Festa dell’albero: Iniziativa dell’Associazione “Battipaglia Nostra”

Mercoledì 21 novembre, ore 10.30, giardino comunale via Guicciardini, Giornata nazionale degli alberi.

“Un albero per ogni vita”. Con la Festa dell’albero l’Associazione culturale Battipaglia Nostra vuole Celebrare la Vita, la Maternità, la famiglia tradizionale Padre, Madre, figlio.

Giornata nazionale degli alberi-battipaglia nostra
Giornata nazionale degli alberi-battipaglia nostra

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

BATTIPAGLIA – L’associazione politico culturale “Battipaglia Nostra” il giorno 21 Novembre, Festa dell’Albero istituita in Italia nel 1923 da Arnaldo Mussolini e recepita nel nostro ordinamento giuridico con la legge n.10/2013, provvederà alla piantumazione di 12 alberi, uno per ogni mese dell’anno, presso il giardino comunale di Via Guicciardini (c/o Chiesa S.Gregorio VII) alla presenza di alcuni genitori di neonati nati a Battipaglia ed alla presenza della autorità civili e religiose.

L’iniziativa vuole celebrare degnamente il valore della Vita, della Maternità e della Famiglia tradizionale Padre, Madre, figli, mirando a sensibilizzare l’amministrazione Comunale affinchè applichi la Legge n.113 del 29.01.1992 e la legge n.10 del 14 gennaio 2013; che obbligano i Comuni a piantare un albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato“.

L’iniziativa dell’Associazione culturale Battipaglia Nostra è sicuramente meritevole, tuttavia va ricordato che la piantumazione di un albero per ogni nascita di un bambino, con la quale si voleva che le città italiane guadagnassero più verde, è entrata in vigore con la Legge del 16 febbraio del 2016, applicando l’obbligatorietà ai Comuni sopra i 15mila abitanti di piantare un albero per ogni bambino registrato all’anagrafe o adottato, puntando così a incentivare gli spazi verdi urbani, Legge che esiste da oltre vent’anni e che non è il frutto del recepimento risalente al 1923, ma legata ad una iniziativa parlamentare della Repubblica Italiana. Infatti essa risale alla tanto vituperata Prima Repubblica, per iniziativa dei Radicali di Marco Pannella, con la quale si introdusse l’obbligo di piantare un albero per ogni neonato con la legge n.113 del 29 gennaio 1992, legge licenziata dal governo Andreotti, sotto la Presidenza della Repubblica di Francesco Cossiga, in ottemperanza al protocollo di Kyoto.

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LEGGE 29 GENNAIO 1992, n. 113
Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
2. L’ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno emana disposizioni per l’attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell’ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all’utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell’articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
Art. 4
1. Per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1992, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento “Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione”.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Battipaglia, 11 novembre 2018

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