2017, n. 4142).
Inoltre, “il concetto secondo cui “per effetto del principio di rotazione l’impresa che in precedenza ha svolto un determinato servizio non ha più alcuna possibilità di vantare una legittima pretesa ad essere invitata ad una nuova procedura di gara per l’affidamento di un contratto pubblico di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, né di risultare aggiudicataria del relativo affidamento. Nella vigenza della precedente normativa, l’AVCP aveva evidenziato che “il criterio di rotazione ha come finalità quella di evitare che la stazione appaltante possa consolidare rapporti solo con alcune imprese venendo meno così al rispetto del principio di concorrenza” (Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011). Orientamento successivamente ribadito nelle Linee guida relative a “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestionedegli elenchi di operatori economici”, deliberate dal Consiglio dell’ANAC nell’adunanza del 28 giugno 2016 e rispetto alle quali è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato, (Cons. di Stato, V, sent. n. 5854/2017)” (T.A.R Campania, Salerno, sez. I, n. 179 del 06 febbraio 2018);
– il Decreto Ministeriale n. 120/2014 all’art.12 stabilisce, tra l’altro,
Art. 12. Compiti, responsabilità e requisiti del responsabile tecnico
- Compito del responsabile tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.
2. Il responsabile tecnico svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1.
3. Il Comitato nazionale può disciplinare più nel dettaglio i compiti e le responsabilità del responsabile tecnico.
4. I requisiti del responsabile tecnico consistono in: - a) idonei titoli di studio;
b) esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
c) idoneità di cui all’articolo 13.
L’esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d’iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale.
6. L’incarico di responsabile tecnico può essere ricoperto da un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri e i limiti per l’assunzione degli incarichi.
– è notizia dei mesi scorsi, ripresa dalla totalità della stampa locale, di una delicata indagine da parte della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di Salerno avente ad oggetto la società provinciale Ecoambiente che si occupa del trattamento dei rifiuti. In particolare, sembrerebbero coinvolti 21 indagati per condotte penalmente rilevanti, tra cui l’Ing. Ruggiero;
– con decreto del Tribunale di Salerno- Sez. Lavoro n. 20215/2018, il Giudice del lavoro ha rigettato il ricorso promosso dal tecnico citato avverso il licenziamento giusta causa, promosso dalla società EcoAmbiente, dove il Ruggiero ha lavorato dal 1 agosto 2011 al 9 agosto 2017. L’oggetto della lite era la violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’art. 2105 c.c. ed il possibili conflitti di interesse tra la qualifica di tecnico privato e quella di dipendente della società Ecoambiente.
Dal provvedimento in oggetto, si legge, inoltre che il Ruggiero è “stato socio di minoranza della società Giacarta s.r.l., dedita ad attività di raccolta dei quotidiani invenduti nelle edicole che ha sempre operato in favore di un’unica controparte contrattuale (la Di Canto s.p.a.) e di aver collaborato con Sarim s.r.l., ad un progetto relativo ad una Valutazione di Impatto Ambientale avente ad oggetto tipologie differenti di materiale e lavorazione”
Ritenuto che:
– Risulta chiaro che dopo il primo affidamento diretto e la proroga dell’incarico, in ottemperanza a quanto sopra descritto, l’Ufficio avrebbe dovuto evitare di invitare nuovamente il tecnico uscente alla gara espletata e successivamente aggiudicata;
– In entrambe le procedure negoziate espletate e aggiudicata allo stesso tecnico, non solo appare evidente che il principio di rotazione risulti violato,ma trai requisitiper ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico di impianto rifiuti delineati nella delibera di giunta regionale Campania citata e nella richiamata Circolare del Comitato nazionale Albo Gestori Ambientali del 16/07/1999 (e successive modifiche), non vi è alcuna traccia dell’esclusivo “diploma di laurea in ingegneria” richiesto dall’Ente ai fini della partecipazione. Tanto è vero che, ben due candidati su tre sono stati esclusi per tale requisito.
Tale scelta dell’Ente si configura come eccessivamente restrittiva, non proporzionata e potrebbe aver condizionato ulteriormente la concorrenzialità.
Tanto premesso e considerato, interroga la S. V. per sapere: 1) quali motivazioni hanno indotto gli uffici a procedere due volte consecutive con procedura negoziata anziché avviare gara aperta, così garantendo massima trasparenza e partecipazione; 2) quale norma nazionale, regionale o comunitaria prevede tra i requisiti di partecipazione per l’incarico in oggetto, la “laurea in ingegneria” per rivestire il ruolo di responsabile tecnico impianto (categoria 6c) di rifiuti; 3) perché è stato violato a più riprese il principio di rotazione del Codice degli appalti; 4) perché non è stato tenuto conto del Decreto Ministeriale Ambiente n. 120/2014,della delibera n. 6 del 30/05/2017 e n. 3 del 13/07/2016 del Ministero dell’Ambiente, ai fini dell’elaborazione dell’avviso di manifestazione d’interesse; 5) se il Resp. Settore Ambiente intende revocare inautotutela tutti gli atti di gara e procedere a nuovo appalto aperto alla partecipazione di tutti.
Fido Santo Venerando
Capogruppo Eboli 3.0
Damiano Cardiello
Capogruppo FI
Eboli 22 gennaio 2019