Incompatibilità Altieri: La maggioranza CarielloCariello si “blinda”

Incompatibilità Altieri: Il presidente Vecchio annuncia la sospensione degli atti in attesa della decisione in appello.

Il Presidente del Consiglio comunale Vecchio e il Sindaco Cardiello, “blindano” le loro decisioni, accusano Cardiello e spiegano i motivi della sospensione della surroga.

Fausto Vecchio- Massimo Cariello
Fausto Vecchio- Massimo Cariello

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

EBOLI – Un percorso di assoluta garanzia istituzionale, a difesa del Consiglio Comunale, dei singoli consiglieri e soprattutto della volontà espressa dai cittadini. – questa è la strada seguita dal presidente del Consiglio Comunale di Eboli, Fausto Vecchio, che questa mattina, affiancato dal primo cittadino, Massimo Cariello, ha voluto precisare ulteriormente lo scenario istituzionale apertosi all’indomani del provvedimento con il quale il tribunale di Salerno indicava la presenza di incompatibilità in capo alla consigliera comunale Rossella Altieri.

Il presidente Vecchio aveva già illustrato l’iter normativo che la presidenza aveva seguito, ma evidentemente – a suo giudizio – non era bastato a chi continua in queste ore a sollecitare una surroga che invece è del tutto esclusa.

Damiano Cardiello-Consiglio comunale-ISES
Damiano Cardiello-Consiglio comunale-ISES

«Mi meraviglia che un collega avvocato come il consigliere Damiano Cardiello continui a sollecitare che si concretizzi una surroga che invece non è possibile realizzare – spiega Vecchio -. In questo modo si getta discredito sulle istituzioni e sull’intera città, come Cardiello fa da tempo. Chiarisco ancora una volta lo scenario, sperando che finalmente sia chiaro a tutti. Il D.Lgs  150/2011 prevede, in un caso come il nostro, che il provvedimento assunto dal Tribunale, in ordine all’incompatibilità, rimanga sospeso per il tempo entro il quale sarebbe possibile proporre ricorso in appello. Oltre a questa circostanza, la consigliera Altieri ha già presentato l’appello, quindi sarebbe impossibile avviare, oggi, un atto di surroga.

Rosa Altieri (4)
Rosa Altieri (4)

Inoltre, – prosegue ancora Vecchio –nemmeno sarebbe stato possibile operare la surroga in occassione della seduta consiliare in cui emerse la circostanza, in quanto la notifica avvenne lo stesso giorno del Consiglio, quando il civico consesso era già convocato e prossimo a svolgersi. L’intera vicenda non ha nulla di scandaloso e sarà decisa dal giudizio in appello, eppure qualcuno dall’esterno sta sottoponendo la consigliera comunale, che peratro ha già avviato la regolarizzazione della sua posizione con la rateizzazione, ad una gogna mediatica inaccettabile. Stessa sorte per le istituzioni, con una nota del Prefetto che chiede chiarimenti, naturalmente ancora una volta su sollecitazione di Cardiello, che non si rende conto di giocare con la dignità e il prestigio dell’intera città».

Sulle continue sollecitazioni contro la consigliera Alieri interviene anche il sindaco di Eboli, Massimo Cariello. «Cardiello porta avanti una sua strategia di tipo personalistico, ma lo fa mettendo alla gogna le istituzioni, la città, la consigliera Altieri. Da parte nostra, attendiamo la decisione dei magistrati e nel frattempo rispettiamo le indicazioni degli ebolitani che nelle urne hanno votato la consigliera Rossella Altieri. Da sindaco rispetto il Consiglio comunale e gli elettori ebolitani».

Eboli, 19 dicembre 2016

14 commenti su “Incompatibilità Altieri: La maggioranza CarielloCariello si “blinda””

  1. APPUNTO !

    Rispettate le indicazioni degli ebolitani che nelle urne hanno votato la consigliera Rossella Altieri all’opposizione.

    CHI CAMBIA CASACCA DEVE ANDARE A CASA

    (piccoli) AMMINISTRATORI E (insignificanti) CONSIGLIERI VOLTAGABBANA DIMETTETEVI e RISPETTATE GLI ELETTORI

    PS. VOLTAGABBANA = Chi cambia opinione facilmente e con grande leggerezza per il proprio tornaconto….. EVVAI …IN CULO agli Elettori e alla rappresentanza!

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  2. Appunto pensiamo a festeggiare ……….. tutto il tempo che resteremo è tutto guadagnato…………… ma chi ce lo doveva dire che ci saremmo trovati ad amministrare Eboli? ahahahahahah

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  3. Davvero al Centro: Ametrano marcello, Anastasio Antonio, Carbonaro Antonio, Cariello Massimo, Guzzo Giovanni, Iannone Jessica, De Angelis Francesco, De Nicola Salvatore, Mauri Pasquale, Plaitano Francesco.

    NELLA SI PUò ESSERE : HOMN, HOMINICCHIO E QUAQUARAQUA.
    AI CITTADINI L’ARDUA SENTEZZA!!!!

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  4. Tante chiacchiere per non dire quello che ad Eboli tutti sanno: la Altieri è tanto difesa non in quanto consigliere comunale ma perché compagna di … e né il Sindaco né il Presidente se lo possono inimicare.

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    • E chi è il compagno? Un pregiudicato? Un boss? E anche se fosse non dovrebbero averne nessuna paura. Lo Stato è sempre più forte.
      Quello che dici è veramente molto grave, sia per il fatto in sè e sia perchè lo spessore di questo individuo non mi sembra tale che un normodotato debba averne paura.
      Forse non è paura è connivenza.

  5. un comunicato stampa quanto meno inopportuno.
    Dopo il sequestro dei documenti inerenti le dichiarazioni di Vecchio e Segretario Comunale, come riportato unanimemente dalla stampa di lunedì 19 dicembre, oggi tentano di arrampicarsi sugli specchi.
    Evidentemente la situazione gli è sfuggita di mano.
    Emergerà la verità e le bugie di tutta questa storia, carte alla mano.
    Saluti e molti auguri.

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  6. Mi permetto di dissentire da quanto (maldestramente) illustrato dall’Avv. Vecchio a sostegno del totale immobilismo in cui versa il Consiglio Comunale (anche) per questa vicenda. Ricordo a me stesso:

    a) Le sentenze di primo grado sono esecutive per legge.
    b) Il mancato ottemperamento a quanto statuito dal Giudice può integrare un reato.
    c) Il grado di appello, presso la Corte di Appello di Salerno, durerà almeno cinque o sei anni, e questo svela la strumentalità della presa di posizione.
    d) L’Avv. Vecchio sa bene che non è invocabile, nel caso, la sospensiva dell’esecutività della sentenza di primo grado.
    e) Se Damiano Cardiello può essere definito un giovane Avvocato (nel senso buono del termine), questo non può dirsi dell’Avv. Vecchio e dell’Avv. Di Benedetto. Eppure, a turno, o vaneggiano o veleggiano a vista: era meglio tacere.

    Penso che la presa di posizione su questa vicenda esprima, ancora una volta, le incapacità e la crassa ignoranza di quanti, a qualsiasi titolo, siedono tra gli scranni del Consiglio Comunale.
    Andiamo avanti così a tutta birra, perché più presto ci sarà il tracollo definitivo.

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  7. Ci sono 2 avvocati , uno è nato nel 1961 ed è diventato avvocato nel 2000 (a 39 anni) un altro è del 1985 ed è diventato avvocato nel 2015 (30).
    Di questi due quello che è diventato avvocato a 40 anni dice all’altro che non capisce niente ……….. mah qui andiamo alla rovescia .
    P.s. Dati tratti dal sito del consiglio ordine avvocati salerno .

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  8. La proposizione dell’impugnazione nei confronti della sentenza di primo grado non determina la sospensione dell’esecutività della sentenza. Così dispone l’articolo 337 Cod. Proc. Civ.: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407”.

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  9. rt. 283 c.p.c. Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

    Il giudice dell’appello, su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l’efficacia esecutiva o l’esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.

    I “gravi motivi” richiamati dell’art. 283 c.p.c. concedono un ampio spazio discrezionale al Giudice dell’appello, attesa la genericità della formulazione adottata e pertanto (ferma restando la necessità di verificare il fumus boni juris della impugnazione), si ammette la concessione del beneficio anche in situazioni in cui il danno che con il provvedimento di sospensione si intende evitare, non sia di per sé irreparabile, potendo quindi essere allegato come semplicemente “grave”. A titolo di esempio si riporta la ordinanza della Corte di Appello di Milano, Sez. I 14.10.2008 che così recita: “la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado che il giudice d’appello, ai sensi dell’art. 283 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 263 del 2005, può disporre in presenza di “gravi” e “fondati” è rimessa ad una valutazione globale d’opportunità, poiché tali motivi consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente può subire, anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la res

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    • La scansione temporale dovrebbe , perchè il mio nome dice tutto , essere la seguente :
      1 emissione della sentenza
      2 appòicazione della stessa
      3 eventuale pronuncia del giudice di appello sulla sospensione.
      Eventuale significa che potrebbe non accadere. Il dato certo per ora è la sentenza che va applicata salvo poi esperire i gravami che la legge prevede .
      Aspetto correzioni dai legali e dagli avvocati.
      Grazie

  10. Ho letto i commenti sull’articolo di Politicademente che commenta la conferenza stampa tenuta dal sottoscritto Presidente del Consiglio Comunale e dal Sindaco Massimo Cariello sulla vicenda “incompatibilità”.
    Voglio precisare che le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità , decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali , provinciali e regionali sono regolate dal rito sommario di cognizione(decreto legislativo n.150/2011 art.22.).
    Chiunque, interessato alla vicenda potrà leggere l’art. 22 e verificare quante inesattezze(voglio essere buono) son state scritte sui commenti.
    In particolare voglio sottolineare che a differenza di quanto asserito da tale “memento” che mi accusa di illustrazione maldestra e dagli altri soggetti anonimi sedicenti avvocati e non, il tribunale, nel caso di specie, decide con ordinanza e non con sentenza.
    L’ordinanza è immediatamente trasmessa in copia a cura del cancelliere al Sindaco…, perchè entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per 15 giorni del dispositivo nell’albo dell’ente.
    Contro l’ordinanza pronunciata dal tribunale può essere proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell’ente locale ecc..
    L’EFFICACIA ESECUTIVA DELL’ORDINANZA PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE E’ SOSPESA IN PENDENZA DI APPELLO.
    Altro che illustrazione maldestra o suggerimenti di procedure o di norme codicistiche.
    Quando si rivolgono critiche pesanti come quelle riportate su questo blog, bisognerebbe avere il coraggio di firmarsi con il proprio nome vero.

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