DdL 28 del 4 marzo: Avvocati e Giudici protagonisti della mediazione civile

La mediazione civile o agli altri procedimenti di conciliazione previsti dalla legge, è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità per diversi tipi di controversie controversie.

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ROMA – Dal 20 marzo 2010, con l’entrata in vigore del D. Leg. N. 28 del 4 marzo pubblicato sulla G.U. n. 53, in attuazione dell’art. 60 della Legge n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, gli avvocati sono tenuti, all’atto del conferimento dell’incarico, ad informare l’assistito, che si presenta presso lo studio per la tutela di un diritto disponibile, della possibilita’ di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.

L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito e’ annullabile. Il documento che contiene l’informazione e’ sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, informa la parte della facolta’ di chiedere la mediazione.

ll giudice, nel pienezza della sua autonomia, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, puo’ invitare le stesse a procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto alle parti prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e’ prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all’invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di quattro mesi e, quando la mediazione non e’ gia’ stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Fra dodici mesi invece, chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita’ medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e’ tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto. Per queste materia, l’esperimento del procedimento di mediazione e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale.
Si prega dare ampia divulgazione al presente comunicato stampa visto l’importanza della norma per i cittadini.

Ufficio stampa CONFAS
CONF.AS (Confederazione delle Associazioni)
http://www.confas.org
info@confas.org <mailto:info@confas.org>
A. Marchese

2 commenti su “DdL 28 del 4 marzo: Avvocati e Giudici protagonisti della mediazione civile”

  1. Una rivoluzione in piena regola , mutuata dai paesi anglosassoni, “the mediator”, il conciliatore difatti è una figura tradizionale del panorama giuridico di Common Law.Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 sulla mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti. Viene in tal modo esercitata la delega conferita al Governo dall’art. 60 della legge n. 69 del 2009 e viene anche attuata la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

    Tipologie di mediazione

    Si prevedono, dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione, quella facilitativa e quella aggiudicativa.

    Nel primo caso il mediatore, quale soggetto professionale e terzo, aiuta le parti al raggiungimento di un accordo sul loro rapporto.

    Nel secondo caso il mediatore, qualora l’accordo amichevole non venga raggiunto, propone comunque una risoluzione della controversia, che le parti restano libere di accettare o meno.

    Rapporti con il processo: la mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice

    Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice.

    La mediazione, rispetto ad alcune materie, si pone come condizione di procedibilità per l’avvio del processo. Si tratta dei casi in cui il rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo, anche oltre la definizione della singola controversia. Ovvero dei casi di rapporti particolarmente conflittuali, rispetto ai quali, anche per la natura della lite, è quindi particolarmente più fertile il terreno della composizione stragiudiziale.

    In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo.

    La mediazione sollecitata dal giudice è prevista anche dalla direttiva comunitaria 2008/52/Ce, e si affianca senza sostituirla alla mediazione giudiziale.

    Quando il processo è stato avviato, in qualunque materia, il giudice potrà valutare se formulare l’invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all’invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario.

    Il procedimento di mediazione: la tutela della riservatezza

    Il tempo massimo della mediazione è fissato in 4 mesi, trascorso il quale il processo può iniziare o proseguire.

    Il procedimento di mediazione, non è soggetto ad alcuna formalità, ed è protetto da norme che assicurano alle parti del procedimento l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse.

    L’efficacia della mediazione

    Dal punto di vista dell’efficacia esecutiva, qualora l’accordo venga raggiunto, dovrà essere omologato dal tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il conseguente verbale sarà titolo per ogni tipo di esecuzione, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

    Gli organismi di mediazione

    Il testo regola la figura istituzionale degli organismi di mediazione, generalizzando il sistema previsto dalla conciliazione societaria, con un Registro tenuto e vigilato dal Ministero della giustizia.

    Per l’iscrizione dell’organismo sarà necessario depositare il regolamento, in cui prevedere, in ipotesi di modalità telematiche di mediazione, le garanzie di riservatezza che si assicurano alle parti e al procedimento.

    Quanto agli enti coinvolti, i consigli degli ordini forensi possono costituire organismi, da iscrivere a semplice domanda, che facciano uso del proprio personale e dei locali messi a disposizione dal presidente del tribunale.

    L’iscrizione a semplice domanda è subordinata comunque alla verifica, da parte del Ministero della giustizia, di alcuni requisiti minimi, che consentono all’organismo il materiale svolgimento dell’attività.

    Si prevede poi la facoltà di istituire, previa autorizzazione, organismi di mediazione anche presso i consigli degli altri ordini professionali: ciò risponde all’esigenza di sviluppare organismi in grado di dare rapida soluzione alle controversie in determinate materie tecniche (ad es. in materia ingegneristica, informatica, contabile o simili).

    Agevolazioni fiscali

    Sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 51.000 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione.

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  2. L’ Associazione nazionale giudici di pace denuncia che la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prevista ai sensi del dlgs 28/10 anche per le cause di competenza del Giudice di Pace, è inutile e dannosa per i cittadini.
    Con la mediazione obbligatoria i tempi si allungherebbero ed i costi lieviterebbero. La mediazione si presenta costosa ed inefficiente in quanto comporta la creazione e la conseguente gestione di organismi di conciliazione ulteriori rispetto agli uffici del Giudice di Pace già presente; inoltre gli uffici del giudice di pace garantiscono una presenza del magistrato capillare sul territorio, presenza che nessun organo di conciliazione potrebbe garantire. In definitiva, l’Associazione Nazionale Giudici di Pace manifesta la propria contrarietà all’istituto della mediazione così come disciplinato dal dlgs 28/10 in quanto presenta forti dubbi di costituzionalità e costi non giustificati per il cittadino e lo Stato con gravi ricadute in termini di inefficienza del sistema giudiziario.

    La conciliazione è un non senso per le cause di competenza del Giudice di Pace. (fonte ANGP ass giudici di pace)

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