Eboli: L’ANAC boccia ancora la Soget

Il capogruppo di Damiano Cardiello(FI): “Visto? Ora bisogna risolvere contratto con Soget.”

L’ANAC boccia ancora Amministrazione e Soget Srl: nè riesame nè audizione.

Damiano Cardiello
Damiano Cardiello

da POLITICAdeMENTE il blog di Massimo Del Mese

EBOLI – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Damiano Cardiello, circa il mancato accoglimento del ricorso e dell’audizione, in relazione al servizio che fornisce la Soget, presenta la mozione consiliare e analizza la risposta ANAC, in vista dell’appuntamento di lunedì 24 ottobre ore 20.00

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, a pochi giorni dalla convocazione dell’assise, – si legge nella nota di Cardiello jr. – ha risposto alle controdeduzioni fornite dai legali della Soget spa: In pratica non vi sarà alcun riesame della relazione conclusiva di verifica nè tantomeno un’audizione presso la sede nazionale dell’Autorità.

A dimostrazione che le preoccupazioni sono fondate, – incalza Cardiello – invito il Sindaco a chiedere scusa alla Città e ai contribuenti. Non è stato gettato “fango“, come oramai ripete da mesi il primo cittadino, ma stanno arrivando palate di melma su tutta l’amministrazione comunale a causa di continue gaffe su questa scottante questione.

Interpellare la società privata sui rilievi ANAC è stato un autogol clamoroso che non potrà passare inosservato lunedì sera in consiglio comunale. – prosegue Cardiello e aggiunge – Per questo ho depositato una mozione (allegata) dove potrete capire quali sono le motivazioni vere e non strumentali che dovrebbero spingere l’intera assise consiliare a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la Soget spa.

E’ di tutta evidenza – scrive il capogruppo di Forza Italia – che l’amministrazione Cariello sta tenando di scaricare su ogni singolo consigliere comunale tutte le responsabilità di questa situazione. Si sapeva sin dal mese di agosto 2015 dell’avvio delle attività di vigilanza da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ma, nel mese successivo, hanno comunque voluto stipulato il contratto di servizio.

A ciò si aggiungono la successiva nota di aprile 2016, con cui Raffaele Cantone ha richiesto ulteriori chiarimenti sulle anomalie dei controlli effettuati dalla commissione di gara per la scelta delle ditte partecipanti.In tale occasione, sembra chiaro che siano stati usati metodi di indagine diversi per la Cerin srl e la Soget spa, con un carenza di credibilità dell’organo controllore rispetto alle società controllate.

Il richiamo alle norme previste dal Codice degli Appalti – Prosegue Cardiello – rappresenta una garanzia per evitare contenziosi e assicurare il ripristino della legalità, trasparenza e legittimità degli atti amministrativi interni.

Risolto il rapporto con Soget, il Comune potrà rafforzare gli uffici preposti per continuare a combattere l’evasione fiscale con propri mezzi e risorse.

Sono fiducioso – conclude la nota del capogruppo di FI Damiano Cardielloche su questa tematica non vi saranno prese di posizione legate all’appartenenza politica di maggioranza e di opposizione, ma ogni collega potrà valutare con grande attenzione tutti i documenti in merito. – E aggiunge categorico – L’ora delle scelte inesorabili è vicina».

……………….  …  …………………

Al Sindaco di Eboli
Al Presidente del Consiglio Comunale Al Consiglio comunale

Mozione – ex art. 25 regolamento consiglio comunale

OGGETTO: Riscossione tributi Comune di Eboli (SA) – Risoluzione contrattuale con la società Soget Spa.

Premesso che:
– con la determinazione a contrarre n. 1169 del 17/07/2014, il Comune di Eboli (SA) avviava la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di
accertamento e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie (Cosap), riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie, gestione delle quote inesigibili presentate dall’agente della riscossione, per un importo di circa € 819.000,00;
– alla data di scadenza della presentazione delle offerte, con determinazione n.1667 del 14/10/2014, si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice,
successivamente modificata con determinazione n. 436 del 11/03/2015, per effetto della sostituzione di un componente;
– nel mese di gennaio 2015, con la gestione dell’Ente affidata al Commissario Prefettizio a causa dello scioglimento del consiglio comunale, lo scrivente ha inviato esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione affinchè venissero avviati controlli sul bando di gara e relativa procedura;
– con determinazione n. 670 del 04/05/2015, l’appalto è stata aggiudicato in via definitiva, per la durata di anni tre alla ditta SO.G.E.T SpA con sede in Pescara alla via Venezia, n. 49, 65121 Pescara, P.I. 01807790686;
– in data 21/08/2016 l’Anac, con nota Pec n. 0106179, previa verifica dei requisiti
e condizioni, ha comunicato al consigliere comunale scrivente ed al Comune di Eboli, l’avvio di una procedura di vigilanza;
– dopo circa un anno dal bando di gara, nonostante l’avvio delle indagini ANAC, in data 09/09/2015 è stato sottoscritto il contratto di servizio, dal Segretario Comunale Dr.ssa Livia Lardo, Responsabile del Procedimento Cosimo Marmora e procuratore speciale della società Sig. De Feo Christian, dando via libera amministrativo e politico alla società privata;
– la società Soget ha avviato una serie di assunzioni per il servizio sopra citato, con scarsa trasparenza per l’avviso pubblico di selezione e senza chiarire i criteri di assunzioni per la selezioni effettuate;
– nel mese di ottobre 2015 il Comune di Eboli ha concesso propri locali interni, gratuitamente, alla società privata senza alcuna previsione contrattuale in merito;
– come previsto dal contratto la Soget avrebbe dovuto attivare un call center in
ausilio dei contribuenti ma tale servizio non è stato mai attivato;
– con comunicato stampa del 14/10/2015 lo scrivente ha sottolineato i propri dubbi sulla società, sulle assunzioni, i criteri di scelta ed ha invitato la popolazione a non aprire la porta delle proprie abitazione gli addetti che, con modalità vessatorie, chiedono di entrarvi per effettuare rilievi che sono la duplicazione delle operazioni condotte già da altra società di riscossione negli anni addietro;
– con nota a firma ANAC del 12/04/2016, notificata a mezzo pec allo scrivente consigliere comunale ed al Comune di Eboli, sono stati richiesti numerosi chiarimenti in merito ad alcune criticità di verifica effettuate nel corso della gara da parte della commissione esaminatrice. Tali controlli prima dell’aggiudicazione definitiva sono stati stringenti per la società Ceril Srl, ma non altrettanto con la società Soget spa, che poi è risultata firmataria del contratto di servizio.
Ritenuto che:
– in data 27/09/2016 è stata comunicata allo scrivente e al Comune di Eboli (SA), con relazione n. 0140440, l’esito dell’istruttoria avviata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

A seguito delle indagini è emerso un quadro profondamente sconcertante, in particolare “ Con sentenze della Cassazione (sezioni unite, n. 24468 del 30.10.2013) e del Consiglio di Stato sezione, n. 09561 del 25.5.2012) è stato acclarato che la società SOGET spa ha commesso gravi inadempienze nella esecuzione di un affidamento presso il comune di Oria.

Dalla data del 30.10.2013 pertanto la società aveva sostanzialmente perso1 il requisito ex art. 38 lettera f del Codice dei contratti che richiede, tra i requisiti di ordine generale per la partecipazione a procedure di affidamento che siano esclusi i soggetti “j) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”.
I fatti prima brevemente indicati non risultavano annotati nel Casellario informatico di Anac. Pur facilmente rinvenibile attraverso ricerche telematiche, la circostanza indicata è stata ignorata da molteplici amministrazioni (cfr. la sottoscrizione del contratto con il comune di Eboli in data 09.09.2015, e le 4 proroghe, anche “tecniche”, autorizzate dal comune di Serino nel 2014 -2015 per complessivi 24 mesi).
Sempre mediante attività istruttoria, si era appurato che la società e i suoi amministratori sono stati oggetto di condanne penali (II° sezione penale del
Tribunale di Taranto del 25 marzo 2014) da cui emergono:
• fenomeni corruttivi;
• sono state inflitte condanne, rispettivamente: cinque anni a … omissis … , presidente del consiglio di amministrazione della Soget Spa; quattro anni a … omissis… e due anni e sette mesi a … omissis… e … omissis… , dirigenti  comunali; irrogate alla Soget spa per un anno le sanzioni interdittive dall’esercizio dell’attività e di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 ter del c.p.).
Da notizie di stampa si è inoltre appreso che sono in corso indagini che vedono impegnati tre P.M. presso il Tribunale di Pescara e anche in questo caso sono rilevabili indizi di corruzione.
I fatti relativi a errori nella esecuzione di contratti pubblici, che vengono accertati in procedimenti penali, ancorché la relativa sentenza non sia ancora passata in giudicato ovvero si concludano con assoluzioni, dovrebbero, ove conosciute o facilmente conoscibili, essere tenuti in considerazione dalle stazioni appaltanti ai fini della valutazione dell’affidabilità della azienda, ai sensi della seconda parte della predetta lettura del comma 1 dell’art. 38 del Codice allora vigente;
– che tutti i requisiti richiesti in capo all’esecutore dei contratti per la partecipazione permanga per l’intera durata del contratto, è esplicita la sentenza 8/2015 del Consiglio di Stato: “Ritiene l’Adunanza Plenaria di dover ribadire la costante giurisprudenza, anche di questa stessa Adunanza, che ha affermato il principio generale, secondo cui il possesso dei requisiti di ammissione si impone a partire dall’atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica!. Invero, per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa, quali quelle di cui all’art. Il, comma 8 ed all’art.48 del D. Lgs. n. 163/2006. Proprio perché la verifica può avvenire in tutti i momenti della procedura (a tutela dell’interesse costante dell’Amministrazione ad interloquire con operatori in via permanente affidabili, capaci e qualificati), allora in qualsiasi momento della stessa deve ritenersi richiesto il costante possesso dei detti requisiti di ammissione; tanto, vale la pena di sottolineare, non in virtù di un
astratto e vacuo formalismo procedimentale, quanto piuttosto a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell’impresa di presentare un offerta credibile e dunque della sicurezza per la stazione appaltante dell’instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all’adempimento dell’obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico- economico-professionale necessari per contrattare con la P.A. “.

Tale inquadramento viene dalla Corte esplicitato nel principio posto alla lettera
c) del dispositivo della citata sentenza “… nelle gare di appalto per l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”;
– all’articolo 8, pag. 15, del contratto di servizio è previsto che “ Per la risoluzione del contratto e per il recesso dagli obblighi derivanti dal contratto stesso per fatto della stazione appaltante, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 135,136,137,138,139,140 del D.Lgs n. 163/2006 e quelle di cui all’art. 134 dello stesso D.Lgs n. 163/2006” e nel caso in esame sono presenti le condizioni e i requisiti per l’attivazione della procedura di risoluzione contrattuale;
– l’Anac con nota del 13 ottobre 2016, in risposta alle controdeduzioni legali della Soget, ha ribadito nuovamente che dovrà essere la stazione appaltante a valutare il
tutto e ha bocciato l’ipotesi di un riesame della relazione conclusiva e finanche di una audizione dei rappresentanti legali della società di Pescara.

Eboli, 23 ottobre 2016

4 commenti su “Eboli: L’ANAC boccia ancora la Soget”

  1. Cardiello ha più qualità di A. Conte, i due dell’elaion, Cuomo , Infante e Rizzo messi insieme.
    Cardiè ma se si risolve il contratto la Soget adesso farà comunque causa al comune ti pare? Tu sei avvocato………
    E degli incarichi ASI non dici nulla? Vuoi fare un colpo alla volta? Metti tutto insieme che è meglio senti a me.
    Il sindaco dice che gli incarichi sono stati conferiti quando lui non era ancora sindaco.
    E’ come domandare a uno che ora è e quello risponde di aver mangiato pasta al sugo 🙂 .
    La censura non è sulla carica di sindaco caro cariello ma è sulla carica che tu rivesti , nell’ASI.
    Se facciamo finta di non capire , mi auguro che fai finta perchè altrimenti stai inguaiato veramente, nemmeno questo siamo oltre la frutta.
    Questa amministrazione capeggiata da un venditore di fumo e propaganda imparate nel PCI deve cominciare a preoccuparsi perchè si sta alzando il vento e il vento il fumo se lo porta via.

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  2. Stu gir stanno messi male veramente.
    I singoli consiglieri comunali di maggioranza come faranno a votare tutto il pacchetto Soget (assunzioni, bando di gara e altro).
    E secondo voi Cardellino non invia un esposto alla Procura?

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  3. La faccenda Soget si complica sempre di più’. Alla fine i consiglieri di maggioranza dovranno assumersi la responsabilità’ di avallare le decisioni del sindaco ed esprimersi contro il parere dell’Autorita’ anticorruzione di Cantone; e se fra qualche tempo, cosa molto probabile, qualcuno chiederà’ conto della decisione presa? chi paga? non sarebbe più’ saggio sospendere momentaneamente il contratto con Soget ?

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